TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-20, n. 202403385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403385
Data del deposito : 20 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2024

N. 03385/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03088/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3088 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società di Progetto B S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G, M F, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G in Roma, via Sardegna, n.50;



contro

- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Comunicazione del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Autostrade: nel 2022 non sono previsti aumenti dei pedaggi sul 98% rete nazionale”, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- della nota prot. 0034140 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “Adeguamento delle tariffe autostradali decorrenti del 1° gennaio 2022. Tangenziali est esterne di Milano (TEEM) S.p.A.”, inviata dal Ministero delle Infrastrutture dei Traporti e della Mobilità Sostenibili alla concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nella parte in cui è stato disposto che “in assenza dei presupposti regolatori rappresentanti dalla sussistenza di un Piano economico finanziario vigente, in sede di valutazione non sono state considerate accoglibili le istanze di aggiornamento tariffario riconducibili alla società concessionario BreBeMi S.p.A. e Pedemontana Lombarda S.p.A.”, nonché che “Per tali società, al momento dell’efficacia del nuovo Piano finanziario, è fatto comunque salvo il recupero degli eventuali adeguamenti tariffari maturati a decorrere dall’inizio del corrente periodo regolatorio”;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand’anche sconosciuto e/o reso noto successivamente al riscontro da parte dell’Amministrazione emanante all’istanza di accesso agli atti perfezionata in data 11 febbraio 2022;

per l’accertamento

- dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed efferente il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio (Convenzione Unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da CAL S.p.A., il 1° agosto 2007, in forza dell’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.);

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società di Progetto B S.P.A il 7/6/2023:

- della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) prot. 24493 del 15.09.2021, avente ad oggetto: “Richiesta di adeguamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2022. Riscontro a vs nota prot. 23246 del 30 agosto 2021”;

- della nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) prot. 27769 del 19.10.2021, avente ad oggetto: “Procedure di calcolo per l’adeguamento annuale delle tariffe autostradali. Riscontro a vs comunicazione e-mail del 13 ottobre u.s.”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La società ricorrente - concessionaria per la progettazione, costruzione ed esercizio del collegamento autostradale Brescia–Bergamo–Milano - con il ricorso introduttivo ha impugnato la nota prot. 0034140 adottata dal Ministero resistente in data 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “ Adeguamento delle tariffe autostradali decorrenti del 1° gennaio 2022. Tangenziali est esterne di Milano (TEEM) S.p.A. ”, inviata alla concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nella parte in cui ha disposto che “ in assenza dei presupposti regolatori rappresentanti dalla sussistenza di un Piano economico finanziario vigente, in sede di valutazione non sono state considerate accoglibili le istanze di aggiornamento tariffario riconducibili alla società concessionario BreBeMi S.p.A. e Pedemontana Lombarda S.p.A. ”, chiedendone l’annullamento.

Ha inoltre agito “ per l’accertamento dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed efferente il contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio ”.

2. A fondamento della domanda di annullamento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di illegittimità:

- “ I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 47/2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., degli artt. 11, 15 e 18 della Convenzione Unica e dell’art. 97, comma 1, della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, carenza d’istruttoria, erronea valutazione dei fatti e falsità dei presupposti. Illegittimità del diniego/sospensione di adeguamento tariffario per contrasto con la normativa e le disposizioni convenzionali ”.

La ricorrente lamenta che “ il diniego opposto … risulta privo di adeguata e congrua motivazione e basato esclusivamente sulla circostanza che la Società ha in corso l’aggiornamento/revisione del rapporto concessorio ”.

- “ II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 47/2004 ”.

La ricorrente contesta “ la violazione da parte del Ministero delle basilari regole procedimentali nel momento in cui, a fronte

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