TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-07-14, n. 202311894
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Testo completo
Pubblicato il 14/07/2023
N. 11894/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05238/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5238 del 2011, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via della Stazione di San Pietro, 45;
contro
Comune di Albano Laziale (RM) e Regione Lazio, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 1 del consiglio comunale di Albano Laziale (RM) del 21.2.2011 – pubblicata per 15 gg. sull’albo pretorio dell’Ente dall’8.3.2011 e consegnata al ricorrente, a seguito di accesso agli atti, il 22.4.2011 – con la quale quell’organo ha respinto apposito ordine del giorno dei consiglieri di minoranza concernente l’impegno "ad intraprendere senza indugio, le iniziative necessarie volte a trasmettere tutti gli atti idonei alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza " sulla variante generale al P.R.G. adottata il 25/7/2008 con deliberazione C.C. n. 37;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque collegati a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il sig, A C censurava l’inerzia asseritamente serbata dal comune di Albano Laziale nel portare a compimento l’iter di legge conseguente alla deliberazione di C.C. n. 37 del 25.7.2008 di adozione di variante generale al P.R.G. trasmettendo la medesima al competente ufficio della Regione Lazio, con le conseguenti statuizioni in ordine all’accertamento dell’obbligo di quell’Ente a provvedere alla trasmissione della delibera di adozione della variante all’amministrazione regionale, chiedendo altresì la condanna del comune resistente al risarcimento dei danni patiti e infine, in subordine, l’annullamento della deliberazione di C.C. n. 1/2011, con cui il Consiglio dell’Ente avrebbe rifiutato di dar corso alla trasmissione dovuta.
Premetteva il sig. C di essere proprietario di un fondo sito nel comune di Albano Laziale il quale, per effetto della deliberazione di C.C. n. 37 del 25.7.2008 di adozione della variante generale di PRG avrebbe acquisito, con altri della medesima area, la destinazione a zona D – aree a prevalente destinazione industriale ed artigianale di cui all’art. 48 delle NTA di piano.
Esponeva, ancora che con le delibere di C.C. nn. 1,2 e 3 del 13, 14 e 13.4.2010, il Consiglio dell’Ente approvava le controdeduzioni al PRG, di seguito affisse per la pubblicazione all’albo pretorio dal 9 al 24.2.2010 sicché, a partire da quest’ultima data, sarebbe divenuto doveroso, per il comune di Albano Laziale, procedere senza indugio alla trasmissione degli atti alla Regione Lazio affinché fosse completato l’iter di approvazione della variante generale al PRG già adottata dall’amministrazione comunale.
Contro l’inerzia così mantenuta, il sig. C articolava plurimi motivi di ricorso assumendo violati gli artt. 1 e 2 della l. n. 241/90 (essendo venuto meno il comune resistente all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in tal modo, disattendendo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza che dovrebbero sorreggere l’attività amministrativa e venendo meno ai fini per essa determinati dalla legge), nonché gli artt. 10 della l. n. 1150/1942 e 23 e 27 della L.R. Lazio n. 24/1998 (i quali definiscono la procedura per l’approvazione, tra l’altro, di varianti generali al PRG rimettendo la stessa all’ente regionale ed imponendo, in tal modo, all’amministrazione comunale di trasmettere tempestivamente le proposte di modifica al PRG adottate dal consiglio comunale).
Ancora, egli riteneva il contegno omissivo del comune di Albano Laziale – nonché la delibera di C.C. n. 1/2011 – affetti da eccesso di potere sotto molteplici profili (difetto di motivazione e contraddittorietà per non aver l’amministrazione motivato in ordine al proprio rifiuto di trasmettere gli atti alla Regione Lazio; sviamento per aver perseguito un fine diverso da quello predeterminato dalla legge; omessa osservanza del termine di conclusione del procedimento; violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso, tanto più allorché, come nel caso di specie, si tratterebbe di un’attività vincolata e priva di qualsivoglia valutazione