TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202404059
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Pubblicato il 29/02/2024
N. 04059/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06596/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6596 del 2019, proposto da
Girada s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Altroconsumo Edizioni s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 27598, IP 300, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato notificato il 21 marzo 2019 (prot. 25466) e pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 13 il 1° aprile 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Girada s.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 per inadempimento degli impegni di cui alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018.
La ricorrente ha esposto di avere ideato una particolare metodologia di vendita, cd. Prenota ora, dettagliatamente descritta sul sito www.girada.com e nelle condizioni di vendita ivi pubblicate, che offriva ai clienti due possibilità di acquisto: una modalità immediata, cd. Prezzo Pieno: il cliente pagava il prezzo per intero del bene scelto e otteneva subito quanto acquistato;una modalità prenotazione, cd. Prenota ora: il cliente, creando un gruppo di acquisto con altre persone (da 1 a 3 cd. amici) otteneva un forte sconto, pagando solo una parte del prezzo, e riceveva quanto prenotato soltanto quando i cd. amici avessero acquistato un bene della medesima fascia di prezzo;lo sconto variava se il cliente riusciva ad associare uno, due o tre nuovi acquirenti.
Con la modalità “Prenota ora”, quindi, il cliente pagava soltanto la quota di prenotazione (pari a circa il 30% del prezzo di listino), mentre la differenza con il prezzo di listino veniva compensata con l’associazione dei tre nuovi acquirenti nel gruppo di acquisto, cui veniva attribuito un codice (cd. referral code );i tre nuovi acquirenti (cd. amici), per far ottenere lo sconto proprio alla persona che li aveva invitati, all’atto del loro acquisto dovevano inserire il referral code di quest’ultima;in tal modo, per ogni associazione del proprio referral code , il cliente che aveva creato il gruppo di acquisto otteneva uno sconto pari ad 1/3 del prezzo ancora dovuto per il suo prodotto;quindi, appena tre cd. amici avessero utilizzato il suo referral code , il cliente avrebbe ricevuto il prodotto prenotato, con il massimo dello sconto (1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3);associando soltanto due cd. amici, il cliente avrebbe ottenuto uno sconto di 2/3 (1/3 + 1/3), dovendo poi versare, senza limite di tempo, il residuo prezzo e infine, associando un unico amico, il cliente avrebbe ottenuto uno sconto di 1/3, dovendo versare i residui 2/3.
Girada riusciva a trarre profitto dalla concessione di uno sconto così alto poiché realizzava la vendita di quattro prodotti in luogo di uno.
La ricorrente, tuttavia, aveva riscontrato che alcuni clienti avevano escogitato un sistema per perpetrare delle truffe in suo danno, avvalendosi della facoltà di recesso, di tal che aveva posto in essere delle precauzioni per evitare tali truffe, apprestando controlli più rigidi sulle richieste di recesso.
L’Autorità, dopo avere aperto un procedimento per l’accertamento di alcune pratiche commerciali scorrette contestate a Girada, lo aveva chiuso con provvedimento n. 27056 del 21 febbraio 2018 con l’accettazione degli impegni dalla stessa presentati, tra cui l’ampliamento delle informazioni fornite ai clienti, la semplificazione delle modalità di accesso al modulo per l’esercizio del diritto di recesso, la garanzia della possibilità di recesso sia nel termine di 14 giorni dalla prenotazione, che entro 14 giorni dalla consegna del bene, e la possibilità per tutti i clienti, dopo 9 mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta.
La società Girada, con nota del 31 maggio 2018, aveva quindi comunicato all’Agcm di aver dato attuazione alle suindicate misure.
In data 13 settembre 2018, tuttavia, l’Agcm aveva contestato a Girada di aver violato la delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, per non aver rispettato gli impegni consistenti nel permettere l’esercizio del diritto di recesso secondo le previsioni del Codice del Consumo riportate anche nelle condizioni generali di vendita, consentire ai clienti, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato al momento della richiesta e pubblicare le statistiche e le graduatorie delle c.d. quote GOLD, assegnate ai consumatori che effettuano ordini senza presentare amici e utilizzate per procedere “d’ufficio” all’abbinamento con altri consumatori.
A seguito di alcune proroghe del termine di conclusione del procedimento, in data 21 marzo 2019, l’Agcm aveva notificato alla ricorrente il provvedimento impugnato, con il quale le irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 per inadempimento degli impegni di cui alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del Codice del consumo, nonché dell’art. 2729 cod. civ. e dei principi in materia di presunzioni semplici, eccesso di potere sotto vari profili.
L’Autorità avrebbe ritenuto veritiero quanto affermato dai clienti nelle segnalazioni, senza tener conto dei chiarimenti forniti puntualmente dalla società venditrice, non considerando che molte delle segnalazioni nascevano da inadempienze dei clienti.
Il diritto di recesso sarebbe stato sempre garantito, mentre sarebbe stato negato solo a fronte di tentativi di truffa.
Allo stesso modo, la sospensione della possibilità di acquisto dei prodotti a prezzo di mercato (cd. “riscatto”) sarebbe stata disposta esclusivamente per arginare i numerosi tentativi di truffa subiti.
In ogni caso dal mese di febbraio 2019 la ricorrente avrebbe ripreso a consentire l’acquisto dei prodotti a prezzo di mercato.
2.Violazione dei principi di proporzionalità, flessibilità e gradualità.
L’Autorità avrebbe dovuto tener conto delle circostanze attenuanti, tra cui la buona fede, l’attività di collaborazione e non ostativa, la lieve entità delle violazioni e la breve durata delle stesse;la sanzione, pari al 6,25% del fatturato, risulterebbe sproporzionata, anche per non avere tenuto conto delle attenuanti.
Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il provvedimento del 12 marzo 2019, impugnato in questa sede, è stata sanzionata l’inottemperanza, da parte della Girada s.r.l.s., alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, con la quale erano stati resi obbligatori gli impegni proposti dalla società nel corso del procedimento istruttorio PS10842, chiuso senza l’accertamento dell’infrazione.
Tale ultimo procedimento era stato avviato dall’Autorità al fine di accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 21, comma I, lettere b), c) e d), 23, comma I, lettera p), 49, comma I, lettere b), c), e), h), v), 52, 54, 56 e 66 bis del Codice del Consumo, da parte della società, nell’ambito dell’offerta di acquisto di prodotti tecnologici a prezzi scontati (anche fino all’80% del prezzo di listino) sul sito https://girada.it/.
In particolare, l’Autorità aveva contestato l’insufficienza delle informazioni rese ai consumatori circa il particolare sistema di acquisto offerto dal professionista, nonché i termini e le condizioni della vendita;inoltre, le condizioni generali di vendita presentavano lacune in ordine alle informazioni rese ai consumatori, non essendo stati resi disponibili i dati relativi al professionista, l’indirizzo della sede sociale ed il numero di telefono, il prezzo né i riferimenti alla piattaforma On line Dispute Resolution (ODR) e alla competenza del Foro del consumatore.
L’Agcm aveva riscontrato, altresì, una rappresentazione non chiara, incompleta e non veritiera riguardo al prezzo di offerta dei prodotti, ai termini e le condizioni del “programma”, alla natura effettiva degli impegni assunti in concreto dai consumatori e alle reali possibilità di conseguire il bene “prenotato”.
Quanto al diritto di recesso, non venivano fornite informazioni chiare riguardo alle condizioni del suo esercizio, e la decorrenza del termine di 14 giorni veniva fatta coincidere con la prenotazione del bene e non con l’acquisto e con la consegna;non era pubblicato il link contenente il modulo per il suo esercizio e l’acquirente doveva confermare la volontà di recedere attraverso una raccomandata.
Con il provvedimento n. 27056 del 21.2.2018 è stato chiuso il procedimento PS10842 senza l’accertamento dell’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dal professionista.
Successivamente, però, l’Autorità ha ricevuto numerose segnalazioni in ordine alla mancata ottemperanza agli impegni presentati.
In particolare, essa ha rilevato che non risultavano attuate le misure oggetto degli impegni, consistenti nel permettere ai consumatori l’esercizio del diritto di recesso nel rispetto delle disposizioni del Codice del Consumo e delle condizioni di vendita, come modificate a seguito dell’intervento dell’Autorità, e nel consentire, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione del prodotto, l’acquisto dei beni scelti al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta;inoltre, non erano state pubblicate le statistiche e le graduatorie delle c.d. quote Gold relative agli ordini effettuati senza “presentare amici”, nonché i criteri utilizzati per procedere d’ufficio all’abbinamento con gli altri consumatori.
Con riferimento al recesso l’Autorità ha accertato che Girada, pur avendo formalmente modificato le condizioni generali di contratto, di fatto non ha consentito l’esercizio, da parte degli acquirenti, del diritto di recesso, frapponendo una serie di ostacoli, anche tramite condotte dilatorie, all’esercizio di tale diritto, quali il mancato rimborso totale o parziale del prezzo versato, i ritardi ingiustificati di rimborso, il rifiuto di ricevere il pacco regolarmente reso, l’utilizzo della p.e.c. quale unica modalità per avviare il recesso.
Per quanto riguarda l’impegno a consentire l’acquisto dei prodotti al prezzo di mercato, l’Autorità ha riscontrato che il professionista in alcuni casi ha espressamente rifiutato il “riscatto”, o ha del tutto ignorato la richiesta dei consumatori;in altri casi ha comunicato la sospensione della procedura di “riscatto” dei beni prenotati - tra l’altro richiamando un’asserita autorizzazione dell’Autorità - e differito il relativo espletamento, oppure ha proposto di convertire la prenotazione con buoni da utilizzare sul sito web www.bweve.it, dalla stessa gestito, per l’acquisto di prodotti a prezzi superiori a quelli di mercato e con disponibilità limitata.
Inoltre, è stato contestato il compimento di condotte dilatorie volte a ritardare la procedura di riscatto (es. richiesta di pagamento di un prezzo superiore, inducendo, così, i consumatori a non proseguire con il riscatto del bene e rimanere nel “sistema Girada”).
In tal modo, i clienti si sono visti costretti a rimanere nel “sistema Girada” per lunghi periodi di tempo, anche superiori ai 12 mesi (in un caso, un consumatore è rimasto per ben 590 giorni) o a pagare prezzi elevati pur di uscire.
Infine, l’Autorità ha accertato la violazione dell’impegno relativo alla pubblicazione delle statistiche e delle graduatorie dei titolari delle c.d. quote Gold e dei criteri di abbinamento, con conseguente impossibilità per i consumatori, all’atto della scelta se “prenotare” o meno un bene, di conoscere i tempi di evasione degli abbinamenti e di consegna.
Ciò premesso, le censure afferenti il difetto di istruttoria e l’omessa valutazione, da parte dell’Autorità, delle controdeduzioni difensive risultano infondate.
Il provvedimento dà infatti ampiamente conto delle inottemperanze contestate, rilevando, quanto agli ostacoli frapposti al recesso, che “ diverse segnalazioni stigmatizzano il comportamento ostativo tenuto dal professionista consistente nel mancato rimborso - o nel rimborso solamente parziale – nei confronti degli acquirenti che abbiano ritualmente comunicato la decisione di recedere dal contratto, dopo aver ottenuto o riscattato il bene. Emblematico al riguardo risulta il caso di un consumatore che ha comunicato al professionista la propria decisione di recedere dal contratto nei tempi normativamente previsti e secondo le modalità richieste, dopo aver “prenotato” uno smartphone al prezzo di euro 449,99, essersi iscritto ad una lista “GiradaGroup” per ottenere il prima possibile il bene ed aver poi pagato l’ulteriore somma di euro 830,00 per riscattare il telefono (incorrendo in un esborso totale di euro 1.279,99). Tale consumatore ha ottenuto un rimborso solo parziale dal momento che Girada si sarebbe limitata a restituire soltanto la somma di euro 830,00, convertendo l’importo versato a titolo di prenotazione (euro 449,99) in un buono spendibile esclusivamente sul sito Girada con un acquisto pari almeno ad euro 1.259,994.
11. Dalle evidenze agli atti è stato possibile riscontrare che Girada, diversamente da quanto previsto dal Codice del Consumo nonché dalle stesse condizioni generali di vendita, a seconda dei casi, non ha dato seguito alle richieste di recesso e non ha proceduto al relativo rimborso, ad esempio, rifiutando il pacco regolarmente spedito dal consumatore, oppure inviando lettere di diffida con richiesta di risarcimento danni asseritamente subìti in ragione degli sconti ottenuti dai c.d. amici inseriti nel sistema, o ancora pretendendo specifiche e onerose modalità di trasmissione della richiesta di recesso (via PEC) ” (parr. 10-11 provv.).
L’Autorità ha poi richiamato le numerose evidenze agli atti attestanti che Girada, in difformità dagli impegni assunti, non ha permesso il successivo acquisto (“riscatto”) del bene scelto al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta, non rispondendo alle istanze dei consumatori, rifiutando la richiesta di riscatto a prezzo di mercato o comunicando che i riscatti sarebbero stati effettuati in un momento successivo.
Peraltro, da alcuni documenti agli atti risulta che Girada abbia espressamente comunicato ai consumatori, che avevano manifestato la volontà di riscattare il prodotto precedentemente prenotato, di avere sospeso tali procedure.
Del resto, la circostanza non è contestata, avendo la ricorrente esplicitamente ammesso la sospensione temporanea dei riscatti.
Dalla documentazione probatoria è emerso, altresì, che molti acquirenti, per uscire dal sistema predisposto da Girada, sono stati indotti a pagare prezzi decisamente superiori a quelli di mercato, nonostante avessero già versato in precedenza ingenti somme di denaro per la mera “prenotazione” del bene, giungendo a versare prezzi “ dal 26% al 40% più elevati rispetto al prezzo di mercato ” (par. 18 provv.).
È poi pacifica anche la mancata pubblicazione delle statistiche e delle graduatorie relative ai consumatori che effettuavano gli ordini senza presentare amici.
Risulta, pertanto, confermata la contestazione dell’inottemperanza agli impegni presentati.
Devono essere disattese anche le censure aventi ad oggetto la quantificazione della sanzione, avendone l’Autorità determinato l’importo nel rispetto dei criteri individuati dall’art. 11 della legge 689/81, richiamato dall’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, vale a dire tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa (par. V provv.).
Con riguardo alla dimensione economica del professionista, che ha iniziato la propria attività nei primi mesi del 2017, in assenza di dati camerali disponibili e sulla base delle informazioni dallo stesso prodotte, è risultato che nell’anno 2018 Girada ha conseguito un fatturato pari a circa 4 milioni di euro.
In ordine alla gravità della pratica, sono stati considerati molteplici fattori, ovvero il fatto che la violazione riguardasse solo alcuni degli impegni assunti dal professionista e resi obbligatori dall’Autorità e che gli impegni violati attenessero al peculiare sistema di vendita offerto dal professionista, in quanto finalizzati a garantire l’esercizio del diritto di recesso, la possibilità di riscatto del bene al prezzo di mercato dopo nove mesi dalla prenotazione, la pubblicazione delle statistiche e graduatorie delle c.d. quote Gold, necessarie a conoscere i tempi di consegna del bene prenotato e, da ultimo, la durata della violazione che, dalle evidenze documentali, risulta essere stata posta in essere a partire dal 30.5.2018, perdurando fino al momento della delibera.
In conclusione, alla luce dei predetti elementi, l’Autorità ha irrogato una sanzione che deve ritenersi del tutto proporzionata in relazione ai fattori indicati, anche tenuto conto del fatto che essa risulta di molto inferiore al massimo edittale di 5.000.000,00 euro previsto dall’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo.
In casi analoghi, infatti, la giurisprudenza ha affermato che la quantificazione della sanzione in misura grandemente inferiore rispetto al massimo previsto vale di per sé a qualificarne in termini di congruità quella irrogata (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 marzo 2019, n. 331), anche considerato che il trattamento sanzionatorio deve garantire un’effettiva funzione deterrente.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.