TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202404059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-02-29, n. 202404059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404059
Data del deposito : 29 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/02/2024

N. 04059/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06596/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6596 del 2019, proposto da
Girada s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Altroconsumo Edizioni s.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento n. 27598, IP 300, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato notificato il 21 marzo 2019 (prot. 25466) e pubblicato sul Bollettino Settimanale n. 13 il 1° aprile 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Girada s.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di € 250.000,00 per inadempimento degli impegni di cui alla delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018.

La ricorrente ha esposto di avere ideato una particolare metodologia di vendita, cd. Prenota ora, dettagliatamente descritta sul sito www.girada.com e nelle condizioni di vendita ivi pubblicate, che offriva ai clienti due possibilità di acquisto: una modalità immediata, cd. Prezzo Pieno: il cliente pagava il prezzo per intero del bene scelto e otteneva subito quanto acquistato; una modalità prenotazione, cd. Prenota ora: il cliente, creando un gruppo di acquisto con altre persone (da 1 a 3 cd. amici) otteneva un forte sconto, pagando solo una parte del prezzo, e riceveva quanto prenotato soltanto quando i cd. amici avessero acquistato un bene della medesima fascia di prezzo; lo sconto variava se il cliente riusciva ad associare uno, due o tre nuovi acquirenti.

Con la modalità “Prenota ora”, quindi, il cliente pagava soltanto la quota di prenotazione (pari a circa il 30% del prezzo di listino), mentre la differenza con il prezzo di listino veniva compensata con l’associazione dei tre nuovi acquirenti nel gruppo di acquisto, cui veniva attribuito un codice (cd. referral code ); i tre nuovi acquirenti (cd. amici), per far ottenere lo sconto proprio alla persona che li aveva invitati, all’atto del loro acquisto dovevano inserire il referral code di quest’ultima; in tal modo, per ogni associazione del proprio referral code , il cliente che aveva creato il gruppo di acquisto otteneva uno sconto pari ad 1/3 del prezzo ancora dovuto per il suo prodotto; quindi, appena tre cd. amici avessero utilizzato il suo referral code , il cliente avrebbe ricevuto il prodotto prenotato, con il massimo dello sconto (1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3); associando soltanto due cd. amici, il cliente avrebbe ottenuto uno sconto di 2/3 (1/3 + 1/3), dovendo poi versare, senza limite di tempo, il residuo prezzo e infine, associando un unico amico, il cliente avrebbe ottenuto uno sconto di 1/3, dovendo versare i residui 2/3.

Girada riusciva a trarre profitto dalla concessione di uno sconto così alto poiché realizzava la vendita di quattro prodotti in luogo di uno.

La ricorrente, tuttavia, aveva riscontrato che alcuni clienti avevano escogitato un sistema per perpetrare delle truffe in suo danno, avvalendosi della facoltà di recesso, di tal che aveva posto in essere delle precauzioni per evitare tali truffe, apprestando controlli più rigidi sulle richieste di recesso.

L’Autorità, dopo avere aperto un procedimento per l’accertamento di alcune pratiche commerciali scorrette contestate a Girada, lo aveva chiuso con provvedimento n. 27056 del 21 febbraio 2018 con l’accettazione degli impegni dalla stessa presentati, tra cui l’ampliamento delle informazioni fornite ai clienti, la semplificazione delle modalità di accesso al modulo per l’esercizio del diritto di recesso, la garanzia della possibilità di recesso sia nel termine di 14 giorni dalla prenotazione, che entro 14 giorni dalla consegna del bene, e la possibilità per tutti i clienti, dopo 9 mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato praticato al momento della richiesta.

La società Girada, con nota del 31 maggio 2018, aveva quindi comunicato all’Agcm di aver dato attuazione alle suindicate misure.

In data 13 settembre 2018, tuttavia, l’Agcm aveva contestato a Girada di aver violato la delibera n. 27056 del 21 febbraio 2018, per non aver rispettato gli impegni consistenti nel permettere l’esercizio del diritto di recesso secondo le previsioni del Codice del Consumo riportate anche nelle condizioni generali di vendita, consentire ai clienti, dopo almeno nove mesi dalla prenotazione, di acquistare il prodotto scelto al prezzo di mercato al momento della richiesta e pubblicare le statistiche e le graduatorie delle c.d. quote GOLD, assegnate ai consumatori che effettuano ordini senza presentare amici e utilizzate per procedere “d’ufficio” all’abbinamento con altri consumatori.

A seguito di alcune proroghe del termine di conclusione del procedimento, in data 21 marzo 2019, l’Agcm aveva notificato alla ricorrente il provvedimento impugnato, con il

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