TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-03-30, n. 202305466
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 05466/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01738/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, n. 18;
contro
L’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati N G, D A M Z, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo alla pratica prot. n.-OMISSIS-, con il quale l’Ivass comunicava l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura per gli addebiti contestati al ricorrente;
- della pronuncia del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari - Sezione II, nell’adunanza del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e comunque connesso a quelli impugnati, ivi incluso l’atto di contestazione prot. n.-OMISSIS- del 31 maggio 2019, adottato dal Servizio di Vigilanza degli Intermediari dell’Ivass.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe di data -OMISSIS-, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha irrogato al ricorrente, nella sua qualità di ‘responsabile dell’attività di intermediazione’, la sanzione disciplinare della ‘censura’, sulla base delle determinazioni del collegio di garanzia, prese nell’adunanza del -OMISSIS-.
Tale sanzione è stata irrogata al termine del relativo procedimento, che si è basato sugli accertamenti ispettivi effettuati presso gli uffici della s.r.l. -OMISSIS-, per la quale l’interessato ricopre il richiamato incarico di responsabile.
Il servizio di vigilanza ha contestato:
a) la violazione dell’art. 183, comma 1, del codice delle assicurazioni private e dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti di clienti;
b) la mancanza di requisiti di professionalità richiesti dalla normativa per i collaboratori, i quali tenevano corsi di formazione e aggiornamento professionale, organizzati tramite l’associazione AIEF;
c) l’indisponibilità dei report riguardanti il corso di formazione base;
d) alcune irregolarità riguardanti una serie di polizze.
L’Ivass ha altresì contestato:
e) la violazione dell’art. 52 del regolamento approvato dall’ISVAP n. 5 del 2006, nella parte in cui ha imposto agli intermediari di proporre o di consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente;
f) lo svolgimento di alcuni corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte di collaboratori della s.r.l. -OMISSIS- privi dei necessari requisiti di professionalità;
g) l’inadeguata gestione del registro dei reclami.
Nel corso del procedimento disciplinare, l’interessato ha trasmesso all’Amministrazione una memoria difensiva, con cui egli ha rilevato di aver posto in essere un ‘piano dei rimedi’ ed ha preso specifica posizione sulle circostanze oggetto delle contestazioni.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe, l’interessato ha impugnato tutti gli atti del procedimento sanzionatorio, formulando due motivi di ricorso.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha