TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202303182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202303182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303182
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 03182/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02291/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Catania, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune -OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato S P in Catania, corso Italia, 124;



per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

del provvedimento prot. n. 164 del 6.6.2012, notificato il 18.6.2012, con il quale il Comune -OISSIS- ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentato dai ricorrenti ai sensi della legge n. 326/03, prot. n. 777/03 del 30.4.2004, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

e per il risarcimento

dell'ingiusto danno che dovesse derivare dall'esecuzione del provvedimento predetto, da liquidarsi anche in via equitativa o nella diversa misura che si riterrà equa e di giustizia;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti - proposto da -OISSIS- - depositato in data 8 ottobre 2014:

dell’ordinanza n. 307 del 29.5.2014, prot. n. 137366 del 5.6.2014, prot. albo pretorio n. 4604 del 28.5.2014, notificata il 14.6.2014, con la quale il Comune -OISSIS- ha disposto la demolizione entro il termine di 90 giorni delle opere ritenute abusive e meglio indicate nel diniego di concessione in sanatoria, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, e per

il riconoscimento

dell’eventuale danno che dovesse derivare dall’eventuale demolizione delle opere predette.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune -OISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 settembre 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 13 settembre 2012 e depositato in data 3 ottobre 2012 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.

Il sig. -OISSIS- e la moglie sig.ra -OISSIS- erano assegnatari dell'unità immobiliare sita in -OISSIS-, via Facino Cane, -OISSIS-, palazzina 19, n. 466, facente parte del patrimonio dello IACP -OISSIS-, identificata in catasto al foglio 140, particella 491, sub. 26, piano terra, con attribuzione di pertinenza esclusiva di area libera, ricadente in zona “B”, non soggetta al vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Negli anni ‘90 il sig. -OISSIS- ha realizzato un vano di mq. 36,05 in ampliamento dell'abitazione, ricadente sul terreno di esclusiva assegnazione, per il quale in data 7 gennaio 1994 è stato contravvenzionato non avendo presentato istanza di condono edilizio di cui alla legge n. 724/1994.

Nelle more, la sig.ra -OISSIS-, figlia del sig. A -OISSIS-, avendo i requisiti previsti dalla legge, con atto di acquisto del 5 giugno 2003, registrato il 17 giugno 2003 al n. 327, è subentrata nell'immobile predetto, giusta istanza presentata allo IACP -OISSIS-.

A seguito dell'adozione della legge n. 326/2003 la sig.ra -OISSIS- ha presentato istanza di condono edilizio - protocollata al Comune -OISSIS- al n. 777/03 dell'1 aprile 2004 - relativamente al vano in ampliamento realizzato dal proprio dante causa; alla detta domanda è stata allegata la relazione tecnica illustrativa con attestazione di avvenuto versamento delle oblazioni e della rata di avvenuto pagamento degli oneri concessori.

Non avendo il Comune -OISSIS- concluso il procedimento entro il termine di cui all'art. 35 della legge n. 47/1985, applicabile anche nell'ambito del condono edilizio disciplinato dalla legge n. 326/2003, sull'istanza di condono presentata si è formato il silenzio-assenso, o meglio il silenzio-accoglimento tipizzato dalla legge citata, per cui la stessa ha avviato presso il catasto la procedura c.d. Pregeo per il frazionamento dell'area e per l’accatastamento in ampliamento dell'originario alloggio, per poi procedere alla quantificazione e corresponsione della residua parte degli oneri concessori, previa acquisizione della liquidazione da parte del Comune (non ancora adottata).

Con il provvedimento impugnato il Comune -OISSIS- ha, però, rigettato la domanda di condono presentata sul presupposto che “ l'immobile per il quale è stata presentata istanza di condono insiste su area soggetta a vincolo idrogeologico, e che l'intervento edilizio è stato posto in essere in assenza del titolo abilitativo e non conforme allo strumento urbanistico, art. 32, comma 27, lett. b), della legge 326/03 ”, senza considerare il silenzio assenso formatosi.

1.1. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 22 settembre 2014 e depositato in data 8 ottobre 2014, la deducente ha avversato l’ordinanza con la quale il Comune -OISSIS- ha ordinato la demolizione delle opere di cui all’istanza di concessione in sanatoria, stante il rigetto della stessa.

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune -OISSIS- chiedendo di dichiarare inammissibili e/o infondati i proposti ricorsi e, comunque, di rigettarli perché inammissibili e/o infondati.

1.3. All’esito dell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 4 luglio 2022, con ordinanza 28 luglio 2022, n. 2112 è stata disposta la sospensione c.d. impropria del giudizio fino alla definizione del giudizio pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte costituzionale, in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 bis (norma di interpretazione autentica) della legge reg. Sic. 10 agosto 2016, n. 16, così come introdotto con legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19.

1.4. In data 8 febbraio 2023 il difensore della parte ricorrente ha depositato la nota, indirizzata alla deducente sig.ra -OISSIS-, con la quale lo stesso ha manifestato la volontà di rinunciare al mandato professionale.

1.5. Con decreto 7 marzo 2023, n. 396 è stato rappresentato alle parti che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252 in data 19 dicembre 2022, si era pronunciata sulla questione che aveva giustificato la sospensione del giudizio, con conseguente venir meno della causa di sospensione del processo.

1.6. Con istanza depositata in data 7 marzo 2023 il Comune resistente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso in questione.

1.7. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 settembre 2023, presente il difensore del Comune resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. In via preliminare occorre osservare che nel processo amministrativo la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301, comma 3, cod. proc. civ. e 79 cod. proc. amm. - giacché in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 cod. proc. civ. - il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell’interesse di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11225 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

2. Con il primo motivo - del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti - sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 326/2003 di richiamato alla predetta disposizione. Eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti .

In sintesi, per la parte ricorrente, con istanza del 24 marzo 2004, protocollata il 30 aprile 2004 al n. 777/03, è stata presentata domanda di condono edilizio, ai sensi del decreto legge n. 269/2003, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, per i lavori in ampliamento realizzati nell'immobile in narrativa, particella 491, sub. 26, per una superficie complessiva pari a mq. 36,05, versando al contempo la prima rata dell'oblazione prevista dalla legge; non avendo l'Amministrazione comunale adottato alcun provvedimento, né positivo né negativo, sulla predetta istanza si è formato il silenzio assenso per avvenuto decorso del termine di 24 mesi previsto dall'art. 32, comma 37, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003.

Tale norma, argomenta la parte ricorrente, trae origine dalla disposizione contenuta nella legge n. 47/1985, espressamente richiamata dalla nuova legge sul condono edilizio, secondo la quale decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda quest'ultima si intende accolta.

Le novità introdotte dalla legge sul condono 2003 rispetto alla legge n. 47/1985 sono, da un lato, la decorrenza del termine, nel senso che la prima fa decorrere la maturazione del termine di 24 mesi per il silenzio assenso dal 31 ottobre 2005, mentre, la legge n. 47/1985, dalla data di presentazione della domanda, e, dall'altro, la

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