TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-07, n. 201500968
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Testo completo
N. 00968/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2015, proposto da:
Asja Ambiente Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. A S D, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T T C, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 31-33;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Province di Bari, Bat e Foggia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine al rilascio della autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse nei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG), località “Lamia-Lenza”;
nonché per la condanna della Regione Puglia a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Ada Matteo, per delega dell'avv. A S D, e T T C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 3 marzo 2015, la società Asja Ambiente Italia S.p.A. chiedeva al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, le pronunce di accertamento e di condanna meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, in relazione al rilascio di una autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia (FG), località “Lamia-Lenza”, di proprio interesse, si era determinata una illegittima inerzia procedimentale.
Il procedimento autorizzativo in questione aveva preso le mosse con istanza dalla società ricorrente in data 12 marzo 2009, nonché trasmissione del relativo progetto anche alla Provincia di Foggia per il contestuale avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
In data 29 ottobre 2009, con Determina n. 4167, il Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia esprimeva parere di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto in questione.
Nel frattempo, a seguito dell’approvazione della D.G.R. n. 3029/2010, recante nuove modalità di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica e nuovi contenuti dei documenti a corredo si imponeva un adeguamento della documentazione depositata, mediante produzione della stessa in forma telematica.
Con nota prot. n. 159/10830 del 13 settembre 2011, il Servizio Energia della Regione Puglia comunicava alla ricorrente il formale avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e con successiva nota prot. n. 159/12798 provvedeva alla convocazione della conferenza dei servizi per la data del 22 novembre 2011.
Con provvedimento prot. n. 0004281 del 22 marzo 2013, il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Bari, nell’ambito della conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia nel procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, esprimeva parere contrario alla realizzazione del menzionato impianto eolico e delle relative opere connesse.
Con ricorso n. R.G. 696/2013, proposto innanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, Asja Ambiente Italia S.p.A. impugnava il suddetto provvedimento, richiedendone, oltre l'annullamento, la sospensione in via cautelare.
Il Tribunale in intestazione, con ordinanza n. 338/2013, pubblicata in data 20 giugno 2013, respingeva l’istanza di concessione della tutela cautelare invocata.
Con successivo ricorso dinanzi al Consiglio di Stato pandettato al n. 5692/2013, Asja Ambiente Italia S.p.A. instava affinché, in accoglimento dell’appello cautelare proposto, vi fosse l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 338/2013.
All’esito del giudizio in questione, con ordinanza n. 3308/2013, depositata in Segreteria il 28 agosto 2013, il Consiglio di Stato, Sezione VI, manifestando l’avviso secondo cui " la Soprintendenza nell’esprimere il parere aveva travalicato il limite dei poteri in concreto esercitabili in relazione ad un’area non assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/04 ", accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado e disponeva la trasmissione del fascicolo al T.A.R. Puglia Bari per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a..
Con successiva nota del 12 settembre 2013, la Asja Ambiente S.p.A. sollecitava la Regione Puglia a concludere il procedimento di Autorizzazione Unica in quanto, in tesi, illegittimamente interrotto in virtù del parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
Nel medesimo torno di tempo la società ricorrente, con nota prot. n. 67752 del 13 settembre 2013, allegando dichiarazione attestante il “nulla mutato” delle aree di intervento ed esplicitando che ancora non si era concluso il procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, trasmetteva domanda di proroga dell’efficacia del parere della Provincia di Foggia di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in relazione all’impianto in questione.
Con nota prot. n. 84868 del 25 novembre 2013, il Responsabile del Settore Ambiente disponeva proroga, per un periodo di tre anni, dell’efficacia del parere di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di cui al caso di specie.
Con nota prot. 7750 del 3 ottobre 2013, la Regione Puglia convocava nuova conferenza di servizi per il giorno 3 dicembre 2013, facendo altresì richiesta di integrazioni documentali che venivano riscontrate il successivo 11 novembre 2013.
Nell’ambito della seconda conferenza di servizi, il Funzionario per le tecnologie della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici confermava “ il parere espresso con nota 4281 del 22.3.2013 ”.
In data 22 gennaio 2014 venivano proposti motivi aggiunti per la declaratoria di nullità e/o annullamento del parere espresso in data 3 dicembre 2013, in quanto, in tesi, elusivo del portato della menzionata ordinanza del Consiglio di Stato.
Nel frattempo, a fronte della inattività dell’Amministrazione Regionale, con nota del 23 dicembre 2014, la società ricorrente diffidava quest’ultima a concludere favorevolmente e con la massima celerità il procedimento autorizzatorio, in tesi, illegittimamente interrotto.
Detta nota veniva riscontrata dalla Regione Puglia, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche, l’8 gennaio 2015 con nota A00_159 - 0000108 con cui chiedeva all’Avvocatura Regionale “ aggiornamenti in merito allo stato del ricorso n. 696/2013 proposto innanzi at TAR Puglia e considerazioni in ordine alla prosecuzione del giudizio pendente, alla luce delle considerazioni formulate dalla società Asja Ambiente ”.
Stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione Regionale, con ulteriore nota in data 20 febbraio 2015, Asja Ambiente Italia S.p.A. chiedeva informazioni sullo stato di avanzamento della pratica.
Considerata la perdurante inerzia manifestatasi nel caso di specie, insorgeva la società ricorrente avverso tale comportamento procedimentale, sollevando plurimi argomenti di illegittimità.
Più nel dettaglio, con unico articolato motivo di ricorso, si lamentava la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli art. 2 e 14 ter L. n. 241/1990, dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 387/2003, l’eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, di buona fede e del buon andamento dell'azione amministrativa.
In estrema sintesi, la società ricorrente si doleva del comportamento amministrativo tenuto in concreto dall’Amministrazione resistente, dal punto di vista della complessiva inerzia manifestatasi nella gestione della vicenda in esame.
Con atto di costituzione e memoria difensiva pervenuto in Segreteria in data 23 maggio 2015, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, in particolare provvedendo al deposito della nota prot. n. 1638 del 7 aprile 2015 con cui veniva disposta la remissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater della L. n. 241/1990.
Instava, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso de quo .
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Province di Bari, Bat e Foggia restavano contumaci.
All’udienza del 27 maggio 2015, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio è improcedibile.
Deve rilevarsi che, secondo un principio pacifico, l’interruzione dell’inerzia da parte dell’Amministrazione convenuta mediante l’adozione di un qualsivoglia provvedimento, anche non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, fa venire meno i presupposti per la condanna a provvedere sull’istanza, rendendo il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche qualora il provvedimento intervenga, come è accaduto nel caso di specie, in pendenza di causa ( inter alia , T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 6 maggio 2014, n. 573;T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 7 ottobre 2009, n. 2436;Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2237).
Malgrado l’art. 14- quater della L. n. 241/1990 possa in astratto prestarsi a artifici soprassessori e/o dilatori, la peculiare complessità del caso di specie - di per sé compiutamente riassunta nella nota prot. AOO_159 07/04/2015 - 0001638 - permette al Collegio di escludere l’ipotesi di un rinvio meramente strumentale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14- quater L. n. 241/1990.
Rilevato, altresì, che, unitamente al ricorso per la declaratoria della illegittimità del silenzio verificatosi nel caso di specie, è stata proposta domanda di accertamento dell’avvenuto venir meno della Regione agli obblighi su di essa incombenti, si deve disporre il mutamento del rito, da speciale ad ordinario, per l’esame della relativa tematica.
Per quanto sin qui evidenziato, tenuto conto dell’esito in rito determinatosi in concreto e dell’articolato percorso procedimentale svoltosi, sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.