TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-03-29, n. 202100542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-03-29, n. 202100542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100542
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2021

N. 00542/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Nicola -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato G R P, digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege in Bari, via Melo n. 97;

per l'annullamento

- del decreto n.172 del 16.12.2015, di approvazione del Fondo Unico di Ente adottato dal Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque ad esso correlato, in particolare, del verbale n.45 del 13.10.2015, adottato dal Collegio dei Revisori, e dell’allegata certificazione del Fondo Unico di ente relativo all'anno 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nell’udienza del giorno 10 febbraio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti agiscono in qualità di ex dipendenti o dipendenti dell’Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con diverso inquadramento nel personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici e in quello dei professionisti, percependo, fino all'anno 2009, il trattamento accessorio di cui al Fondo Unico di Ente (FUE) così come disciplinato dall’art. 31 del

CCNL

16.02.1999.

Con decreto commissariale n. 1048 del 23.12.2010, l’EIPLI ha provveduto alla immissione in servizio di 69 nuove unità lavorativa, inquadrate nelle fasce A e B del vigente CCNL.



1.1. Nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa, con decreto commissariale n. 1362 del 18.08.2011, l’Ente ha approvato il riparto tra il proprio personale del Fondo Unico di Ente per l’anno 2010.



1.2. Successivamente, in data 18.07.2012, il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, con proprio verbale n. 15, ha rilevato: “la documentazione trasmessa con nota n. 1561/12 del 10 luglio 2012 dal Commissario Straordinario non è idonea ad essere considerata né quale relazione tecnico-finanziaria, né quale relazione illustrativa, sulle ipotesi di contratto integrativo sottoscritte. Ciò in quanto la relazione tecnica deve offrire contezza della corretta quantificazione degli oneri iscritti nel Fondo Unico di Ente, mentre la relazione illustrativa deve indicare i criteri con cui si ritiene di ripartire il Fondo Unico tra il personale in servizio” .

“Peraltro, poiché ai sensi dell’art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente, è necessario acquisire la certificazione del Fondo relativo a tale periodo, unitamente ad una relazione documentata sull’utilizzo dello stesso” .

Per tali ragioni, lo stesso Collegio dei Revisori ha dichiarato l’impossibilità di rilasciare il proprio parere obbligatorio e vincolante e ha fornito all’Ente indicazioni in ordine l’adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela degli atti viziati.



1.3. A seguito delle censure e delle indicazioni ricevute dal Collegio dei Revisori, l’Ente, nelle more di procedere all’annullamento in autotutela del predetto decreto commissariale n. 1362 del 18.08.2011, non ha posto in essere atti dispositivi di pagamento a valere sul Fondo Unico di Ente per l’anno 2010.

Con decreto n. 1631 del 21.09.2012, il Commissario Straordinario Liquidatore, sulla scorta del deliberato del Collegio dei Revisori, ha annullato in autotutela il “Decreto Commissariale n. 1362 del 18.08.2011 con tutti gli atti successivi e conseguenziali” .



1.4. Il Collegio dei Revisori dell’Ente, con verbale n. 45 del 13.10.2015, ha certificato il Fondo Unico di Ente in conformità all’art. 40 del d.lgs n. 165/2001 per l’anno 2010 per un importo pari ad euro 277.357,29 per i professionisti e ad euro 261.077,69 per le aree di cui alla dotazione organica dell’Ente in vigore al 2010.

La certificazione allegata al predetto verbale è stata supportata da istruttoria da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che si è conclusa con email del Dirigente dell’ufficio XIV dell’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi costi del lavoro pubblico (IGOP) del 20.07.2015.



1.5. Con decreto commissariale n. 172 del 16.12.2015 si è approvato il riparto del fondo e si è proceduto alla liquidazione delle somme al personale interessato.

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