TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-06-10, n. 202200958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-06-10, n. 202200958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200958
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00958/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
Teleflex Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Q e V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putorti' e dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot. n. PI031957-22 trasmessa dalla A.S.L. di Taranto (Capofila) a Teleflex Medical S.r.l. via PEC il 15/02/2022, nella parte recante l'esclusione di Teleflex Medical S.r.l. dal Lotto 38 della “Procedura Aperta Telematica in unione temporanea d'acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle Aziende Sanitarie: A.O.U. “Policlinico di Bari”, A.O.U. “Riuniti di Foggia”, ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL Taranto (in qualità di capofila), IRCSS “De Bellis”, IRCSS “G. Paolo II”;

- di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva del Lotto 38, ove medio tempore disposta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. Vaccarisi e avv.to M. Nilo, in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente, con ricorso notificato il 25/02/2022 e depositato in giudizio il 10/03/2022, impugna la nota prot. n. PI031957-22 trasmessa via p.e.c. il 15/02/2022 dalla A.S.L. di Taranto (Capofila) nella parte recante la sua esclusione dal Lotto 38 della “Procedura Aperta Telematica in unione temporanea d'acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri venosi centrali e relativi accessori per la durata di 5 anni per le necessità delle Aziende Sanitarie: A.O.U. “Policlinico di Bari”, A.O.U. “Riuniti di Foggia”, ASL Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL Taranto (in qualità di capofila), IRCSS “De Bellis”, IRCSS “G. Paolo II””, tutti i verbali di gara e tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva del Lotto 38, ove medio tempore disposta.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1) Sulla illegittimità dell’esclusione di Teleflex Medical S.r.l. dal Lotto 38 per violazione e/o falsa applicazione della Legge di gara. Illogicità ed irragionevolezza della motivazione di esclusione. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta in ragione della mancata rilevazione dell’errore materiale.

2) Sulla illegittimità dell’esclusione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato in epigrafe.

Il 18/03/2022, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, depositando una memoria di costituzione, chiedendo di rigettare il ricorso, anche in ordine alla istanza cautelare, perché infondato in fatto ed in diritto.

In pari data 18/03/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione del ricorso senza preventiva discussione.

Ad esito della Camera di Consiglio del 22/03/2022, con ordinanza cautelare n. 141 del 23/03/2022, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente e, per l'effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento di esclusione impugnato, fissando l’udienza pubblica di merito del 25 Maggio 2022, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto sembra condivisibile la principale censura di parte ricorrente, con cui si contesta l’impugnata esclusione disposta dalla Stazione Appaltante “attesa la mancata corrispondenza tra il prezzo unitario ed il prezzo complessivo riportati in offerta economica”, incentrata sulla sussistenza di un mero errore materiale nell’indicazione del prezzo complessivo contenuto nell’offerta economica (indicato in € 196.546,00), facilmente riconoscibile e superabile attraverso una semplice operazione matematica - ossia moltiplicando il prezzo unitario offerto ed indicato correttamente (€ 13.90) per le quantità richieste (10.100) - dalla quale si ricava un prezzo complessivo pari a € 140.390,00 (anziché € 196.546,00), ove si consideri che:

- dalla lettura della lex specialis (art.

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