TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202102415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202102415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102415
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 02415/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00994/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2017, proposto da:
S C e S C, rappresentati e difesi dall'avvocato F A, domiciliato presso la Salerno Segreteria Giurisdizionale TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;

contro

Comune Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Agropoli, in Via Battisti 1;

per l'annullamento

1)dell’ordinanza di demolizione, prot. n. 014235 del 26 aprile 2017, notificato in pari data, con il quale si ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi;

2) di tutti gli atti preordinati: a) della nota del 15.02.2017, prot. n. 6341, di soprallugo con la quale si verificava difformità rispetto al permesso di costruire;
b) della comunicazione avvio procedimento;
c) del provvedimento prot. n. 15228 del 05/05/2017, si ingiungeva la demolizione e si determinava l’occupazione abusiva demaniale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Agropoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Il Sig. Cirillo era titolare della concessione demaniale marittima, n. 93/98, per l’occupazione di porzione di suolo demaniale marittimo di superficie complessiva pari a mq 25,50.

Il Comune di Agropoli, con concessione demaniale marittima n. 6/2002 dell’11.07.2002 e permesso a costruire n. 3072 del 25.08.2003, rub. n. 7273, rilasciava le autorizzazioni necessarie per “l’installazione di un chiosco in legno per la vendita di bibite sull’arenile adiacente, via kennedy del Comune di Agropoli, sull’area identificata in catasto al foglio n. 41, particella n. 27”.

Il 30.03.2004 il titolare epigrafato chiedeva la prescritta autorizzazione, al fine di poter modificare la sagoma del chiosco fermo restante la stessa superficie occupata ai fini demaniali, con istanza n. 9560/2004 esitata dall’Ente intimato, il 26 maggio 2004, mediante il rilascio dell’autorizzazione n. 7.

Il 12.12.2007, il titolare de quo inoltrava successiva istanza, n. 37215, per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 6/2206 dell’11.07.2002 con scadenza al 31/12/2007, rilasciata il 18 luglio 2008, con provvedimento n. 4.

A seguito di atto di donazione, datato 29.09.2010, dell’azienda commerciale in favore della figlia, quest’ultima subentrava nella titolarità del rapporto concessorio, in virtù di provvedimento prot. n. 01 del 11/10/2011.

La nuova titolare chiedeva, il 30.07.2013 con istanza n. 19943, il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 4/2008 (rilasciato con provvedimento rep. n. 75, n. 11 del 5.07.2015, recante la proroga della concessione fino al 31.12.2020);
ed il 25.03.2015, richiedeva il permesso di costruire per lo spostamento del chiosco in legno adibito alla vendita di bevande sull’arenile adiacente alla via kennedy, sull’area distinta in catasto al foglio 41, particella 27.

Con successivo provvedimento del 26.04.2017, prot. n. 014235, l’Ente resistente ingiungeva la demolizione delle opere abusive riscontrate nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nei termini che seguono: “vista la nota del 15.02.2017 prot. n. 6341 relativa al sopralluogo effettuato in pari data, dal quale è emerso che, sull’area demaniale sita in via kennedy identificata in catasto al foglio n. 41, p.lla 27, erano state realizzate opere in difformità del permesso di costruire n. 3072/7273 del 25/08/2003, e precisamente: - l’area demaniale occupata risulta maggiore rispetto a quella concessa. in particolare l’area concessa è di circa mq 25,00 mentre quella realmente occupata è di ml 4,70x8,00 ossia mq 37,60. la stessa area risulta collocata in una posizione diversa da quella rappresentata nei grafici allegati alla concessione demaniale, spostata di circa ml. 10 verso sud;
- in difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato, il manufatto realizzato risulta di ml 3,65 x6,00 anziché 4,40x5,00. lo stesso insiste su un basamento di cemento e non su una pedana in legno come rappresentato”.

Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso, notificato il 23.06.2017 e depositato il 9.07.2017, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame e così di seguito sintetizzate:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO - SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ – GIUSTO PROCEDIMENTO.

La parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’atto gravato, in ragione di un’assunta carenza istruttoria nonché del richiamato vizio di inosservanza del principio di proporzionalità.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7

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