TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-20, n. 201202661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-03-20, n. 201202661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202661
Data del deposito : 20 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01638/2001 REG.RIC.

N. 02661/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01638/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2001, proposto da:
Dell'Oglio Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. E G, A L R, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento del

rigetto istanza di ricostruzione della carriera,

nonché per il

riconoscimento della maggiore anzianita' di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto:

-dichiararsi nullo ed improduttivo di effetti giuridici il provvedimento datato 10 gennaio 2001 con il quale il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza datata 14 novembre 2011 volta ad ottenere la ricostruzione della propria carriera;

-accertarsi il proprio diritto ad ottenere la stessa anzianità di servizio e lo stesso trattamento economico dei colleghi di corso;

-condannarsi il Ministero della Difesa al pagamento dei danni che saranno determinati nel corso del giudizio.

L’interessato espone in fatto che:

-al compimento del ventesimo anno di età fu chiamato a prestare servizio militare di leva;

-nel 1991 transitò nella categoria dei VFB nella quale rimase fino al luglio 1995;

-partecipò nel marzo del 1995 al concorso in S.P.E. senza superarlo e fu, pertanto, congedato;

-alcuni suoi colleghi di corso, che non avevano potuto partecipare al concorso nel marzo del 1995 per il passaggio in s.p.e. come sergenti, al loro rientro si trovarono con la normativa prevista dal D. Lvo n. 196/1995 e, quindi, furono promossi in s.p.e. con i soli titoli e la valutazione del servizio prestato nel luglio 1996;

-nel marzo 1996, sempre in forza del D.Lvo n. 196/1995, il ricorrente partecipò al concorso per sergenti in s.p.e. per titoli e lo vinse tanto da essere ripreso in servizio presso la M.M. dal 24 aprile 1996;

-ritenendosi verificata in suo danno una disparità di trattamento, instava il proprio Comando per la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento della maggiore anzianità di servizio;

-il Ministero, con la nota impugnata, non accoglieva l’istanza.

L’interessato deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e disparità di trattamento.

Con motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto, altresì, violazione di legge, eccesso di potere e contraddittorietà del comportamento.

Si è costituito il Ministero della Difesa.

Con ordinanza collegiale n. 1423/2001, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata il 2 dicembre 2011, l’Avvocatura di Stato controdeduce chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, con memoria depositata il successivo 7 dicembre, insiste per l’accoglimento del gravame.

All’udienza del 10 gennaio2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente chiede l’amministrazione gli riconosca la medesima anzianità di servizio attribuita ad alcuni dei suoi colleghi di corso lamentando, nei confronti di costoro, disparità di trattamento.

La pretesa attorea riposa sulla considerazione di fatto che negli anni precedenti l’entrata in vigore del D.Lvo n. 196/1995, ai militari in servizio di leva ordinaria veniva data la possibilità di prolungare il proprio servizio, se idonei, transitando nelle carriere L2, L3, L4, L5 che consentiva, alla scadenza del termine massimo prefissato, di poter partecipare al concorso di passaggio in s.p.e. a loro riservato.

Nel 1995/1996 l’Italia partecipava alle missioni di pace ed in dette operazioni erano impegnate varie navi con il personale VFB.

Il ricorrente, malgrado fisse imbarcato sulla nave PERSEO, che svolgeva attività in dette zone, fu mandato a sostenere gli esami per il passaggio in s.p.e. mentre altri militari pari corso rimasero sulle proprie navi di

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