TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-04-27, n. 201800679
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Pubblicato il 27/04/2018
N. 00679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
B D, rappresentata e difesa dall’avvocato E D V, con domicilio eletto in Salerno, via Piave,1;
contro
Comune di Avellino, in persona del Sindaco
p.t
., IACP della Provincia di Avellino, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Settore Politiche abitative del comune di Avellino, n. 68049 del 17 ottobre 2016, di rigetto dell’istanza di subentro della ricorrente nell’assegnazione dell’alloggio sito in contrada Quattrograne, 32, p. II;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Letto il ricorso, con il quale la ricorrente espone:
- di avere, sin dal 2003, convissuto stabilmente con la sig.ra Teresa D S, assistendola continuativamente in virtù di vincoli affettivi consolidatisi nel tempo, in un appartamento sito in Vicolo Conservatorio n. 1;
- di avere, con la stessa sig.ra D S, successivamente occupato un alloggio comunale abbandonato, in Contrada Quattrograne 32, piano II, dove hanno convissuto dal 27 ottobre 2006, pagando i canoni richiesti dal Comune di Avellino e le bollette delle utenze attivate;
- di aver costituito con la sig.ra Teresa D S un nucleo familiare unico, come attestano i certificati di stato di famiglia rilasciati dal Comune di Avellino, a far data dal 21 maggio 2003;
- che, a seguito della riapertura dei termini (L.R.C. n. 1/2012) per la regolarizzazione dei rapporti locativi relativi ad alloggi di E.R.P. occupati alla data del 31 dicembre 2010, la sig.ra D S presentava istanza di assegnazione dell’alloggio comunale sito in Contrada Quattrograne 32, al piano II;
- che in data 16 settembre 2012 la sig.ra D S era deceduta;
- che con verbale n. 100 del 30 ottobre 2013, veniva emesso parere favorevole all’accoglimento della domanda di regolarizzazione;
- che pertanto, in qualità di convivente superstite dell’aspirante assegnataria, la ricorrente avanzava, con istanza del 17 febbraio 2015, richiesta di subentro nella domanda della sig.ra D S per la regolarizzazione in suo favore del rapporto locativo dell’alloggio in questione, nel contempo assumendo a proprio nome il pagamento del canone locativo, oltre che di tutte le altre utenze a tal fine volturate;
- che in data 17 ottobre 2016, il Comune di Avellino Settore Politiche Abitative emanava l’impugnato provvedimento di rigetto della predetta istanza, fondato sulla ritenuta sussistenza, tra la sig.ra D S e la sig.ra D, di un contratto di lavoro come badante, il quale avrebbe sì legittimato la coabitazione anagrafica con la datrice di lavoro, ma non l’inserimento nel nucleo familiare di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, co. 3, L.R.C. n. 18/1997, sicché la sig.ra D non potrebbe avvalersi dell’istituto del subentro di cui all’art. 14 della stessa legge regionale;
Considerato che dai certificati rilasciati dal Comune di Avellino Servizi demografici, versati in atti, risulta che « la famiglia cui appartiene D Bogumila » si componeva come segue:
- D S T e D Bogumila dal 21 maggio 2003 al 26 ottobre 2006;
- D S T, D Bogumila e D P A dal 27 ottobre 2006 al 15 aprile 2009;
- D S T e D Bogumila dal 16 aprile 2009 al 16 settembre 2012 (data del decesso della signora D S);
Vista la L.R.C. n. 18/1997, la quale dispone che:
- « in caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare… » (art. 14, co. 1);
- « possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione… » (art. 2, co. 3);.
Considerato, altresì, che con ordinanza istruttoria n. 134 del 25 gennaio 2018, questo Tribunale riteneva necessario, al fine del decidere, acquisire dal Comune di Avellino gli elementi dai quali risultasse la ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro come badante tra l’odierna ricorrente e la sig.ra D S;
Considerato, infine, che l’Amministrazione non ha provveduto al predetto adempimento nel termine stabilito;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto riportato nei certificati prodotti dalla ricorrente e in mancanza di elementi di prova contraria, di dover accogliere il ricorso, nei sensi di cui al dispositivo;