TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-06-29, n. 202200941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200941
Data del deposito : 29 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2022

N. 00941/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00276/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2021, proposto da Co.Tr.A.P. – Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Miccoli e Bruno Bitetti, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di MA (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Provincia di Foggia, non costituito in giudizio;
RO Viaggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti, con domicili digitali, come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell'ordinanza del Sindaco di MA (FG) n. 11 del 23.12.2021 avente ad oggetto “la soppressione delle “fermate autobus” istituite lungo il tratto stradale di “Via del Mare”, dalla progressiva km 0+000 al Km 2+625 in località Tor di Lupo, a servizio delle società SITA e Ferrovie del Gargano, per il solo periodo dal 1° giugno al 30 settembre”.

- di ogni provvedimento, presupposto commesso o consequenziale a quello precedente;

nonché per la condanna al risarcimento del danno generato per effetto del provvedimento illegittimo consistente nella riduzione dei ricavi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di MA e della RO Viaggi s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Stefania Miccoli, per la parte ricorrente, l'avv. Giacinto Lombardi, per il Comune di MA, e l'avv. Gabriele Bavaro, per la società controinteressata RO Viaggi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società gestore del servizio pubblico di trasporto in LI impugnava l’ordinanza del Sindaco di MA (FG) avente ad oggetto la soppressione di talune “fermate autobus” istituite lungo il tratto stradale della locale “Via del Mare” alla località “Tor di Lupo”, gestite dalle società SITA e Ferrovie del Gargano, limitatamente al periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno.

Le predette linee collegano le aree dell’entroterra foggiano con quelle della costa e, nello specifico, con le strutture balneari presenti presso il Comune di MA, senza entrare nella cittadina. Tutte le linee tranne una (la Vieste-Pugnochiuso-MA) sono esercitate unicamente nel periodo estivo (da giugno a settembre), stante la finalità perseguita di trasportare gli utenti nelle località balneari della Provincia di Foggia.

L’Ordinanza comunale impugnata ha soppresso per il periodo estivo tutte le fermate praticate dalle linee collocate sul litorale chiamato “Via del Mare”, imponendo la sosta nel centro del Comune e prevedendo che sarebbe spettato all’autobus del servizio di trasporto pubblico locale urbano gestito da “RO Viaggi s.r.l.” trasportare gli utenti no ai lidi.

A tanto provvedeva il predetto ente territoriale, in conseguenza della “declassificazione” di quel tratto di strada da provinciale a comunale e anche al dichiarato fine di migliorare la viabilità per l’intenso traffico veicolare, a causa dei numerosi turisti e bagnanti, con frequenti situazioni di sosta irregolare ed episodici intralci alla circolazione, per via della carreggiata della strada comunale "Via del Mare" che, in alcuni punti, si restringe.

Il ricorso veniva affidato all’articolazione delle seguenti censure di diritto:

I) Incompetenza, violazione di legge, ossia dell’art. 4 d.lgs. 422/97 e dell’art. 3 commi 2 e 3 L.R. 18/2002 - violazione degli artt. 5 e 11, comma 4, del contratto di servizio sottoscritto tra la Provincia di Foggia e Cotrap; nonché eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà manifesta.

II) Incompetenza in ragione dell’art. 23 L.R. 18/2002, violazione di legge (art. 157 Codice della strada – art. 352 Regolamento di esecuzione al CdS) e violazione dell’art. 23 L.R. 18/2002, erronea applicazione - eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

III) Eccesso di

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