TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-10-18, n. 201208577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-10-18, n. 201208577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201208577
Data del deposito : 18 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05458/2002 REG.RIC.

N. 08577/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05458/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5458 del 2002, proposto da:
Comi G, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolo' Amato e M C P, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Panama, 26;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del provvedimento di

dimissione dall'arma dei carabinieri con conseguente restituzione al distretto militare dell'Esercito


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato il 10 maggio 2002, depositato nei termini, il Sig. G Comi ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 6 marzo 2002 n. 327382/MI-5 di prot., notificato al ricorrente in data 11 marzo 2002, con il quale lo stesso è stato dimesso dai Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri ed è stata disposta la sua restituzione al Distretto Militare dell’Esercito, avendo superato i 90 giorni di assenza dal reparto per infermità “Congiuntivite post-traumatica” non riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso o conseguente al provvedimento impugnato, compreso il provvedimento di congedo illimitato di cui al foglio 14 marzo 2002.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato idonea documentazione.

Con successivi motivi aggiunti, notificati il 2 dicembre 2008, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto in data 15 settembre 2008, n. 2355/08, pos. 60139/A, notificato al ricorrente il 3 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la domanda presentata dallo stesso ricorrente il 9 novembre 2011, relativa alla concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e contestuale al provvedimento impugnato, ivi compreso il provvedimento di congedo illimitato di cui al foglio 14 marzo 2002.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 416/1926 e dell’art. 3 e seg. del R.D. 1/4/1928 n. 1024. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa. Cessazione della materia del contendere per intervenuto riconoscimento delle azioni del ricorrente.

Essendo stata riconosciuta dopo 6 anni la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente, va annullato il provvedimento del 6 marzo 2003, essendo venuto meno il presupposto della sua adozione.

2) Violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, dell’art. 3 del D.P.R. n. 349/94 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 461/01 per difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pur riconoscendo l’esistenza dell’infermità e la dipendenza da causa di servizio, non ha indicato la ragione per la quale la malattia non abbia lasciato menomazioni tali da non poter essere ascritta ad alcuna categoria, ovvero non ha adeguatamente motivato circa l’assenza di menomazione di tal genere.

3) Violazione della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 349/94 e dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/01. Eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di valutazione di elementi essenziali ai fini del giudizio.

Si sostiene che nella fattispecie sussiste il presupposto quantomeno dell’equivalenza, essendo l’infermità del ricorrente riconducibile alle Categorie 6 e 8 della Tabella A sopracitata.

Alla pubblica udienza del 10 luglio 2012 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con il quale lo stesso è stato dimesso dall’Arma e restituito al Distretto Militare dell’Esercito per aver superato i 90 giorni di assenza dal reparto per infermità “Congiuntivite post-traumatica” non riconosciuta dipendente da causa di servizio. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto in data 15 settembre 2008 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con il quale si respinge la sua istanza di concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Va premesso, in punto di fatto, che il decreto del 15 settembre 2008 ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente, facendo così venir meno il presupposto della adozione del precedente provvedimento del 6 marzo 2007 che si fondava sul mancato riconoscimento della suddetta dipendenza da causa di servizio.

Sulla base di tale circostanza il ricorso introduttivo del giudizio deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre il successivo ricorso per motivi aggiunti si appalesa fondato per le seguenti considerazioni.

Infatti il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, pur riconoscendo l’esistenza della infermità contratta dal ricorrente e la sua dipendenza da causa di servizio, ha respinto la istanza di concessione dell’equo indennizzo, ritenendo la malattia del ricorrente non ascrivibile in alcuna categoria di cui alle Tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 834/81.

Nel caso in esame, anche se l’infermità del ricorrente non fosse in astratto ascrivibile ad una delle categorie 6 e 8 della Tabella A, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio dell’equivalenza espressamente previsto dagli artt. 11, quarto comma, del D.P.R. 917/78 e 3, terzo comma, del D.P.R. 349/94 (ora art. 2, quarto comma, del D.P.R. n. 461/01), così come confermato da una consolidata giurisprudenza. Va, pertanto, affermato che l’Amministrazione aveva comunque l’obbligo di valutare, stante la mancata previsione nelle tabelle della riscontrata infermità, se quest’ultima poteva essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate nelle tabelle medesime (cfr. T.A.R. LAZIO – Sez. III, n. 1413 del 23 febbraio 2001).

Conclusivamente il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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