TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202202005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202202005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202005
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 02005/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01135/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’-OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- del provvedimento di accertamento definitivo d'indebita percezione di contributi comunitari - Settore domanda unica - prot.n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale l’-OMISSIS- ha accertato e chiesto la restituzione del credito di € 86.681,18 vantato nei confronti di parte ricorrente;

- ove occorra, del verbale prot.n. 43502 del 24 gennaio 2018, con il quale la Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha segnalato la presunta indebita percezione dei contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alle campagne dal 2006 al 2013 per l'importo complessivo di € 8.157,04;

- ove occorra, del provvedimento di sospensione -OMISSIS-.86943 del 13 novembre 2019 e relativa comunicazione dell'avvio del procedimento di pari data per € 86.681,18 (nota prot.n. 86944 -OMISSIS-);

- ove occorra, del provvedimento con cui è stata disposta l'iscrizione del ricorrente nel registro dei debitori dell'-OMISSIS-;

- ove occorra, dei documenti contenenti le risultanze delle verifiche tecniche effettuate dal SIN e genericamente richiamate nel provvedimento prot.n. -OMISSIS- 28490 del 24 aprile 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Emanuele Caminiti;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il sig. -OMISSIS- espone di essere titolare dell’omonima azienda agricola e di presentare annualmente, nella suddetta qualità, domande premio all'-OMISSIS-.

La Guardia di Finanza, a seguito di indagini di polizia giudiziaria (disposte dal Tribunale di -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-), accertava significative irregolarità delle domande di sostegno comunitario avanzate nel periodo compreso tra il -OMISSIS- “in quanto riportanti dati riconducibili a persone decedute in epoca antecedente a quella oggetto d’indagine ovvero a proprietari terrieri che escussi a sommarie informazioni che avrebbero disconosciuto l’esistenza del rapporto” ; a seguito di tali indagini veniva contestata al ricorrente l’indebita percezione di contributi relativi alle annualità del periodo compreso dal -OMISSIS-.

L’-OMISSIS-, sulla scorta delle risultanze investigative, ritenendo che il ricorrente avesse percepito illegittimamente tali somme mediante l’utilizzo di dichiarazioni mendaci, disponeva l’accertamento del credito indicato nel provvedimento in epigrafe e ne intimava il recupero.

In particolare, dal provvedimento impugnato, risulta che il produttore avrebbe denunciato nelle proprie dichiarazioni il possesso di terreni di cui non avrebbe la disponibilità e ciò risulterebbe dalle sommarie informazioni (raccolte dalla Guardia di Finanza) dei legittimi proprietari escussi; sulla base di tale assunto, veniva accertato uno scostamento oggettivo (tra “la superficie dichiarata e la superficie determinata” ), valutato in termini percentuali rispetto al dato reale.

Avverso il suddetto provvedimento –

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