TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202202005

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202202005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202005
Data del deposito : 22 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2022

N. 02005/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01135/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’-OMISSIS- (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento di accertamento definitivo d'indebita percezione di contributi comunitari - Settore domanda unica - prot.n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale l’-OMISSIS- ha accertato e chiesto la restituzione del credito di € 86.681,18 vantato nei confronti di parte ricorrente;

- ove occorra, del verbale prot.n. 43502 del 24 gennaio 2018, con il quale la Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha segnalato la presunta indebita percezione dei contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico relativamente alle campagne dal 2006 al 2013 per l'importo complessivo di € 8.157,04;

- ove occorra, del provvedimento di sospensione -OMISSIS-.86943 del 13 novembre 2019 e relativa comunicazione dell'avvio del procedimento di pari data per € 86.681,18 (nota prot.n. 86944 -OMISSIS-);

- ove occorra, del provvedimento con cui è stata disposta l'iscrizione del ricorrente nel registro dei debitori dell'-OMISSIS-;

- ove occorra, dei documenti contenenti le risultanze delle verifiche tecniche effettuate dal SIN e genericamente richiamate nel provvedimento prot.n. -OMISSIS- 28490 del 24 aprile 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Emanuele Caminiti;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- espone di essere titolare dell’omonima azienda agricola e di presentare annualmente, nella suddetta qualità, domande premio all'-OMISSIS-.

La Guardia di Finanza, a seguito di indagini di polizia giudiziaria (disposte dal Tribunale di -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-), accertava significative irregolarità delle domande di sostegno comunitario avanzate nel periodo compreso tra il -OMISSIS- “in quanto riportanti dati riconducibili a persone decedute in epoca antecedente a quella oggetto d’indagine ovvero a proprietari terrieri che escussi a sommarie informazioni che avrebbero disconosciuto l’esistenza del rapporto” ;
a seguito di tali indagini veniva contestata al ricorrente l’indebita percezione di contributi relativi alle annualità del periodo compreso dal -OMISSIS-.

L’-OMISSIS-, sulla scorta delle risultanze investigative, ritenendo che il ricorrente avesse percepito illegittimamente tali somme mediante l’utilizzo di dichiarazioni mendaci, disponeva l’accertamento del credito indicato nel provvedimento in epigrafe e ne intimava il recupero.

In particolare, dal provvedimento impugnato, risulta che il produttore avrebbe denunciato nelle proprie dichiarazioni il possesso di terreni di cui non avrebbe la disponibilità e ciò risulterebbe dalle sommarie informazioni (raccolte dalla Guardia di Finanza) dei legittimi proprietari escussi;
sulla base di tale assunto, veniva accertato uno scostamento oggettivo (tra “la superficie dichiarata e la superficie determinata” ), valutato in termini percentuali rispetto al dato reale.

Avverso il suddetto provvedimento – ritenendolo illegittimo - l’odierno ricorrente presentava ricorso per i seguenti motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione ed erronea valutazione dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Illogicità manifesta. Travisamento dei fatti e violazione di legge in relazione all’art. 9 D.M. n.1922/2015 atteso che il ricorrente avrebbe comprovato la sussistenza di titoli idonei a giustificare l'inserimento in domanda di alcuni dei terreni oggetto di indagine, in quanto i proprietari terrieri escussi avrebbero attestato di essere a conoscenza che egli conduceva in affitto i terreni in questione e li coltivava.

II. Violazione di legge in relazione alla L. 11 agosto 2014 n. 116. Travisamento dei fatti sostenendo che l’odierno ricorrente, in forza della normativa richiamata in rubrica, risulterebbe esonerato dall’obbligo di produrre e inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle superfici contestate in quanto inferiori a 5.000 mq.

III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 del Reg. n. 796/2004 e art. 58 del Reg. n. 1122/2009 in relazione all’art. 3 della L. 241/90. Carenza di motivazione posto che l’-OMISSIS- non avrebbe specificato quale sia l’ampiezza della superficie oggetto di contestazione tale da determinare uno scostamento pari alle percentuali indicate nel provvedimento gravato;
ciò comporterebbe l’impossibilità di ricostruire l’ iter logico-giuridico adottato dall’Amministrazione procedente nel determinare le singole percentuali di scostamento. Infine, concludeva nel senso che le percentuali di scostamento tra dichiarato e posseduto sarebbero state calcolate erroneamente dall'-OMISSIS-.

IV) Intervenuta prescrizione del credito intimato ai sensi e per gli effetti dell’art 49, Reg. CEE n. 2419/2001 e dell’art.73, Reg. CEE n. 796/2004. Nullità dell’atto per inesistenza della pretesa creditoria da parte dell’Ente richiedente la ripetizione dell’indebito posto che il presunto credito vantato dall’Amministrazione sarebbe prescritto.

V) Violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 6, comma primo lettera d) n. 1 della legge 07 agosto 2015 n. 124 per mancato rispetto del termine ragionevole di diciotto mesi per l'annullamento in autotutela.

VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 e 136 del reg. Ce n. 1782/2003 e dell’ art. 35, paragrafo 1 del regolamento ce n. 73/2009 in relazione alla normativa nazionale (D.M. 11 febbraio 2009, n. 254 e D.M. 20 marzo 2015, n.1922) ed all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 24/06/2010 procedimento c-375/08.

Col motivo in esame, la ricorrente sostiene che per valutare la legittimità oggettiva della richiesta di premio, non sussisterebbe l'inderogabile obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici oggetto della domanda di aiuti;
al contrario, secondo la ricostruzione del M sarebbe sufficiente la mera "disponibilità" a qualunque titolo del fondo.

Si costituiva con atto di mera forma l’-OMISSIS-.

Con apposita memoria del 10 agosto 2021, la ricorrente produceva ulteriore documentazione concernente la legittima disponibilità dei fondi siti in territorio di -OMISSIS-;
e in particolare come da indice allegato alla stessa, veniva versato in atti:

“2) Registro n. 138 dell’U.S.L. 4 – del settore sanità pubblica veterinaria – con codice aziendale OT001EN006 rilasciato al sig. M D (padre dell’odierno ricorrente) avente quale detentore di animali l’odierno ricorrente;
Dichiarazione aziendale relativa alla conduzione d’impresa diretto coltivatrice del sig. -OMISSIS- (padre dell’odierno ricorrente) con indicazione all’INPS della composizione del nucleo diretto coltivatore della sig.ra -OMISSIS- (madre dell’odierno ricorrente) e del sig. -OMISSIS- (odierno ricorrente);
Iscrizione del ricorrente come titolare di azienda e cancellazione del sig. -OMISSIS- quale titolare di azienda;
Registro aziendale n. 138 carico-scarico bovini dell’azienda intestata al ricorrente con mantenimento del medesimo codice aziendale -OMISSIS- rilasciato dall’USL competente al sig. -OMISSIS-;

3) Visura storica immobile;
gestione fascicolo – Documento particella – estratta dal SIAN;
dichiarazione sostitutiva a firma -OMISSIS-.

4) Verbale sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza – Tenenza di -OMISSIS- – in data 24 marzo 2017 dal sig. -OMISSIS- e dichiarazione sostitutiva a firma del sig. -OMISSIS-.

5) dichiarazione sostitutiva di -OMISSIS- relativa ai terreni siti in -OMISSIS- censito al foglio n. -OMISSIS-;
atto di vendita in -OMISSIS-, registrato in -OMISSIS-, il -OMISSIS-.

6) Verbali di sommarie informazioni rese innanzi alla Guardia di Finanza – Tenenza di -OMISSIS- – in data 24 marzo 2017 dalle comproprietarie dei predetti fondi: -OMISSIS-.

7) dichiarazione sostitutiva di -OMISSIS-, relativa ai terreni siti in -OMISSIS- censito al foglio n. -OMISSIS-.

8) dichiarazione sostitutiva di -OMISSIS-, relativa ai terreni siti in -OMISSIS- censito al foglio n. -OMISSIS-.

9) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dalle comproprietarie -OMISSIS-

10) atto di vendita del -OMISSIS-dichiarazione sostitutiva di -OMISSIS-, relativa ai terreni siti in -OMISSIS- censito al foglio n. -OMISSIS-” .

All’udienza del 28 aprile 2022, sentite le parti come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e per l’effetto va accolto, sia pur nei ristretti limiti di seguito precisati.

Il Collegio osserva che sia i verbali di sommarie informazioni redatti dalla Guardia di Finanza, che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dei proprietari terrieri (vedi documenti depositati con memoria del 10 agosto 2021 – allegati da 2 a 10) comprovano l'insufficienza dell'istruttoria svolta dall'-OMISSIS- e, conseguentemente, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Tuttavia, deve rilevarsi come da precedente di questa sezione “che la documentazione prodotta e presa in esame dal Collegio sebbene sia indicativa di una insufficiente istruttoria e di una carente motivazione del provvedimento, non può essere utilizzata direttamente dal giudicante al fine di stabilire se l'atto di accertamento e recupero del credito sia fondato o meno nel merito, e ciò in quanto i provvedimenti impugnati non risultano analitici fino al punto di indicare, in relazione a ciascun fondo, quale sia la annualità per la quale è stata chiesta l'erogazione del contributo” (vedi T.A.R. Catania, Sez. IV, n. 710 del 2021).

Il Collegio, alla luce del principio sopra esposto, da cui la Sezione non ha motivo di discostarsi, accoglie il motivo di gravame, e per l’effetto annulla l’atto impugnato per difetto di motivazione;
il limitato effetto conformativo che ne consegue consiste nell’obbligo dell’Amministrazione procedente di “ …svolgere una compiuta e approfondita istruttoria, al fine di verificare se - e soprattutto in quale misura - la documentazione di cui è in possesso il ricorrente legittima la richiesta di aiuti in parola” (in termini, vedi T.A.R. Catania, Sez. IV, n. 710 del 2021);
tale valutazione spetta all'agenzia resistente, essendo quest’ultima in possesso delle domande presentate dal ricorrente, e della documentazione giustificativa versata nel presente giudizio (vedi sempre T.A.R. Catania, Sez. IV, n. 710 del 2021).

In conclusione, assorbite tutte le altre censure, il ricorso va accolto per carenza dell'istruttoria svolta, ferma restando la doverosa ulteriore attività amministrativa che dovrà essere svolta dall'-OMISSIS-.

L'accoglimento del ricorso nei ristretti limiti sopra descritti, induce il Collegio a compensare le spese processuali fra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi