TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-15, n. 202319067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-12-15, n. 202319067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319067
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2023

N. 19067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04878/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2018, proposto da
Angela Accardo, Ferdinando Fattore, Tiziana Affortunato, Jacopo Agnesina, Patrizia Agnorelli, Antonio Amadore, Donatella Amendola, Carmelo Angelica, Claudia Elisa Annovazzi, Maria Agnese Ariaudo, Michele Aricò, Rosario Atria, Valentina Bano, Claudia Barberis, Claudio Barone, Anna Basile, Eleonora Beccaria, Silvia Bellato, Rosanna Beverelli, Carlotta Bianco, Alberto Biasin, Mariano Biasiucci, Francesco Binetti, Letizia Biondi, Fiammetta Biondi, Benedetta Bisignano, Alessandra Bommarito, Barbara Bonfiglioli, Sergia Bortolanza, Daniela Bottero, Franca Lisa Brancatisano, Alessia Brero, Daniela Bressanin, Francesca Paola Bubici, Pasquale Burlizzi, Paolo Bussagli, Maria Antonietta Buttarazzi, Aurora Buzzi, Massimiliano Cabella, Fabio Caboni, Rossella Cabras, Emanuela Cabula, Consiglia Cafarelli, Elisa Cairati, Giulia Calanna, Cristina Calcagno, Silvia Calcaterra, Giuseppe Campoccia, Lorenzo Capecchi, Silvia Capra, Anna Caprasecca, Angela Caprì, Roberta Caracchini, Paolo Careri, Alberto Carlini, Gianluca Casa, Mariaconcetta Casaccia, Giorgia Casagrande Serretti, Elisa Casillo, Domenico Cassata, Maria Gilda Cassiano, Claudia Castriciano, Simona Catalani, Valentina Catalano, Immacolata Catalano, Sara Cattelani, Angela Cattini, Gianluca Cauteruccio, Stefania Cavaliere, Federico Cervi, Rudy Cesaretto, Emanuela Cherubini, Francesco Chiossone, Daniela Chirizzi, Fabio Cimaglia, Agnese Ciotti, Anna Pia Circella, Daniela Colonna, Giuseppina Confalone, Simone Conradi, Valentina Corda, Erika Corona, Marco Antonio Costantino, Alessia Cottone, Lucia Crispoltoni, Marco Cristante, Luca Cristiano, Claudia Culigioni, Claudia D' Addario, Antonio D’ Asaro, Francesco Dalla Piazza, Chiara Dalla Valle, Cecilia Dallavalle, Elisabetta Damia, Irene D'Amico, Maria Luisa D'Angelo, Andrea De Angelis, Antonio De Feo, Michaela De Giglio, Simona De Iorio, Paola De Marco, Alessandro De Micco, Sergio De Piano, Stefania De Riso, Francescaelena De Rose, Alice De Toni, Agata Irene De V, Alessandra Debanne, Stefano Del Moro, Onorina Del Vecchio, Anna Dell'Aversana, Valentina Dessì, Andrea Dezi, Rossella Di Berardo, Stefano Di Giovanni, Giuseppe Di Girolamo, Agnese Di Leva, Francesco Di Lorenzo, Giorgia Maria Francesca Di Paola, Annalisa Di Piazza, Clara Di Rubba, Graziella Di Salvo, Anna Rita Diaz, Francesca Diomede, Donatella Dolce, Paola Donadoni, Silvia Dopinto, Maria D'Orazio, Teresa Ed Dami, Ernesto Fabbricatore, Emmanuela Falcone, Annalisa Farella, Antonio Farina, Matteo Fastigi, Giuseppe Fazio, Marcella Ferri, Marilena Filippucci, Viviana Filpa, Antonella Fiore, Anna Maria Fiorentini, Francesca Floridia, Anna Fontana, Maria Foscolo, Francesca Franci, Maria Fucile, Liliana Gaeta, Maddalena Galati, Edmondo Galizia, Francesco Nicola Gaspa, Maria Antonia Gatto, Gloria Gazzelloni, Giulia Germinario, Alessandra Ghiani, Irene Giacomelli, Caterina Giolli, Martina Giombini, Laura Giordano, Pasqualina Giorgio, Paola Giungato, Angela Giuntini, Angela Giurrandino, Luigia Grande, Daniele Grassetti, Marco Grassi, Carolina Graziani, Leonardo Guarnieri, Elena Guerrieri, Ilaria Guglielmetti, Lara Guglielmo, Giulia Guidarelli, Giorgia Guidi, Daniel Guralumi, Orjeta Hashorva, Maria Luisa Iaria, Roberta Iezzi, Loredana Imbesi, Gioia Insacco, Gerardina Ioli, Gaetano La Bella, Tilde Labagnara, Cristina Labate, Mariaceleste Labriola, Paolo Lambardi, Rossana Lambo, Giovanni Lanzo, Giuliano Lazzarini, Giovanna Leo, Serena Leotta, Assia Liberatore, Sabrina Liberatoscioli, Francesca Lionetto, Sonia Livigni, Silvia Lomartire, Laura Lomartire, Simona Lomolino, Francesca Paola Lorusso, Rosaria Lorusso, Cinzia Lotti, Linda Lovelli, Barbara Lupi, Anna Maria Lustri, Simone Luzi, Luigi Macchia, Chiara Maddaloni, Thomas Madonia, Alberto Maffini, Laura Magrini, Nelly Mahmoud Helmy, Laura Mai, Silvia Maria Maiorca, Anna Dora Manca, Cecilia Mancini, Azzurra Mancuso, Stefania Manfrellotti, Lidia Marandola, Lydia Mare, Francesca Mariani, Cristiano Marinelli, Mariacatia Marino, Claudia Martorelli, Matteo Massa, Sara Massoli, Silvia Mazzetto, Chiara Melchiorre, Marilena Mele, Lisa Meloni, Elisabetta Memola, Daniele Mendola, Anna Merloni, Cecilia Metella Micheli, Dritan Mico, Valeria Migliaccio, Francesco Maria Mini, Daniele Minutoli, Mariella Misuraca, Alessandra Moncada, Francesco Monni, Matteo Moretti, Pierpaolo Moretti, Elena Stefania Mura, Clara Musa, Elisa Nannipieri, Fabiola Nardon, Monica Nigro, Marianna Nivelli, Francesca Nuti, Maurizio Olla, Alessandro Orfano, Mariella Orlando, Luigi Ornano, Paolo Palazzi, Elisa Palmigiani, Maria Palomba, Antonio Panarese, Carlo Pandiscia, Debora Paparella, Nicola Antonio Pascarelli, Laura Pasini, Maria Stefania Paternoster, Grazia Pellegrino, Paolo Pellegrino, Sara Perna, Teresa Perretti, Fernando Pianegiani, Annamaria Piano, Silvio Pierro, Stefania Piersanti, Anna Pietrantonio, Francesca Piras, Gianbernardo Piroddi, Paola Pisanti, Filippo Piscaglia, Daniela Rita Pletto, Laura Poddighe, Giovanna Polcaro, Stefania Polidoro, Michela Pollicita, Nicoletta Prosperini, Adriana Pucci, Anella Puglia, Chiara Maria Pulvirenti, Susanna Ragazzi, Jessica Ranieri, M. Cristina Reale, Giuseppe Reale, Vincenzo Resta, Massimo Ricciardi, Giovanna Riso, Alessia Rivellino, Francesco Rizzo, Sara Romano, Davide Romanelli, Giuseppa Romeo, Francesca Ronchetti, Grazia Rossi, Martina Rossi, Cosima Annamaria Rossi, Antonella Rotili, Angela Ruggeri, Claudia Russo, Mike Russo, Marina Sajeva, Paolo Sales, Alessandra Salsi, Isabella Salvagni, Maria Salzano, Graziella Maria Adriana Sanfilippo, Floriana Santangelo, Alisa Santarlasci, Cecilia Santini, Marco Antonio Santo, Sandra Santoni, Luisa Santopolo, Silvia Sanzone, Natalia Sapone, Paolo Sardu, Ilaria Sauzullo, Marco Scattarella, Filomena Schettino, Chiara Francesca Schiaffino, Tristan Schmidt, Giuseppa Sciortino, Nadia Scippacercola, Cristina Scolaro, Daniel Screpanti, Paolo Sdringola, Giuseppe Seche, Sabina Selli, Ilenia Selvaggi, Alessandra Sgueglia, Maria Chiara Sidoti, Marzia Soardi, Maria Alessandra Soleti, Clara Francesca Sorrentino, Stefano Spina, Margherita Cecilia Spreafico, Benedetta Stoppioni, Elena Tabacchi, Carla Tempestoso, Vittoria Tito, Federica Todesco, Tiziano Toracca, Susanna Tortorelli, Enrica Tosetto, Rita Maria Cristina Trapani, Laura Tribuzio, Stefania Tuccinardi, Alessandra Tufano, Ciro Tufano, Fabrizia Urbani, Sabrina Vella, Gaetano Antonio Ventre, Maria Venuso, Giuseppina Vianelli, Augusta V, Alessandra Visentin, Marco Vitali, Lucia Zanettichini, Michele Zapponi, Angelica Zazzeri, Lorenza Zippilli, Ilaria Grazia Zizzari, Tiziana Zotti, Giuseppe Giovanni Zumbo, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;
C M, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Ciuffetelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Valeria Bruccola, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 85 a firma del Direttore Generale M. M N, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018 e recante disposi-zioni in merito al “Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il recluta-mento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui è lesivo dell'interesse di parte ri-corrente;

- del Decreto Ministeriale n. 995/2017 del M.I.U.R. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 febbraio 2019 e recante le “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secon-do grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializ-zazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”;

- del D.D.G. n. 85 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018 e del Decreto Ministeriale n. 995/2017 nella parte in cui non consentono a parte ricorrente la presentazione della domanda di partecipazione al concor-so tramite la piattaforma POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

- di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni di-ramazione, anche successivi e non conosciuti, alle domande cartacee di partecipazione alla procedura concorsuale inoltrate da parte istante;

- dell'art. 3 del bando di concorso adottato con D.D.G. pubblicato in G.U. in data 16 febbraio 2018 e di ogni atto prodromico, nella parte in cui non con-sente a parte ricorrente di prendere parte al concorso bandito ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;

- dell'art. 3 del bando di concorso adottato con D.D.G. pubblicato in G.U. in data 16 febbraio 2018 e di ogni atto prodromico, nella parte in cui non con-sente a parte ricorrente di prendere parte al concorso bandito ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 nono-stante il possesso dei titoli di cui infra a causa della presunta carenza di tito-lo abilitante;

- ove occorra del D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui prevede la necessità del titolo abilitante per la partecipazione al concorso a cattedra;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispet-to ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisi-zione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia ri-serva di proporre successivi motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti espongono di essere tutti in possesso del titolo di dottorato di ricerca, ottenuto prima del 31 maggio 2017, all’esito di concorso universitario, di essere iscritti in III^ fascia delle Graduatorie d’Istituto (ex D.P.R. n. 19/16) e di aver già svolto per anni servizio presso la scuola pubblica.

2. Con il presente gravame impugnano il D.D.G. MIUR n. 85 del 2018 recante disposizioni in merito al “Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui non consente loro di partecipare al concorso, in ragione dell’asserita assenza del possesso del requisito consistente nel titolo abilitante all’insegnamento.

3. Parte ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo deduce la violazione della Carta Sociale Europea e dell’art. 117 Cost. La violazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, 33 e 34 Cost. La violazione del legittimo affidamento e consolidamento delle posizioni. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta e irragionevolezza.

3.1.1. I ricorrenti evidenziano che durante gli anni del dottorato si sono dedicati interamente all’approfondimento delle tematiche scientifiche della classe di concorso per la quale oggi chiedono di partecipare al concorso e per la quale già insegnano dalla III^ fascia delle G.I e rappresentano come si riveli illegittima la scelta dell’amministrazione di non considerare anche i soggetti in possesso del dottorato abilitati all’insegnamento e quindi legittimati alla partecipazione alla procedura riservata in questione.

Infatti, posto che sia il dottorato quanto i percorsi abilitanti sono percorsi universitari il cui peso è espresso in C.F.U. risulterebbe insostenibile ritenere non abilitante all’insegnamento un percorso triennale cui si accede tramite pubblico concorso che pesa 180 C.F.U. a fronte del fatto che il percorso che conduce all’abilitazione all’insegnamento attribuisce solo 41 C.F.U., è frequentabile anche on line nel caso dei P.A.S. e dura al massimo un anno.

Si dolgono dunque i ricorrenti dell’omessa valutazione del percorso da loro intrapreso e completato di dottorato di ricerca atteso che il mancato accesso al percorso abilitante è dovuto alla frequentazione di tale parallelo percorso e non certo a requisiti di merito meno rilevanti.

3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione del principio di uguaglianza, del principio di parità di accesso agli impieghi pubblici, la violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell’azione amministrativa, la violazione della direttiva 2005/36 CE e la violazione della Legge n° 107/2015.

3.2.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che secondo il MIUR i titolari di un dottorato di ricerca, non sarebbero abilitati, a nulla valendo il possesso di ulteriori titoli come, nella specie, il congiunto insegnamento dalla terza fascia d’istituto.

I ricorrenti evidenziano, al contrario, che il titolo di dottorato di ricerca è a tutti gli effetti una qualifica professionale coerente con le definizioni adottate in ambito comunitario.

In particolare sostiene parte ricorrente che il percorso di studio e ricerca completato da parte ricorrente vale ben oltre il corso abilitante all’insegnamento e che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore.”

Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto rinvenire un equipollenza non del titolo ma dei percorsi unitamente al titolo stesso. Il confronto tra il percorso in concreto di abilitazione (P.A.S. o T.F.A. che sia) e quello di dottorato dimostrerebbe, infatti, l’assoluta illegittimità di un trattamento quanto meno non equipollente degli uni (gli abilitanti P.A.S.) rispetto agli altri (i dottorati, con servizio nella scuola pubblica dalla III fascia)

Ciò anche in considerazione del fatto che proprio grazie alla contestuale iscrizione in terza fascia ed al servizio ivi reso, si supplirebbe alla mancanza della parte di corso abilitante a sfondo pedagogico.

In definitiva, il solo titolo di “Dottorato di ricerca” (che dà diritto a 180 CFU contro i 41 CFU dei PAS), conseguito al termine di un corso di studi triennale completato con un esame finale, unitamente all’insegnamento dalla III fascia, avrebbe dovuto rappresentare a tutti gli effetti una “procedura abilitante”.

3.3. Con il terzo motivo di gravame viene dedotto il diritto di uguaglianza sostanziale garantito dal’art. 3 Cost. e del principio di par condicio tra i partecipanti ad una selezione pubblica e violazione dell’art. 2 Cost.

3.3.1. Espongono i ricorrenti che l’illegittimità dell’esclusione dei ricorrenti discenderebbe dal fatto che non valorizzerebbe e non terrebbe conto della loro esperienza professionale proprio nell’ambito del dottorato di ricerca mentre a tale esperienza di studio e ricerca triennale verrebbe preferita l’abilitazione all’insegnamento ottenuta magari senza aver mai prestato un giorno di servizio.

Il bando premierebbe ingiustamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione, ai quali verrebbe consentito in ogni caso partecipare al concorso, anche ove fossero privi di alcuna esperienza di docenza e purché abbiano conseguito il titolo entro il giorno della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3.4. Con il quarto e ultimo motivo viene, infine, dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 97 Cost.

3.4.1. Viene, in particolare, evidenziata l’illegittimità della previsione del bando laddove ha previsto l’esclusione dei candidati che non abbiano presentano la domanda on-line non consentendo a questi di potersi iscrivere, anche al fine di evitare dichiarazioni mendaci, con altri mezzi.

Sostengono i ricorrenti che se è vero che non tutti possano partecipare al concorso, è anche vero che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, sulla quale sarà poi chiamata la P.A. ad operare il pertinente vaglio.

4. Si è costituita l’amministrazione resistente.

5. Con Ordinanza TAR n° 5399 del 14 settembre 2018 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale in ragione del fatto che, con Ordinanza n. 5134/2018, la sesta sezione del Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in merito alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

6. In data 25.10.2018 è stato depositato l’atto di costituzione in giudizio di nuovo difensore a patrocinio della posizione della ricorrente C M.

7. Con memoria depositata in giudizio il 13 novembre 2023 il legale della parte ricorrente ha rappresentato come residui l’interesse alla decisione solo avuto riguardo alla ricorrente V A che, all’esito della fase cautelare, ha potuto partecipare e superare le prove di concorso suppletive, stipulando conseguentemente apposito contratto a tempo indeterminato ed ha instato per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 4 comma 2 bis, L. 168/2005.

8. Infine, con atto depositato in data 24 novembre 2023 parte ricorrente ha, ribadito che, eccezion fatta per la sopraindicata ricorrente V, per le restanti posizioni doveva confermarsi la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

9. All’udienza straordinaria del 15 dicembre 2023, veniva confermato l’interesse alla definizione del giudizio anche con riguardo alla posizione della ricorrente M C.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio, sulla scorta delle dichiarazioni depositate in giudizio da parte ricorrente, deve anzitutto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione delle ricorrenti Augusta V e C M.

1.1. Ancora in via preliminare e avuto riguardo alla richiesta avanzata da parte ricorrente circa la declaratoria l'improcedibilità del gravame in ragione dell’affermato consolidamento della posizione della ricorrente Augusta V, osserva il Collegio che, nel caso di specie, a venire in rilievo è una procedura selettiva di tipo comparativo, nella quale sussistono sempre dei controinteressati e, pertanto, non può essere invocato alcun consolidamento, potendo i ricorrenti ottenere la soddisfazione della propria pretesa soltanto all’esito favorevole del giudizio di merito.

L’art. 4, co.

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