TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-02, n. 202400225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-10-02, n. 202400225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400225
Data del deposito : 2 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2024

N. 00225/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2015, proposto da
Generalmarket S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato B Z in Bolzano, corso Italia, n. 23;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la propria Avvocatura in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Consortium Centrum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso Libertà, n. 35;
ad opponendum :
Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Benedet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Leonardo da Vinci, n. 15;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

del provvedimento definitivo n. 282 dd. 11.11.2015, notificato a mezzo PEC in data 12.11.2015, di inefficacia della comunicazione di apertura di un esercizio commerciale al dettaglio (non alimentare) di complessivi 6.100 mq presso l’immobile identificato catastalmente dalle pp.ed. 4144 e 4394 in C.C. Dodiciville e per l’inibizione della relativa attività, a firma del Commissario straordinario per il Comune di Bolzano (riferimento: avvio di procedimento n. 166/2015 - comunicazione di avvio di procedimento per la dichiarazione di inefficacia della comunicazione di apertura di un esercizio commerciale al dettaglio (non alimentari) di complessivi 6.100 mq presso l’immobile identificato catastalmente dalle pp.ed. 4144 e 4394 C.C. Dodiciville e per l’inibizione della relativa attività);

della nota integrativa: SCIA per l’affidamento di reparto del 27.8.2015 prot. n. 0019027 alla ditta Il Nido s.r.l., con sede a Vicenza, per 570 mq (40 di alimentari e 530 di non alimentari), presso l’unità 11- specificazione dell’avvio di procedimento n. 166/2015 del 21.7.2015, inviato tramite SUAP ed accettata il 23.7.2015, inviata tramite SUAP il 4.9.2015 (doc.1 e 2 della ricorrente);

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo, in particolare della Comunicazione di avvio del procedimento (doc. 3 della ricorrente) e della Specificazione integrativa (doc. 4 della ricorrente) menzionate nel suddetto provvedimento, nonché del non conosciuto parere dell’Ufficio prevenzione incendi della PAB prot.n. 644254 dd. 27.11.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano, l’atto d’intervento ad adiuvandum di Consortium Centrum S.r.l. e l’atto d’intervento ad opponendum dell’Unione Commercio Servizi Turismo Alto Adige;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato nell’epigrafe, con il quale il Comune di Bolzano ha dichiarato “ l’inefficacia della SCIA prot. n. 0013123 inviata da Generalmarket S.r.l. … il 27.05.2015 per l’apertura di un esercizio commerciale al dettaglio (categoria non alimentari) presso l'immobile identificato catastalmente dalla p.ed. 4144-4394 C.C. Dodiciville (Centrum) …”, su una superficie di complessivi 6.100 mq, e le ha ordinato , “ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.P. n. 7/2012, la chiusura della struttura di vendita sita in via Galvani n. 3 … entro 15 g. dal ricevimento” del provvedimento (doc. 19 del Comune) .

Si tratta, più precisamente, di una SCIA relativa all’esercizio di attività di commercio al dettaglio per il settore merceologico “ non alimentare ” sulle superfici di 1.300 mq della p.ed. 4.144 (p.m. 19) e di 4800 mq della p.ed. 4395 (p.m. 3), così in totale su 6.100 mq, nel C.C. Dodiciville, presso il compendio immobiliare noto come “ Centrum ”, in via Galvani, 3 (doc. 6 del Comune).



2. L’immobile in questione si trova in zona produttiva d’interesse provinciale ed è inserito nella fascia “B” del piano di rischio aeroportuale (doc. 21 del Comune).

Per le superfici oggetto della SCIA dedotta in lite esistevano licenze commerciali per la vendita al dettaglio di mobili e materiali edili (docc. 13 e 14 della ricorrente).



3. Dagli atti depositati dalla ricorrente (suoi docc. 5, 6 e 7) emerge che il complesso era stato edificato a cavallo tra gli anni 2004 e 2006, in base al progetto autorizzato dalla concessione edilizia emessa per la pratica n. 106/2004 e dalle sue successive varianti, tutte rilasciate per la realizzazione di una “ nuova costruzione ” destinata a “ edificio produttivo – commercio all’ingrosso ”, sulla p.ed. 4144 C.C. Dodiciville, sita in zona produttiva D3 d’interesse provinciale. La p.ed. è stata successivamente frazionata nelle pp.ed. 4144, 4394 e 4395 (doc. 8 della ricorrente).



4. Secondo l’art. 44 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, vigente a quell’epoca , oltre ad alcune limitate attività, anche del settore terziario, che qui non rilevano, in zona produttiva erano ammesse principalmente le aziende produttive e quelle dedicate al commercio all’ingrosso, coerentemente con la definizione delle “ destinazioni d’uso di costruzioni ”, contenuta nell’art. 75 della L.P. n. 13/1997 nel testo dell’epoca, il quale, al comma 2, lett. d), accorpava, in un’unica categoria, l’attività produttiva e il commercio all’ingrosso, mentre il “ commercio al dettaglio ” si distingueva come categoria diversa e autonoma, annoverata alla lett. c) della medesima disposizione. Nelle zone per insediamenti produttivi non erano invece ammesse aziende dedite al commercio al dettaglio, se non entro rigorosi limiti, per specifiche categorie merceologiche (art. 48, commi 8 e 9).



5. Il certificato di agibilità (parziale) relativo alle concessioni edilizie sopra richiamate, emesso nel 2007 per l’edificio in questione, individuato dalle pp.ed. 4395 e 4394 C.C. Dodiciville, in via Galvani 3/A, ribadisce la propria afferenza alle “ destinazioni previste dal progetto approvato ”, ossia alla destinazione produttiva e di commercio all’ingrosso (doc. 9 in combinata lettura con i docc. 5, 6 e 7 della ricorrente). A sua volta, il certificato di agibilità (anch’esso parziale e prodotto come doc. 9 dalla ricorrente), emesso dal Comune nel 2008 per alcune porzioni materiali della p.ed. 4144, al civico n. 3 di via Galvani, individua nell’attività produttiva, in quella del commercio all’ingrosso e in quella terziaria eccettuato il commercio al dettaglio, le attività esercitate nel fabbricato.

In linea con la richiamata disciplina urbanistico-commerciale, erano state rilasciate dalla Provincia rispettivamente il 3.12.2007 e il 23.10.2009, per 4.800 mq e per 1.300 mq, al civico 3/A di via Galvani, due autorizzazioni per la tabella riservata al commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi, ossia per “ mobili/materiali edili ” (docc. 13 e 14 della ricorrente). Dette superfici sono quelle cui si riferisce la SCIA per cui è causa (doc. 6 e 19 del Comune e pag. 3, punto 3 del ricorso, in cui è dato atto che dette superfici formavano oggetto delle due comunicazioni di avvio dell’attività del 20.3.2012, delle quali quella dedotta in lite è la riedizione;
anche nella ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza del C.d.S. n. 6751/2019 è accertato che per le superfici in questione esisteva la licenza commerciale per mobili e materiali edili).



6. Per l’esatto inquadramento delle doglianze che sostengono il gravame occorre muovere dalle comunicazioni prott. nn. 22362 e 22364 datate 20.3.2012 e pervenute al Comune il 21.3.2012, con le quali l’odierna ricorrente, invocando l’art. 5, comma 4, della L.P. n. 7/2012, vigente ratione temporis , aveva annunciato al Comune l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio per il settore non food sulla superficie di 1.300 mq della p.ed 4144 (sub 19) in via Galvani 3 e di 4.800 mq della p.ed. 4394 (sub 3), indicata anch’essa in via Galvani 3, benché dal certificato di agibilità si desuma che a questa particella fosse attribuito il numero civico 3/A (docc. 11 e 12 della ricorrente).

Si trattava, in sostanza, di estendere a tutto il settore non alimentare (cd. non food ) la merce in vendita presso le superfici in discorso, prima circoscritta a “ mobili e materiali edili ”.



6.1. Con provvedimenti gemelli dd. 19.6.2012, il Comune, dopo aver preso posizione sulle osservazioni della Generalmarket in opposizione alle ragioni ostative evidenziate nelle rispettive comunicazioni di avvio del procedimento, ha dichiarato l’inefficacia delle comunicazioni di apertura delle strutture di vendita, (i) perché in contrasto con il generale divieto - salve eccezioni limitate fondamentalmente alle merci cd. ingombranti (quali ad es. mobili e materiali edili) - di esercitare il commercio al dettaglio in zona produttiva, sancito sia dalla L.P. 7/2000 (art. 6, e dall’art. 44- ter della L.P. n. 13/1997, in vigore fino al 20.3.2012 incluso) sia dalla successiva L.P. n. 7/2012 (art. 5, e art 44- ter della L.P. n. 13/1997 come modificato dalla stessa L.P. n. 7/2012, entrata in vigore il 21.3.2012) e (ii) perché la loro apertura “ sarebbe comunque in contrasto con il piano di rischio Aeroporto di Bolzano, approvato con D.G.P. 1517 del 10.10.2011” (docc. 15, primo allegato, 16, primo allegato, 17 e 18 della ricorrente).

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