TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-02-12, n. 202400348
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00348/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Pavia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 13.01.2022 adottato dal Questore di Pavia e notificato il 13.01.22, sia nella parte in cui ha ritenuto di “ dover accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ” da parte della ricorrente, sia nella parte in cui ha decretato la sua “ immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. 44/21 fino alla comunicazione da parte del dipendente dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento ”, sia nella parte in cui ha decretato che “ Tale periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servi-zio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorre alla maturazione del congedo ordinario ”, sia nella parte in cui ha ritenuto che “ la seconda istanza è successiva all'entrata in vigore del dl 172/2021 e, conseguentemente, risulta esclusa l'eccezione menzionata nella circolare richiamata; che tale eccezione non è validamente opponibile considerato che vi è stata soluzione di continuità tra le due istanze di concessione del beneficio di cui all'art. 42, co. 5, dl 151/2001; che tale soluzione di continuità è ascrivibile alla volontà dell'interessata che in entrambe le richieste ha indicato il periodo di