TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-07-10, n. 202300982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300982
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00982/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00405/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2022, proposto da
Federcaccia Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, L S, S R, rappresentati e difesi dall'avvocato A M B, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Firenze, via A. La Marmora, n. 14;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z e C P C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia Bari (A.T.C. Bari), Ambito Territoriale Caccia Taranto (A.T.C. Taranto), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 29.11.2021 n. 1932, pubblicata nel BURP il 14.01.2022 n. 5, di ampliamento del perimetro delle Aree Contigue al Parco Nazionale dell'Alta Murgia nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui:

a. la Deliberazione della Comunità del Parco n. 02 del 13.07.2021 avente ad oggetto “indirizzo su aree contigue ex art. 32, Legge n. 394/1991”;

b. la Nota prot. n. 3466 del 29.07.2021, con cui l'Ente Parco ha trasmesso la Deliberazione della Comunità del Parco n. 02/2021;

c. la Nota prot. n. 4172 del 21.09.2021 dell'Ente Parco avente ad oggetto “definizione proposta perimetrazione aree contigue. Convocazione incontro”;

d. verbale dell'Ente Parco del 28.9.2021 (di contenuto ignoto alla ricorrente);

f. la Nota prot. n. 5236 del 16.11.2021 dell'Ente Parco avente ad oggetto “proposta di perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell'aspirante Geoparco-Trasmissione shapefile”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Dall’esposizione delle parti e dagli atti di causa si evince quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale pugliese del 22 marzo 2016, n. 314, recante “ Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 ”, veniva approvato definitivamente il Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia (costituito dagli elaborati elencati nelle premesse della ridetta deliberazione, ivi inclusa la Carta della zonizzazione e delle aree contigue) e il relativo Regolamento, previa acquisizione (rientrando il Piano del Parco nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 - cfr. le premesse alla ridetta deliberazione regionale n. 314/2016) del parere di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione di incidenza, giusta determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della regione Puglia n. 227 del 24 giugno 2015 .

Con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 314/2016 venivano individuati, d’intesa con l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, i confini delle aree contigue, come proposti nel succitato Piano, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991.

In seguito, il Consiglio direttivo dell’Ente Parco, nella seduta tenutasi in data 11 gennaio 2019, condivideva la proposta di candidatura dei territori compresi nel Parco e nelle aree ad esso limitrofe a Geoparco UNESCO, in ragione della valenza del patrimonio geologico-ambientale presente all’interno dei predetti territori.

A partire dall’ottobre 2019, in vista della candidatura a Geoparco UNESCO del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, veniva avviata un’interlocuzione fra il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, finalizzata alla definizione del Regolamento delle aree contigue al parco ed alla loro perimetrazione. Tale interlocuzione si svolgeva anche attraverso diversi incontri fra rappresentanti del Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità, dell’Ente gestore, degli altri Servizi regionali coinvolti, nonché delle Amministrazioni comunali, i cui territori sono ricompresi all’interno del perimetro delle aree contigue (così la gravata deliberazione regionale n. 1932/2021).

Con deliberazione n. 02/2021 del 13 luglio 2021, recante ad oggetto “ Indirizzo su aree contigue ex art. 32 Legge 394/1991 ”, la Comunità del Parco esprimeva indirizzo favorevole alla nuova proposta di perimetrazione delle aree contigue, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 394/1991.

Con successiva nota prot. n. 4172/2021 del 21 settembre 2021, l’Ente Parco invitava i Sindaci dei Comuni del Parco, il Servizio regionale Parchi e tutela della biodiversità e il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Bari, a un incontro volto a condividere l’ipotesi ultima di perimetrazione discussa con l’Ufficio Parchi regionale in data 3 settembre 2021;
detto incontro si svolgeva il 28 settembre 2021.

Con nota prot. n. 5236/2021 del 16 novembre 2021, a firma del Presidente dell’Ente di gestione del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, avente ad oggetto “ Proposta perimetrazione delle aree contigue ex art. 32 della L. 394/91, quale perimetro dell’Aspirante Geoparco - Trasmissione shapefile ”, veniva dato atto che, nell’incontro del 28 settembre 2021 anche con le Amministrazioni locali, era stata condivisa l’ipotesi di far coincidere la perimetrazione dell’aspirante Geoparco con quella delle aree contigue ex art. 32 della legge n. 394/1991 e di comprendere all’interno della stessa gli interi territori comunali, escludendo solo i territori dei parchi regionali interessati. Con la medesima nota, il Presidente dell’Ente Parco informava che, con riferimento al sopra citato proposto Geoparco UNESCO, “ lo scorso 21 giugno 2021 il Comitato Nazionale Italiano

UNESCO

Global Geoparks ha annunciato al Segretario del IGCP il supporto alla relativa candidatura per l’anno 2021
”.

Con la deliberazione n. 1932 del 29 novembre 2021, pubblicata nel B.U.R.P. n. 5 del 14 gennaio 2022, la Giunta regionale pugliese approvava la nuova perimetrazione delle aree contigue alle aree protette del Parco nazionale dell’Alta Murgia, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, e decideva di sostenere la candidatura del territorio del Parco e delle sue aree contigue a Geoparco UNESCO.

1.1 - La Federcaccia Puglia (“ articolazione della Federazione Italiana della Caccia riconosciuta ex art. 34 L. 157/1992, portatrice degli interessi dei propri iscritti che svolgono l’esercizio venatorio in Puglia ”), i signori L S (cacciatore residente nel comune di Andria e iscritto all’A.T.C. Bari) e S R (cacciatore residente nel Comune di Locorotondo e iscritto all’A.T.C. Bari) - di seguito insieme anche solo parte ricorrente - espongono di essere “ titolari di un interesse giuridicamente qualificato a impugnare atti e provvedimenti limitativi e/o impeditivi dell’esercizio dell’attività venatoria, quale indubbiamente è l’incongruo e illegittimo ampliamento delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia che sottrae alla libera caccia vasti territori che ricadono all’interno degli ATC di Bari e Taranto”.

Impugnano, domandandone l’annullamento:

- la deliberazione della Giunta regionale della Puglia 29 novembre 2021, n. 1932, di ampliamento del perimetro delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, di cui in epigrafe.

A sostegno dell’impugnazione interposta deducono le seguenti censure, così rubricate:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, L. 6.12.1991, n. 394;
Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per carenza di necessario presupposto, violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza di motivazione;

II. Violazione art 6 Dlgs 3.04.2006, n. 152, artt. 5 e 8 D.P.R. 357/97, art. 3 L.R.P. 14.12.2012, n. 44. Eccesso di potere per carenza di presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

III. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto di motivazione. Violazione dell’art. 10, comma 3, L. 11.2.1992, n. 157, art. 7 L.R.P. 20.12.2017, n. 59. Violazione art. 14, comma 3, L. 11.2.1992 n. 157. Violazione artt. 7 e 16 L.R.P. 20.12.2017, n. 59 e dell’art. 6 del Regolamento n. 5/2021.

1.2 - Si è costituito in giudizio l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, chiedendo volersi valutare l’opportunità della riunione ex art. 70 Cod. Proc. Amm. del presente giudizio con quello n. 396/2022, avente a oggetto la medesima deliberazione giuntale n. 1932/2021, attesa la connessione soggettiva e oggettiva dei due giudizi nonché al fine di evitare contrasti di giudicati.

Nel merito, l’Ente Parco ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.3 - Si è costituita in giudizio la regione Puglia, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un Comune controinteressato e per difetto di interesse.

Nel merito, la regione Puglia ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.4 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

Parte ricorrente ha aderito all’istanza di riunione formulata dalla difesa erariale.

1.5 - All’udienza pubblica in data 11 gennaio 2023, la causa, trattata nella stessa udienza con il ricorso connesso n. 396/2022, è stata introitata per la decisione.

2. - Preliminarmente, il Collegio non ritiene opportuno aderire alla richiesta riunione dei ricorsi connessi, contestualmente decisi (il che è idoneo a garantire il paventato contrasto di decisioni).

3. - Si può prescindere dalle eccezioni preliminari spiegate dalla regione Puglia resistente, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

4. - Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, la violazione dell’art. 32 della legge n. 394/1991.

Assume che l’ampliamento delle aree contigue sarebbe stato disposto “ in maniera esagerata” rispetto all’individuazione operata con l’istituzione del Parco , non potendo trovare giustificazione “ in una mera ipotesi di opportunità della candidatura a Geoparco Unesco ”, in quanto “ l’ampliamento delle aree contigue presuppone sempre e necessariamente, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 394/1991, l’esigenza di intervenire per assicurare la conservazione dei valori esistenti ”.

L’ampliamento delle aree contigue potrebbe - in tesi - “ giustificarsi solo a seguito dell’eventuale, ma oggi ipotetico, riconoscimento Unesco del Parco (e sempre che il Geoparco Unesco possa considerarsi area naturale protetta ai sensi della L. 394/1991) ”.

Deduce che le aree contigue dell’esistente Parco nazionale dell’Alta Murgia sono quelle già individuate all’atto dell’approvazione del Piano territoriale del Parco e recepite nel Piano faunistico venatorio regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1198/2021, rispetto alla quale la nuova perimetrazione sarebbe contraddittoria e comunque divergente.

Lamenta, poi, la carenza della motivazione e sostiene, in particolare, che la nuova perimetrazione delle aree contigue sarebbe il risultato di una scelta “ manifestamente irragionevole ” e che risulterebbe “ non intellegibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione regionale nell’assumere la decisione di nuova perimetrazione delle aree contigue e contestuale candidatura a Geoparco Unesco del Parco Nazionale dell’Alta Murgia ”.

Afferma, inoltre, che “ l’art. 32 L. 394/1991 non consente, nell’istituzione di nuove aree contigue ai parchi, di rinviare ad un momento futuro l’approvazione dei piani, dei programmi e delle misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive, come invece avvenuto nella specie giacché la Regione Puglia, con la delibera n. 1932 del 29.11.2021, ha espressamente preteso di ampliare fin da subito il perimetro delle aree contigue ai sensi del comma 2 della suddetta norma rinviando però a un eventuale momento successivo la disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive consentite all’interno delle aree contigue ai sensi del comma 1 della stessa disposizione normativa ”, non potendo, a suo dire, la costituzione delle aree contigue prescindere dall’esistenza dei suddetti piani e delle suddette misure, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del succitato art. 32 della legge n. 394/1991.

4.1 - Le suddette doglianze sono infondate.

4.2 - Come risultante dall’esposizione in fatto e dalle stesse premesse dell’impugnata deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1932 del 29 novembre 2021, la ridetta deliberazione regionale è stata adottata all’esito di una sostenuta e prolungata attività istruttoria e procedimentale, che ha in concreto coinvolto, in una logica di partecipazione e condivisione, l’Ente Parco, la regione Puglia e le Amministrazioni locali, i cui territori risultano ricompresi nella contestata perimetrazione.

La ratio dell’articolato e condiviso procedimento espletato è stata quella di favorire l’inclusione - nel perimetro delle aree contigue - delle aree contermini ai confini del Parco , in ragione - per quanto di rilievo - “delle evidenze relative alla valenza geologico-ambientale presente all’interno dei territori” e delle relative testimonianze materiali ed immateriali presenti all’interno del territorio dell’area naturale protetta e dei territori contermini: valenza <<connessa alla scoperta, operata da un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Università di Utrecht, della cosiddetta “Grande Adria”, grande continente sprofondato lentamente, circa 240 milioni di anni fa, sotto l’attuale Europa, dando vita a numerose catene montuose, di cui l’Alta Murgia e l’area delle Premurge rappresentano l’ultimo lembo>>
(così testualmente l’impugnata deliberazione regionale n. 1932/2021).

Invero, le aree contigue, i cui confini sono determinati dalle regioni ai sensi dell’art. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, sono le aree adiacenti al parco (per le quali non si ravvisano tout court limiti di estensione) e con esso non solo in continuità fisica, bensì anche in relazione di funzionalità, intesa come collaborazione alla conservazione, valorizzazione e promozione dei valori dell’area protetta Parco e delle componenti non solo del patrimonio propriamente naturale nella sua materialità, ma anche correttamente estese, in un approccio olistico e integrato, ai valori storici, culturali, educativi e di ricerca che ne rappresentano le risorse endogene e immateriali, in una connotazione sistemica e complessa e secondo un modello avanzato di fruizione, gestione e valorizzazione dei territori, anche nell’ottica di una nuova concezione di tutela ambientale intesa quale protezione dell’ambiente fondata sullo sviluppo sostenibile del territorio complessivamente considerato.

Non si ravvisa alcuna contraddittorietà e/o incongruenza e/o inversione logica del contestato ampliamento rispetto alla proposta di candidatura dell’Alta Murgia e delle limitrofe aree contigue a Geoparco Unesco: la nuova perimetrazione delle aree contigue e la proposta di candidatura a Geoparco Unesco si pongono, in ragione dell’illustrata valenza del cospicuo patrimonio geologico - ambientale presente nell’area naturale protetta e in quelle limitrofe nonchè della funzionalizzazione alla relativa tutela e valorizzazione, in rapporto di reciproca e ragionevole sinergia e adeguato coordinamento, in coerenza con le complessive e complesse finalità della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, la quale, come pure evidenziato nella gravata deliberazione regionale, “ in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazional i”, ha lo scopo di “ garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese” (art. 1, comma 1 della legge n. 394/1991), costituito dalle “ formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale ” (cfr. il successivo comma 2), “ nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela ” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 novembre 2012, n. 19389), pure al fine dell’applicazione di metodi di gestione “ idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici ” (art. 1, comma 3, lettera “b”) nonché della “ promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili ” (art. 1, comma 3, lettera “c”).

Peraltro, la - pure gravata - deliberazione della Comunità del Parco n. 2/2021 del 13 luglio 2021, cui la deliberazione della Giunta regionale n. 1932 del 29 novembre 2021 rinvia per relationem, dà adeguatamente conto delle finalità della proposta di nuova perimetrazione delle aree contigue, <<
Considerate - le diverse problematiche che interessano il territorio dell’Alta Murgia per cui le aree contigue rappresenterebbero la “chiave di volta” per la relativa risoluzione, per garantirne una migliore tutela ambientale e per la definizione di strategie su scala territoriale, come di seguito indicate:

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