TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-30, n. 202402707

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-30, n. 202402707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402707
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 02707/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00911/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, C C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

- dell’ordine di impiego ufficiali (CP) prot. n. -OMISSIS-del 18 maggio 2021 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, notificato il 18 maggio 2021;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, in qualità di Capitano di Corvetta del corpo delle Capitanerie di Porto, agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 18.05.2021 adottato dal Comando Generale, con cui è stato trasferito presso la Capitaneria di Palermo.

Espone di essere stato assegnato alla Capitaneria di Porto di Trapani dal giugno del 2015, con l’incarico di ispezionare il naviglio italiano e straniero per verificarne la conformità alle norme cogenti che ne garantiscono il sicuro trasporto di persone e merci, con l’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate.

Tuttavia, a partire dai primi mesi del 2018, l’adempimento di tale dovere d’ufficio sulle unità navali della -OMISSIS-e della -OMISSIS-ha provocato una reazione da parte dell’amministrazione che: lo ha rimosso dall’incarico di capo sezione sicurezza della navigazione all’inizio dell’estate del 2018, destinandolo all’incarico di capo sezione armamento e spedizioni ma continuando ad impiegarlo nell’attività ispettiva;
ha adottato nei suoi confronti provvedimenti di natura disciplinare atipici, cioè rimproveri scritti comminati in violazione dell’art. 1397 cod. ord. mil., nonché del diritto di difesa;
ha abbassato la valutazione del suo rendimento da eccellente a superiore alla media, fino a quel momento attestato sempre sui valori apicali, attestando lo svolgimento di un incarico, capo sezione sicurezza della navigazione, anziché di quello superiore realmente svolto, capo servizio sicurezza della navigazione, così consentendo la redazione della scheda caratteristica -OMISSIS- a militari che non avrebbero potuto redigerla;
ha pianificato il suo trasferimento a Roma per esigenze di servizio, con ordine però ritirato dopo due settimane, con un ridottissimo preavviso, lo stesso giorno in cui il ricorrente apprendeva di una conversazione tra un imprenditore portuale trapanese e l’Ing. -OMISSIS-, in cui quest’ultimo si vantava di poter trasferire il personale militare della Guardia Costiera che gli desse fastidio sulle proprie navi;
ha pianificato nuovamente il trasferimento a Roma per asserita incompatibilità ambientale, con un ordine sprovvisto di motivazione.

A seguito di istanza di accesso, il deducente ha quindi conosciuto i fatti che hanno consentito all’Ammiraglio Ispettore-OMISSIS- di accertare l’incompatibilità ambientale presso la sede di Trapani: missive dell’ex Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, a cui erano allegate due lettere della -OMISSIS-, una lettera della -OMISSIS-e una lettera a firma dell’allora responsabile -OMISSIS- di Palermo.

In una di tali lettere, il Comandante della Capitaneria di Trapani, così testualmente scriveva: “In concreto, si tratta del mancato adeguamento (a dire dell’Ufficiale), dei bagni alle esigenze delle P.M.R. (persone a mobilità ridotta);
ovvero la mancanza di idonei porta bagagli (sempre a suo dire) per i casi di massimo carico delle unità, ovvero dell’asserita mancanza di MES (mezzi di sfuggita) anziché sistemi equivalenti (quali le scalette)”.

La non corretta interpretazione di tali questioni tecniche, secondo l’Ammiraglio Ispettore, avrebbe dimostrato l’astio ingiustificato del ricorrente verso la -OMISSIS-e la -OMISSIS-, sebbene: la Regione Siciliana abbia ribadito la necessità che i mezzi navali siano idonei al trasporto delle persone a mobilità ridotta;
il traghetto “-OMISSIS-” è stato sequestrato nell’ambito dell’inchiesta “-OMISSIS-” per gravi carenze in materia di trasporto di disabili e il ricorso della -OMISSIS-avverso tale decisione è stato rigettato;
l’inadeguatezza dei bagagliai era stata dichiarata nel 2016 dalla stessa -OMISSIS-che, dal dicembre del 2018, ha provveduto a realizzarli sulle proprie unità veloci;
l’obbligatorietà degli scivoli per salire sulle zattere sulle unità veloci in caso di abbandono nave segnalata è stata confermata dal Comando Generale con la circolare n. -OMISSIS-.

Nonostante le varie istanze di riesame, il 21.06.2019 è stato disposto il trasferimento del deducente presso la sede di Roma, provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo con ricorso n. r.g. -OMISSIS-, respinto con la sentenza n. -OMISSIS-.

L’esponente lamenta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 151/2001.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi