TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-03-28, n. 201801985

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-03-28, n. 201801985
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201801985
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 01985/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03056/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3056 del 2017, proposto da D P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti F R e R G, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Bovio n. 33;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura municipale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura medesima in Napoli, piazza Municipio, Palazzo san Giacomo;

per l'annullamento

1) del provvedimento di improcedibilità della CILA_1343_2017 n. PG/205505/2017 del 14/03/2017;

2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento n. PG/205505/2017 del 14/03/2017 con cui il Comune di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità della CILA_1343_2017 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel riassetto distributivo interno dell'unità immobiliare ed opere connesse.

Tanto a cagione della contestata difformità rispetto allo stato dei luoghi quale risultante da una precedente dia del 17/11/2009.

A sostegno della spiegata azione impugnatoria il ricorrente deduce, con un’unica articolata censura, che la dia del 2009 era poi variata per effetto della successiva integrazione, di cui il Comune non avrebbe tenuto conto.

Resiste in giudizio il Comune di Napoli.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto

Vale premettere che, avuto riguardo agli atti di causa, risulta presentata una dia il 12/10/2009 su iniziativa del sig. Giuseppe Borrelli, già proprietario dell'immobile qui in rilievo.

Successivamente, la suddetta pratica veniva integrata attraverso una variazione alla originaria DIA protocollata con il n. 9561 del 17/11/2009, alla quale faceva seguito l’atto di collaudo protocollato con il numero 352 in data 20/01/2010.

Di tutto ciò non è certo che il Comune abbia effettivamente tenuto conto.

Ed, invero, pur menzionando il provvedimento impugnato la certificazione di collaudo presentata il 20.01.2010 - prot. 357, va detto risulta acquisita in giudizio, a corredo della stessa produzione del Comune di Napoli, la nota del 26.5.2017, nella quale si attesta che:

- “….all'interno del fascicolo non vi era alcuna traccia della "variante" recante prot. 9561 del 17.11.2009..”;

“…In riscontro alla ns richiesta del 12.05.2017/PG/363619, inoltrata anche a codesto Coordinamento p.c., il SAT della I^ Municipalità, con nota del 24.05.20I7/PG/403224 e che si rimette in allegato, ha riferito che"non esistono ulteriori fascicoli' oltre quello della DIA già consegnata” .

Sembrerebbe, dunque, alla stregua delle divisate risultanze processuali, che nella pratica edilizia in questione non risulti la variante in questione di cui, nel corpo delle proprie difese, il Comune di Napoli non nega l’esistenza, sostenendo anzi di averla valutata come dovrebbe evincersi dallo stesso riferimento al collaudo contenuto nel provvedimento impugnato.

Ciò nondimeno il predetto Ente non ha prodotto in atti il suddetto documento né ha chiarito, rispetto ad esso, quali siano le “incongruenze” oggi rilevate e, dunque, poste in contestazione.

Proprio al fine di superare le suddette ambiguità, con ordinanza n. 1483 del 28.9.2017, assunta in sede cautelare, il Collegio ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti sui temi di seguito evidenziati:

a) sulla effettiva presentazione di una variante alla DIA del 17/11/2009 con conseguente modifica dello stato dei luoghi;

b) sulla coincidenza o meno dei luoghi di cui alla suddetta variante – che dovrà essere prodotta in atti – con quelli riscontrati in sede di sopralluogo, curando di precisare, in caso di mancata coincidenza, e con la dovuta precisione, le difformità eventualmente riscontrate.

L’amministrazione resistente non ha adempiuto al suddetto ordine istruttorio.

Tale comportamento refluisce in negativo sulla sufficienza del corredo istruttorio del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 64 u.co c.p.a.

Restano, dunque, confermate le lacune istruttorie precedentemente emerse, vieppiù aggravate dalla mancanza di una compiuta descrizione delle “ incongruenze non giustificate ” cui fa genericamente cenno il provvedimento impugnato, senza però corredare tale assunto di specifici e conferenti elementi di riscontro.

Conclusivamente, il ricorso va accolto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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