TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400619

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400619
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400619
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00619/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00454/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 454 del 2024, proposto da
U.S.I.C. Unione Sindacale Italiana Carabinieri, in persona del Segretario Generale A T , U.S.I.C. CALABRIA in persona del Segretario Generale Regionale A C e Z L in qualità di Segretario Generale pro tempore USIC per la Provincia di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;



per l’accertamento

della condotta antisindacale del trasferimento disposto con determina prot. n. 451/2-5-Imp- T senza data certa, a firma del Comandante della Legione CC. “Calabria”; poiché gravemente lesiva delle prerogative sindacali di USIC, dei suoi Dirigenti e, di riflesso, dei propri iscritti;

con conseguenziale annullamento della movimentazione ovvero della Determina prot. n. 451/2-5-Imp-T a firma del Comandante della Legione CC. “Calabria”;

nonché per l’eventuale disapplicazione

della Circolare Ministero della Difesa n. M_D A0D32CC REG2024 0140497 del 14 giugno 2024, peraltro non espressamente richiamata nella predetta Determina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con ricorso notificato il 25.7.2024 e depositato in pari data, l’U.S.I.C. Unione Sindacale Italiana Carabinieri USIC - Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari, in persona del Segretario Generale A T , l’U.S.I.C. CALABRIA in persona del Segretario Generale Regionale A C e Z L in qualità di Segretario Generale pro tempore USIC per la Provincia di Reggio Calabria hanno esposto:

-) dal 15.1.2024 il lgt. Luigi Z ricopre la carica di segretario generale USIC per la provincia di Reggio Calabria e l’assunzione di tale carica era stata comunicata alla scala gerarchica dell’Arma;

-) in data 4.3.2024 veniva trasmessa al lgt. Z comunicazione di avvio del procedimento per il trasferimento d’autorità del predetto militare dalla Stazione CC di Siderno Marina (quale Comandante) al Gruppo CC di Locri (RC) – Nucleo Investigativo – 1° Sezione (quale “Addetto”);

-) il predetto militare ha formulato deduzioni, e, evidenziata l’assenza di controindicazioni di servizio conformemente alla circolare n. 944001-1/T70-13/PERS.MAR. datata 25.10.2021 richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento, negava il proprio gradimento al trasferimento presso il Nucleo Investigativo di Locri o la Stazione CC di Gioiosa Marina, restando disponibile a valutare eventuali proposte alternative, sottolineando l’auspicio di addivenire ad una previa intesa giusta art. 1479, lett. b), d.lgs. n. 66/2010 stante la carica ricoperta, e invitando il Comando Legione a valutare la richiesta di un ulteriore anno di proroga nell’attuale sede di servizio;

-) con successiva memoria del 3.5.2024, il lgt. Z segnalava al Superiore Comando di avere informato della questione il proprio sindacato USIC il quale attendeva la convocazione per individuare d’intesa una sede di destinazione più idonea;

-) con determina prot. n. 451/2-5-Imp-T, notificata il 23.7.2024 il Comandante della Legione Carabinieri “Calabria” disponeva il trasferimento d’autorità del lgt. Z dalla Stazione Carabinieri di Siderno Marina (RC), in qualità di Comandante, al Gruppo Carabinieri di Locri (RC) - Nucleo Investigativo - 1^ Sezione, in qualità di “Addetto”, con la decorrenza temporale ivi indicata.

1.1- Ritenendo che la mancanza di una previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale tra militari USIC costituisca, per l’amministrazione militare convenuta, condotta antisindacale, che si ripercuote sul trasferimento del medesimo militare, viene impugnato il suddetto atto per i seguenti motivi:

I) Violazione, falsa applicazione e malgoverno del combinato disposto degli artt. 1479-bis e 1477-bis del C.O.M. (Codice ordinamento militare), che prevede per i militari che ricoprono cariche elettive statutarie una previa intesa con l’APCSM di appartenenza in caso di loro trasferimento.

Parte ricorrente:

-) premette che la USIC è una Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) riconosciuta come rappresentativa;

-) denuncia la violazione delle guarentigie assicurate ai dirigenti sindacali che ricoprono, a ogni livello territoriale, cariche elettive statutarie regolarmente comunicate alla scala gerarchica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1479- bis e 1477- bis del C.O.M. e che richiedono la previa intesa al trasferimento del militare che ricopra incarichi di tal fatta;

-) osserva che nella fattispecie non ricorrono neanche le eccezioni di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 1479-bis sopra richiamato;

-) rileva che eventuali deroghe non potrebbero neanche intervenire giusta Circolare del Ministero della Difesa n. M_D A0D32CC REG2024 0140497 del 14.6.2024, peraltro non richiamata nel provvedimento impugnato e della quale, ove contenente disposizioni di segno contrario, si chiede la disapplicazione in quanto contrastante con la suddetta normativa;

-) rileva, infine, che sia del tutto irrilevante che la carica associativa sia stata assunta dallo Zaccardo da poco tempo, non prevedendo la legge alcunché in proposito.

II) Violazione, falsa applicazione e malgoverno della Circolare Arma CC prot. n. 944001-1/T70-13/PERS.MAR. datata 25.10.2021, per non essersi attenuta l’A. militare ai principi ivi indicati, in particolar modo, al principio della “valorizzazione” professionale del sottufficiale da trasferire ad altro reparto.

Parte ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle ragioni professionali prospettate dallo Zaccardo in sede procedimentale.

2- Con decreto monocratico n. 160 del 26.7.2024 è stata accolta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.

3- In data 2.8.2024 si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri, depositando memoria di stile.

4- In data 19.8.2024 il patrocinio erariale ha depositato documenti e il 30.8.2024 memoria nella quale è stata eccepita l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.

5- In data 2.9.2024 parte ricorrente ha depositato memoria di replica.

6- Alla camera di consiglio del 4.9.2024, con ordinanza n. 184/2024 depositata il 5.9.2024 è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza di trattazione del merito.

7- In data 24.9.2024 il Ministero della Difesa ha depositato memoria di replica.

8- Il successivo 4.10.2024 la ricorrente USIC ha depositato memoria nella quale ha eccepito la tardività della memoria depositata ex adverso il 24.9.2024 e ha a sua volta replicato alle osservazioni dell’amministrazione resistente.

9- All’udienza pubblica del 9.10.2024 parte ricorrente ha ribadito la suesposta eccezione di tardività e l’amministrazione resistente ha replicato alla stessa e, a sua volta, ha dedotto tardività della memoria depositata ex adverso il 4.10.2024. Quindi il ricorso è stato spedito in decisione.



DIRITTO

10- Preliminarmente il Collegio rileva che la controversia è da inquadrarsi tra quelle relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, devolute alla giurisdizione esclusiva di questo giudice come stabilito dall'art. 1481 d.lgs. 15.3.2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare – C.O.M.),

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