TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209586
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Pubblicato il 12/07/2022
N. 09586/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01028/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2016, proposto da
Consorzio per l'Acquedotto di Azzon Società Civile Particolare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B, G P, S V, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Spallanzani, 22;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G M E, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del rispettivo Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. del 3 novembre 2015, prot. GSEWEB/P20 150099597 e della relativa convenzione accessoria, limitatamente alla parte in cui escludono alcuni dei costi sostenuti dal ricorrente per il rifacimento dell'impianto idroelettrico “Gilardon” sito in Cortina d'Ampezzo, con conseguente decurtazione della tariffa incentivante a cui avrebbe diritto ai sensi del d.m. 6 luglio 2012;
- degli artt. 10 e 17 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”, adottato di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Mare e del Territorio e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché del paragrafo 2.4.1. delle Procedure Applicative del Gestore dei Servizi Energetici, edizione del 13 gennaio 2014, solo qualora dovessero interpretarsi in senso preclusivo all'incentivazione degli interventi di rifacimento eseguibili anche senza titoli autorizzativi o abilitativi, bensì in regime di edilizia libera;
- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente e conseguente, anche non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio ricorrente, il quale gestisce il servizio di approvvigionamento idrico-potabile nel Comune di Cortina d'Ampezzo ed è titolare dell’impianto idroelettrico su acquedotto con potenza pari a 0,082 MW, sito in località “Gilardon”, presentava al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (“GSE” i Gestore”), in data 25 giugno 2014, istanza di iscrizione dello stesso impianto al “Registro Rifacimenti” dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000: “ [...] di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo conseguito il 21/01/2014, per l’intervento di rifacimento e per l’esercizio dell’impianto e che tale titolo è tuttora valido ed efficace” ;la stessa veniva accolta con provvedimento dell’8 agosto 2014, con il quale l’impianto veniva ammesso in graduatoria in posizione utile.
1.1. Il ricorrente formulava pertanto, in data 14 gennaio 2015, richiesta di ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di “ Rifacimento Totale o Parziale dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica su acquedotto ”, ai sensi del Titolo VI del d.m. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/200.
1.2. In data 30 luglio 2015 il GSE preannunciava, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, il rigetto di tale istanza, rappresentando, tra l’altro, che:
- “ il titolo autorizzativo dell'intervento di rifacimento conseguito il 21/01/2014 [la dichiarazione di inizio attività] e la relativa documentazione allegata fanno riferimento esclusivamente all'attività di manutenzione straordinaria [della] condotta ”, a ciò conseguendo che le spese inerenti attività non previste nell’ambito dello stesso titolo non potevano essere computate ai fini della determinazione dell’incentivo richiesto;
- la fattura della Colli &C. S.r.l. Costruzioni edili n. 12/2014 del 28 aprile 2014 non poteva, parimenti, essere in proposito valutata in quanto priva della indicazione dei singoli costi da imputare ad ogni attività interna alla fattura sottoscritta dal fornitore.
1.3. Con nota del 7 agosto 2015 il Consorzio trasmetteva al GSE le proprie osservazioni sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, insistendo nelle proprie richieste.
1.4. Con provvedimento del 3 novembre 2015 il GSE accoglieva l’istanza di incentivazione per l’intervento di rifacimento determinando, tuttavia, il “ rapporto R ”, necessario per l’individuazione del “ coefficiente di gradazione D ” in misura pari a 0,2876, anziché in quella di 0,58 individuata dalla ricorrente, confermando i rilievi già comunicati ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
2. Di tale provvedimento – nonché degli atti allo stesso presupposti, come in epigrafe indicati - il Consorzio ricorrente ha chiesto, con il presente ricorso, l’annullamento, deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti motivi:
I. Con riguardo al provvedimento del GSE del 3 novembre 2015, prot. GSEWEB/P20150099597 e alla relativa convenzione accessoria: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 2 e 17 del d.m. 6 luglio 2012 e delle procedure applicative del GSE, edizione 13 gennaio 2014;dell'art. 12, d.lgs. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010, degli artt. 4, 5 e 6, d.lgs. 28/2011 e degli artt. 3, 6 e 123 del d.P.R. 380/2001;degli artt. 3 e 10 bis, 1. 241/1990 e dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011. Incompetenza ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.
II. In subordine, con riguardo al paragrafo 2.4.1. delle procedure applicative del Gestore dei Servizi Energetici, edizione del 13 gennaio 2014 e, in ulteriore estremo subordine, agli artt. 10 e 17 del d.m. 6 luglio 2012, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6, 23 e 24 d.lgs. 28/2011 e degli artt. 9, 10, 17 e 24 del d.m. 6 luglio 2012;incompetenza ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà.
III. Ancora, con riguardo al provvedimento del GSE del 3 novembre 2015, prot. GSEWEB/P20150099597 e alla relativa convenzione accessoria, violazione e/o falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 2, 17 e dell'allegato 2 del d.m. 6 luglio 2012 e delle procedure applicative del GSE, edizione 13 gennaio 2014;degli artt. 1, 3 e 10 bis, 1. 241/1990 e delle procedure applicative del GSE, edizione del 13 gennaio 2014;eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, arbitrarietà e contraddittorietà.
3. Nel giudizio così introdotto si sono costituiti il GSE, che ha depositato documentazione e memoria difensiva, e, con atto di mera forma, i Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. In vista dell’udienza di discussione, fissata per l’8 giugno 2022, le parti hanno scambiato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.;il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
5. La trattazione dei motivi di gravame richiede una breve premessa in ordine alla normativa presupposta al provvedimento impugnato.
5.1. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 , emanato in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, detta le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
5.1.1. Per quanto di interesse ai fini in esame, l’art. 4 dello stesso prevede che possono accedere ai benefici, tra l’altro, “c ) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17 ”;quest’ultimo individua, poi, i contingenti di potenza incentivabili e le procedure selettive finalizzare all’ammissione agli stessi.
L’All. 2 al decreto individua le modalità di determinazione degli incentivi per gli specifici interventi appartenenti alle categorie “ integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento ”, tra le quali, al punto 4, l’ipotesi che viene in rilievo nel presente giudizio, cioè “ rifacimenti parziali e totali ” prevedendo, per gli impianti idroelettrici (punto 4.1.1), che “ Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:
a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all’impianto stesso;
b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra (…..)” .
Il punto 4.2 disciplina, in particolare, gli “ Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento ”;il punto 4.2.1. individua poi le modalità di determinazione del “ coefficiente di gradazione D ”, il quale deve essere calcolato:
“a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:
R = Cs/Cr dove:
-- -- Cs è il costo specifico dell’intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l’intervento), riconosciuto dal GSE;
-- -- Cr è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato.
Il costo specifico “Cs “dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo “C” dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell’impianto (espressa in kW) dopo l’intervento di rifacimento;esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell’impianto dopo l’intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (espresse in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all’impianto.
Il costo complessivo “C” del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili .
Al successivo punto 4.2.3 ( Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato ) è poi previsto che “ a intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da:
a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1;la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;
b) per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto (…..)”.
6. Ciò premesso, va osservato che il provvedimento gravato ha determinato la tariffa incentivante dovuta per l’intervento di rifacimento dell’impianto per cui è causa, in applicazione delle norme citate (art. 4 del d.m. del 2012 e punti 4.2. e 4.2.3. del relativo Allegato 2), concludendo nei termini riportati al superiore punto 1), in forza delle seguenti argomentazioni motivazionali:
- nell’istanza di ammissione all’incentivo il ricorrente ha dichiarato di essere titolare del pertinente titolo autorizzativo conseguito il 21/01/2014 per l’intervento di rifacimento e per l’esercizio dell’impianto e che tale titolo è tuttora valido ed efficace;
- quest’ultimo, e la relativa documentazione allegata, fanno riferimento esclusivamente all’attività “ manutenzione straordinaria condotta impianto idroelettrico di Gilardon ”;
- dalla documentazione trasmessa in esito al preavviso di rigetto emerge, tuttavia, che l’istante ha computato nel costo complessivo “C” dell’intervento (individuando così un “rapporto R” pari a 0,58) una serie di opere (“ Lavori di taglio murature in C.A. per sostituzione macchina presso la centralina di Gilardon”;“Rimozione centralina in loc. Gillardon e sistemazione prato”;“Fornitura di impianto idroelettrico composto da n. 1 turbina pelton ad 1 getto ad asse orizzontale completa di generatore, parte elettrica ed elettronica per il funzionamento in parallelo”;“Stesura fibra ottica da vasca loc. Caminetto a centralina loc. Gilardon, installazione quadri, stesura linea armadio vasca caminetto, collaudo e testatura fibra ottica”;“Programmazione e collegamento sensore livello vasca Gilardon. Installazione presa interbloccata trifase e protezioni garage ista. Smantellamento centrale vecchia a Gilardon e posizionamento tubi cavidotti. Taratura sensore UV vasca San Zan. Installazione resistenze autoregolanti armadi fibra ottica, programmazione e collegamento interfacce segnale 4/20[...]. Nuova stesura fibra ottica centrale Azzon. Posizionamento armadio RAK vasca Rumerlo. Stesura nuova linea alimentazione RAK vasca”;- “Pavimento in resina multistrato. Lisciatura massetto ”) inerenti ad attività non previste nel titolo autorizzativo all’intervento di rifacimento;
- queste ultime non possono concorrere alla determinazione del costo dell’intervento;pertanto il “rapporto R”, oggetto di ricalcolo previo stralcio di dette opere, risulta “pari a 0,2876”;
- non possono concorrere a quest’ultimo neppure le somme indicate nella fattura della Colli &C. S.r.l. Costruzioni Edili n. 12/2014 del 28/04/2014, non essendo nella stessa presente la specifica a firma del fornitore con l’indicazione dei singoli costi da imputare ad ogni singola attività che della stessa costituisce oggetto.
6.1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente deduce che le opere di rifacimento da esso eseguite, e rendicontate ai fini della determinazione della tariffa, sarebbero ascrivibili a due categorie, solo la prima delle quali (sostituzione della condotta forzata), comportando l’esecuzione di attività edilizie, avrebbe richiesto un titolo autorizzatorio;il secondo gruppo di lavori, consistente nella sostituzione del “gruppo turbina-alternatore”, all'interno di un edificio preesistente, senza alterazione di volumi e/o altri parametri urbanistici e le parti strutturali del manufatto edile, non avrebbe invece richiesto alcun titolo abilitativo, rientrando nell’ambito dell’edilizia libera, così che sarebbe stato legittimamente realizzato in assenza dello stesso;nessuna norma limiterebbe, peraltro, il campo di applicazione degli incentivi ai soli interventi di rifacimento che possono esser eseguiti solo previo titolo edilizio;il Comune competente sarebbe stato comunque informato dell’esecuzione anche di tali opere senza nulla obiettare, così che attraverso il provvedimento impugnato il GSE avrebbe svolto un inammissibile sindacato sul titolo edilizio, in ordine al quale non avrebbe competenza;lo stesso non avrebbe, inoltre, sufficientemente motivato sul punto, così come sulle osservazioni spiegate dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, limitandosi a generiche citazioni normative, senza alcun riferimento alle peculiarità del caso in esame.
6.1.1. Il motivo, nella sua complessiva articolazione, non può essere condiviso.
6.1.2. Si è indicata, al superiore punto 5.1.1., la formula normativamente prevista per il calcolo della tariffa incentivante prevista per l’ipotesi di ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento di impianti preesistenti.
6.1.3. La stessa viene costruita, per quanto ivi disposto, in relazione al caso singolo sulla base di alcuni dati tra i quali, come detto, i costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento, costi che, secondo la riportata definizione normativa, devono rappresentare la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
6.1.4. La disposizione citata implica, ad avviso del Collegio, la necessaria corrispondenza, ai fini dell’inclusione dei costi rilevanti ai fini in esame, tra le attività rappresentate nell’istanza di incentivazione e quelle oggetto della rendicontazione finale, che non possono invece comprendere opere estranee ed ulteriori rispetto alle prime, in ragione di quanto disposto al punto 4.2.3 dell’allegato, sopra riportato.
6.1.5. Diversamente ritenendo si perverrebbe, infatti, all’inammissibile conclusione secondo cui possono determinare l’importo della tariffa incentivante anche costi relativi ad interventi non indicati nell’istanza, la quale si pone in evidente contrasto con le previsioni normative riportate.
6.1.6. Né in senso contrario può spiegare alcuna rilevanza il fatto che le opere i cui costi non sono stati riconosciuti ai fini in esame non richiedono il titolo autorizzatorio edilizio in quanto il GSE, sul punto, si è limitato, restando pienamente nella sfera delle proprie attribuzioni, a rilevare la non coincidenza degli interventi rendicontati (e dei relativi costi) con quelli rappresentati nell’istanza di attribuzione degli incentivi, individuati esclusivamente nei lavori di “manutenzione straordinaria della condotta dell’impianto” individuati nell’indicato titolo autorizzatorio, provvedendo di conseguenza ad elidere i relativi costi da quelli ammissibili ai fini della individuazione dell’algoritmo normativamente individuato per la determinazione della tariffa spettante all’impianto in relazione alle sue concrete caratteristiche.
6.1.7. La censura non può essere seguita neppure con riferimento all’eccepito difetto di motivazione, risultando, per quanto emerge dal tenore del provvedimento come peraltro sintetizzato al superiore punto 6), chiaramente esplicitate le ragioni poste a supporto della contestata determinazione tariffaria;è peraltro costante l’affermazione della giurisprudenza secondo cui “ l’amministrazione non è tenuta a svolgere una analitica confutazione delle deduzioni introdotte ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso ” (tra le tante, sent. di questa Sezione n. 1808/2021 e la giurisprudenza ivi citata).
6.1.8. Sono, pertanto, in proposito irrilevanti le difese spiegate in giudizio dal Gestore con riferimento alla capacità di generazione dell’impianto idroelettrico, peraltro puntualmente contestate da parte del ricorrente e comunque non presenti nell’ambito della motivazione del provvedimento.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente appunta le proprie doglianze, in via subordinata, sulle Procedure Applicative emanate dal GSE il 13 gennaio 2014 nonché sugli artt. 10 e 17 del d.m. 6 luglio 2012, lamentando che tali disposizioni, nella parte in cui consentono al GSE l’adozione del provvedimento principalmente contestato, sarebbero contrastanti con il “buon senso” nonché con le fonti di rango sovraordinato, posto che nessuna preclusione sarebbe ravvisabile nell’ambito di queste ultime in relazione alla incentivazione di interventi non necessitanti di titolo autorizzatorio edilizio.
6.2.1. La censura, oltre a essere genericamente formulata e pertanto di dubbia ammissibilità, deve in ogni caso ritenersi infondata per quanto già sopra affermato in ordine alle motivazioni del diniego che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consorzio, non riguardano la mancanza di autorizzazione edilizia degli interventi i cui costi sono stati esclusi dal “rapporto R” quanto, piuttosto, la mancata corrispondenza tra gli interventi individuati nell’istanza e quelli rendicontati;la stessa deve pertanto essere respinta.
6.3. Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente contesta, ulteriormente, il provvedimento del 3 novembre 2015 deducendo, in primo luogo, che il GSE avrebbe errato nel ritenere alcuni costi (“ stesura fibra ottica da vasca loc Caminetto a centralina loc. Gilardon, installazione quadri, stesura linea armadio vasca caminetto, collaudo e testatura fibra ottica, programmazione e collegamento sensore livello vasca Gilardon, Installazione presa interbloccata trifase e protezioni garage ista. Smantellamento centrale vecchia a Gilardon e posizionamento tubi cavidotti. Taratura sensore UV vasca San Zan. Installazione resistenze autoregolanti armadi fibra ottica, programmazione e collegamento interfacce segnale 4/20 [..] Nuova stesura fibra ottica centrale Azzon Posizionamento armadio RAK vasca Rumerlo. Stesura nuova linea alimentazione RAK vasca”) come afferenti al rifacimento delle opere elettromeccaniche, escludendoli da quelli rendicontabili;gli stessi sarebbero, invece, inerenti al rinnovo della condotta forzata come emergerebbe dal computo metrico allegato alla relazione tecnico-economica a consuntivo, nella sezione “ Sostituzione della condotta forzata ”, in cui sarebbe presente l’intervento di “ fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica 9/125 armato a n. 8 fibre e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte ” e dovrebbero, quindi, essere ricompresi tra i costi rilevanti.
6.3.1. La doglianza non può essere condivisa in quanto le opere escluse dai costi ammissibili non risultano individuate – come condivisibilmente eccepito dalla difesa del GSE - nell’ambito del progetto presentato dal ricorrente, non rilevando in proposito, per quanto già affermato, il computo metrico allegato alla relazione tecnico-economica a consuntivo, in quanto nello stesso sono comprese opere non individuate nell’istanza di ammissione alla tariffa oggetto di giudizio.
6.3.2. Parte ricorrente contesta, infine, il provvedimento del GSE nella parte in cui ha ritenuto non computabili, ai fini della determinazione della tariffa incentivante, i costi rappresentati nella fattura della Colli &C. s.r.l. n. 12/2014 del 28 aprile 2014, perché priva della specifica delle singole voci di spesa, sostenendo che tale esplicazione non sarebbe normativamente richiesta.
6.3.3. Neppure tale censura può essere condivisa.
6.3.4. Occorre sul punto premettere che la richiesta del dettaglio dei costi avanzata dal GSE risulta giustificata dall’inclusione, nell’ambito della più volte citata rendicontazione, da parte del ricorrente, di costi inerenti interventi diversi da quelli individuati nell’istanza di ammissione al beneficio, così che la censura risulta, già di per sé, non fondata.
6.3.5. Inoltre e per altro verso, nel corso del giudizio è stata prodotta da parte ricorrente, in data 28 aprile 2022, una specifica dei costi da imputare alle attività ivi richiamate.
A fronte di tale produzione, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa parte ricorrente (che, nella memoria di replica depositata il 18 maggio 2022, ha in proposito invocato l’applicazione 64, comma 4 c.p.a. affermando non sarebbero state svolte contestazioni in proposito), il Gestore, dopo essersi riservato (nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 6 maggio 2022) di effettuare le opportune verifiche in proposito, ha successivamente precisato, nell’ambito della propria memoria di replica, che nella stessa sono invero ricomprese “ tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere necessarie all’intervento di rifacimento o realizzazione dell’impianto” , confermando in tal modo i rilievi ostativi presenti nel provvedimento impugnato.
6.3.6. La doglianza non può pertanto, neppure all’esito di tale sviluppo istruttorio, non avendo lo stesso - per quanto detto - consentito il superamento di questi ultimi, essere favorevolmente apprezzata.
7. Il ricorso, in conclusione, stante la rilevata infondatezza dei motivi con lo stesso veicolati, deve essere respinto.
8. Sussistono non di meno, alla luce della novità e particolarità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.