TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-31, n. 202113660
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Pubblicato il 31/12/2021
N. 13660/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06386/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6386 del 2012, proposto da
Soc Sara Assicurazioni S.p.A. Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina D'Orsogna, S G, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore,22;
contro
ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P M, M S, A S, D A M Z, domiciliataria
ex lege
in Roma, via del Quirinale, 21;
Ministero delle Attività Produttive, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
delle ordinanze n. 1830/12, 1829/12, 1828/12, 1841/12, 1826/12, 1831/12, 1806/12, 1805/12, 1832/12, 1833/12, 1834/12, 1835/12, 1836/12, 1804/12, 1803/12, 1800/12, 1934/12, 1837/12, 1802/12, 1801/12, 1838/12, 1839/12, 1840/12, 1944/12, 2070/12, ciascuna recante ingiunzione di pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 310 co. 1 d.lgs. n. 209/05 - (art. 119 c.p.a.), in importi diversi meglio specificati in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l’annullamento delle ordinanze impugnate, come elencate in oggetto, lamentando profili di illegittimità dell’applicazione dell’art. 327 Cod.Ass. in ordine alla “pluralità” di violazioni di cui alle sanzioni pecuniarie sostitutive erogate (in ordine ai profili del “concorso formale”, della “continuazione”, della “recidiva” degli illeciti ex artt. 8 ed art. 8bis della l. n. 689/1981).
Si è costituito l’ISVAP che resiste al ricorso.
Le parti hanno scambiato memorie.
Con dichiarazione del 15 novembre 2021, la parte ricorrente ha allegato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, in quanto l’Istituto, con ordinanza prot. n. 211263-21 del 10 novembre u.s., notificata alla odierna ricorrente e versata in atti, ha provveduto in autotutela annullando le sanzioni emesse in regime analitico oggetto di gravame (e con esse gli atti presupposti), adottando una sanzione “sostitutiva” ex art. 327 Cod. Ass.
Le parti hanno convenuto sulla compensazione delle spese.
Nella pubblica udienza straordinaria del 26 novembre 2021, presente la difesa della parte ricorrente che ha confermato la sopravvenuta carenza d’interesse, la causa è stata trattenuta in decisione.
Attesa l’inequivoca dichiarazione di parte e l’avvenuta adozione di una sanzione alternativa a quelle impugnate, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.