TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300927

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300927
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00927/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2023, proposto da
Bvenuti al Sud Affiliato al Network Gruppo Info Vacanze di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. L A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difeso, dagli Avvocati T M, F Z, L L e G Q, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23;



per l'annullamento

del Decreto n. 91/2023 a firma del Direttore della UO Presidi Turistici Territoriali della Direzione Turismo Regione Veneto e, per quanto occorrer possa, del parere del Direttore della Direzione regionale Turismo prot. N. 0150411 del 17.3.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. P N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 91 del 29 marzo 2023 la Regione Veneto ha disposto, a carico dell’odierna ricorrente, il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio "BENVENUTI AL SUD affiliato al network Gruppo Info Vacanze", nonché di procedere alla cancellazione della stessa dagli elenchi regionali delle agenzie di viaggio.

A fondamento del provvedimento la P.a. ha valorizzato quanto segue, in sintesi:

- in data 11 gennaio 2023 parte ricorrente ha presentato la SCIA di agenzia di viaggio denominata "BENEVENUTI AL SUD affiliata al network Gruppo Info Vacanze";

- la Polizia locale del Comune di -OMISSIS-, con verbale n. 2 del 26 gennaio 2023, prot. n. 51644 del 27 gennaio 2023, ha accertato la mancanza del requisito di apertura al pubblico della sede principale della citata agenzia di viaggio "BENEVENUTI AL SUD affiliata al network Gruppo Info Vacanze" comunicata in sede di Scia, come previsto dalla lett. c) del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 11/2013, più precisamente avendo accertato che ‹‹la sede è chiusa. Sono stati fatti numerosi sopralluoghi in giorni Offerenti e va altresì evidenziato che non vi è nemmeno un recapito telefonico dell'agenzia. Ad ulteriore conferma che la sede è chiusa va segnalato che nelle vetrine è presente un cartello che indica al postino di portare la corrispondenza presso altra sede››;

- con nota della U.O Presidi turistici territoriali della Direzione regionale Turismo, protocollo n. 0094833 del 17/02/2023, è stata trasmessa al titolare dell'agenzia di viaggio in oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio;

- la l. r. Veneto n.11 del 2013, all'art. 37, comma 4, lett. c), laddove prevede come requisito per l'apertura di agenzia di viaggio un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, deve essere interpretata attribuendo alla parola "pubblico" il significato di numero indeterminato di persone senza particolari requisiti;

- con parere prot.n. 0150411 del 17/03/2023, il Direttore della Direzione regionale Turismo, in ordine all'interpretazione dell'espressione "locale aperto al pubblico", ha ritenuto che quella che precede sia la soluzione più corretta in quanto: a) la limitazione di ogni riunione nella sede dell'agenzia di viaggio solo alle persone del titolare dell'agenzia e di ogni cliente, che ha prenotato telefonicamente l'appuntamento, porta a considerare tali riunioni non come riunioni in un luogo aperto al pubblico, secondo il requisito della citata normativa regionale, bensì come riunioni private; b) la riduzione dell'accoglienza e dell'accesso dei turisti nella sede dell'agenzia solo ai turisti che hanno prenotato telefonicamente l'appuntamento, risulta in contrasto

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