TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300003
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00003/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2022, proposto da:
S.G.C. s.r.l., IA.MI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti A L, Cinzia Guglielmello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppina Ludovico in Catanzaro, via Crispi, 5;



per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Vibo Valentia n. 3984 del 5.05.2022 inibitorio dell'apertura di esercizio di vicinato temporaneo nella galleria del centro commerciale Vibo Center, oggetto di s.c.i.a. n. 3984 del 5.05.2022 presentata da IA.MI. s.r.l.;

- degli eventuali pareri o atti negativi in merito all'istanza della S.G.C. s.r.l. avente ad oggetto “ Utilizzo di spazi precari all'interno della galleria del centro commerciale Vibo Center. Istanza di riesame e contestuale comunicazione attivazione esercizio di vicinato ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La S.G.C. s.r.l. espone di avere la disponibilità nel centro commerciale Vibo Center di una superficie commerciale autorizzata e non utilizzata di circa 500 mq. In data 11.11.2020 la ricorrente ha quindi informato il Comune di Vibo Valentia di voler impiegare in via precaria e a fini commerciali un’area di mq 191, posta nella galleria di tale centro commerciale, avente una larghezza di oltre 8 m e perfettamente accessibile alle vie di fuga d’emergenza.

Intanto, a fronte di s.c.i.a. presentate da alcune imprese locatarie di spazi nella galleria per l’allestimento di mercatini del Natale 2021, l’Ente ha adottato provvedimenti inibitori allo svolgimento di qualsiasi attività anche a carattere meramente occasionale e temporaneo all’interno delle descritte aree, senza tuttavia indicare alcun concreto motivo ostativo a tale utilizzo.

Con istanza inviata il 5.05.2022 la deducente ha quindi sollecitato il Comune a rivedere la sua posizione, allegando la risoluzione n. 226246 del 7.07.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, che conferma la possibilità di concedere spazi nei corridoi e gallerie dei centri commerciali per stand temporanei ed occasionali di vendita al dettaglio ed evidenziando l’insussistenza di motivi ostativi sotto il profilo urbanistico, edilizio o della disciplina sul commercio.

Contestualmente, la Itagest s.r.l., già conduttrice del Vibo Center ed ora incorporata in S.G.C., ha stipulato con la società IA.MI. un contratto di concessione temporanea di spazio all’interno della galleria per la promozione, l’esposizione e la vendita di abbigliamento, tessile e tappeti per un periodo di venti giorni, cui ha fatto seguito la presentazione da parte di IA.MI. di segnalazione certificata per l’apertura di esercizio di vicinato.

Con p.e.c. del 13.05.2022 il Comune ha però riscontrato con esito negativo la pratica.

Avverso tale determinazione insorgono quindi le esponenti S.G.C. e IA.MI., denunciandone l’illegittimità per violazione della direttiva n. 2006/123/CE, del D. Lgs. n. 59/2010, della risoluzione n. 226246/2016, D. Lgs. n. 114/1998, degli artt. 3, 19 L. n. 241/1990.

2. Si è costituita la resistente amministrazione, che ha eccepito la carenza di legittimazione

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