TAR Genova, sez. I, ordinanza collegiale 2015-11-26, n. 201500940
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N. 00940/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2015, proposto da:
V A, in qualità di erede di V S, rappresentata e difesa dagli avv. L C, S Q e M F, con domicilio eletto presso gli avv. L C e S Q nel loro studio in Genova, via Macaggi, 21/5;
contro
Comune di Lavagna, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. C M, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via XII Ottobre, 2/63;
nei confronti di
Cooperativa Edilizia Solidarietà a r.l.;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte d'appello di Genova, sez. I, 15/3/2013, n. 369, notificata in forma esecutiva in data 12/2/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che:
- la difesa comunale eccepisce preliminarmente che il ricorso per ottemperanza sarebbe inammissibile in quanto non notificato a tutte le parti del giudizio definito dalla sentenza della Corte d’appello di Genova, sez. I, 15 marzo 2013, n. 369;
- l’eccezione fa riferimento ai 23 privati che, nella loro qualità di amministratori o sindaci della Cooperativa Edilizia Solidarietà, erano stati chiamati in causa o erano intervenuti volontariamente nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al giudice ordinario, ma erano rimasti contumaci in appello;
- la parte ricorrente sostiene che l’eccezione di inammissibilità sarebbe infondata, poiché i soggetti in questione, non avendo proposto alcuna domanda nel giudizio d’appello né essendo state proposte domande nei loro confronti, non avrebbero acquisito la posizione di parti del giudizio medesimo.
Considerato, altresì, che:
- l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., laddove stabilisce che “l’ azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta ”, esprime la regola della necessaria coincidenza tra le parti del giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario e le parti del processo di ottemperanza;
- i terzi intervenienti assumono, per il solo fatto di essere stati chiamati in giudizio o di esservi intervenuti volontariamente, la qualità di parti del giudizio, anche qualora rimasti contumaci in appello;
- l’omessa notifica del ricorso per ottemperanza a taluna delle parti del giudizio definito con la citata sentenza della Corte d’appello non comporta, tuttavia, l’inammissibilità del gravame, poiché il contraddittorio può sempre essere integrato, ai sensi dell’art. 27, comma 2, cod. proc. amm., quando il giudizio è stato promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza (Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5162).
Ritenuto, pertanto, che sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei signori S R, A F, B C, D T, M V, L A, G T, G S, A R, M S, A G, M B, M I L, D G, P D, M F, P P, P M, R R, G L V, L R, A A ed E A.
Considerato che:
- a tal fine, la parte ricorrente è onerata a notificare a tutti i soggetti sopra indicati il ricorso per ottemperanza, collazionato con il presente provvedimento, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le attestazioni delle avvenute notifiche dovranno essere depositate, a cura della ricorrente, entro i successivi trenta giorni.