TAR Puglia, sez. II, sentenza 07/05/2004, n. 1004

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Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del DPR 29.9.1973, n. 602 e' un atto esecutivo speciale con funzione anticipatoria rispetto al pignoramento, inserito nell'ambito di un procedimento esecutivo gia' attivato con la conseguente impugnabilita' dinanzi al giudice ordinario. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Puglia, sez. II, sentenza 07/05/2004, n. 1004
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Puglia
Numero : 1004
Data del deposito : 7 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Svolgimento del processo
Con ricorso del 26 febbraio 2003 l'avv. R.C. ha proposto opposizione avverso
il fermo amministrativo dell'autoveicolo di sua proprieta' tg..., eseguito
il 10 febbraio 2003 dalla s.p.a. S.ES.I.T. Puglia sulla base delle cartelle
esattoriali... -... -... per il complessivo importo di euro 454,36. Ha
dedotto la illegittimita' del fermo per mancata adozione del regolamento
previsto dall'art. 86, quarto comma, TU risc.;
la carenza di motivazione;
la
impignorabilita' del veicolo in quanto necessario per l'esercizio della
professione forense.
Si e' costituita, all'esito della notifica del ricorso e del decreto di
comparizione, la s.p.a. S.ES.I.T Puglia, deducendo la inammissibilita' del
ricorso per omessa qualificazione della domanda;
il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario, spettando al giudice amministrativo la cognizione
sugli atti del concessionario non concementi la attivita' esecutiva;
la
mancanza di prova della impignorabilita' del bene;
la esistenza del
regolamento di cui al D.M. n. 503/1998 disciplinante la esecuzione del fermo.
Ha chiesto quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Alla udienza del 27 marzo 2003, su concorde richieste delle parti, la causa
e' stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
I. il fermo amministrativo di beni mobili iscritti dei pubblici registri, e'
cosi' disciplinato dall'art. 86 D.P.R. n. 602/1073, nel testo riveniente
delle modifiche apportate dall'articolo 1, lett. q, del D.Lgs. 27 aprile
2001 n. 193
: "1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,
il concessionario puo' disporre il fermo di beni mobili del debitore o dei
coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla dirczione
regionale delle entrate e alla regione di residenza.

2. Il fermo si esegue
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari
a cura del concessionario, che ne da altresi' comunicazione al soggetto nei
confronti del quale si procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o
aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'art.
214, comma 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
. 4. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori
pubblici, sono stabilite le modalita', i termini e le procedure per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo". Le modifiche
apportate dall'art. 1 D.Lgs. n. 193/2001 al testo dell'art. 86 risultante
dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 (riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo a nome dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998
n. 337
), testo corrispondente all'art. 91 bis del D.P.R. 29 settembre 1973
n. 602 (articolo a sua volta aggiunto dal D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 conv.
in legge 28 febbraio 1997 n. 30), sono rappresentate dalla sostituzione del
comma 1, comma che risultava prima formulato nei seguenti termini: "Qualora
non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il
pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in
pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo".
II. Il fermo amministrativo di cui all'art. 86 TU cit. ha natura inequivoca
di atto esecutivo. Cio' si desume: a) dalla collocazione dell'istituto
nell'ambito del titolo II del TU sulla riscossione, titolo che disciplina
nella sua interezza, dall'art. 45 all'art. 86, il procedimento di
riscossione coattiva: il capo I del titolo ("Disposizioni generali") detta
appunto le disposizioni generali sulla riscossione coattiva, il capo II
("Espropriazione forzata") disciplina le singole forme di espropriazione
forzata e il relativo procedimento, il capo III (intitolato "Disposizioni
particolari in tema di espropriazione di beni mobili registrati"), comprende
le disposizioni dell'art. 86 in tema di fermo amministrativo, disposizioni
con le quali si conclude la intera regolamentazione della materia della
esecuzione forzata;
b) dai riferimenti testuali, che collegano l'istituto
del fermo alla attivita' esecutiva a carico del soggetto " nei cui confronti
si procede" (cfr. il comma 2);
e) dalla sottoposizione della esecuzione del
fermo allo stesso termine dilatorio ("decorso inutilmente il termine...")
previsto dall'art. 50 per l'inizio della esecuzione forzata, vale a dire il
termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
termine che e' identico a quello fissato per la esecuzione del pignoramento;
d) dalla attribuzione del relativo potere direttamente al concessionario per
la riscossione;
e) dalla funzione propria del fermo, teso a preparare e
rendere possibile la apprensione del bene con il pignoramento. Tali elementi
denotano come il fermo amministrativo appartenga, sia nella forma che nella
sostanza, alla fase della aggressione del patrimonio del debitore: vale a
dire alla fase esecutiva, che, per espressa previsione dell'art. 50 TU, si
apre allorquando sia decorso il temine di sessanta giorni dalla notifica
della cartella esattoriale. Le stesse disposizioni della circolare esibita
dalla S.ES.I.T., relative alla scelta rimessa al concessionario di eseguire
o non eseguire il fermo sulla base di criteri relativi alla vetusta' del
veicolo, e quindi al possibile valore di realizzo, confermano il
collegamento strutturale funzionale tra fermo e pignoramento.
III. Il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri
e' un atto esecutivo speciale.
Non e' dubbio che esso abbia natura e fini cautelari, che si esplicano
tuttavia con modalita' ben diverse da quelle del tradizionale fermo
amministrativo disciplinato dall'art. 69 R.D. n. 2440/1923 in tema di
contabilita' dello Stato.
Invero mentre quest'ultimo integra uno strumento di autotutela cautelare
assimilabile al sequestro, in quanto mira a cautelare il credito della
Amministrazione prima dell'accertamento e della formazione del titolo, il
rimedio in esame esplica invece la sua funzione cautelare dopo la formazione
del titolo e gia' nella fase esecutiva. Esso si sovrappone al pignoramento,
nel senso che puo' precedere il pignoramento allorche' questo non possa
tempestivamente eseguirsi o quando sia opportuno realizzare la aggressione
in due fasi. Il veicolo sottoposto a fermo, del quale e' ostacolata la
circolazione giuridica (come effetto della trascrizione nel p.r.a.) ed e'
impedita la utilizzazione concreta (attraverso il divieto di uso imposto al
debitore), rappresenta il bene sul quale, con il successivo pignoramento e
la conseguente vendita forzata, e' destinata a soddisfarsi la pretesa della
Amministrazione. In questi termini, il fermo puo' essere qualificato come un
prepignoramento, integrando esso un atto esecutivo speciale che anticipa gli
effetti del pignoramento, ogni qualvolta la esecuzione differita di questo
risulti necessaria od opportuna;
ed esplica, per questa parte, una funzione
cautelare rispetto al pignoramento stesso e, in generale, rispetto all'utile
prosieguo della azione esecutiva (allo stesso modo opera la iscrizione di
ipoteca che precede il pignoramento immobiliare, a norma dell'art. 77 TU
rise.). Del resto, l'ordinamento offre altri esempi di atti esecutivi con
finalita' cautelare e anticipatoria del pignoramento: si pensi ai
provvedimenti per impedire la partenza della nave che possono essere
adottati ai sensi dell'art. 646 cod. nav. prima del pignoramento o del
sequestro;
o agli stessi provvedimenti
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