TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-22, n. 202400694
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Pubblicato il 22/02/2024
N. 00694/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2022, proposto da
Aima S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipirello, in persona del Sindaco legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;
nei confronti
Fallimento Aiello S.r.l. in Liquidazione n. 85/15, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'Ordinanza sospensione attività n. 15 del 5 luglio 2022 prot. 12120, notificata il 6 luglio 2022 emessa Responsabile dell'Area 3 Tecnica del Comune di San Cipirello, con la quale è stata ordinata la sospensione dell'attività artigiana di lavorazione di metalli e affini, costruzione di arredamenti INOX della ricorrente, immediatamente esecutiva;
- della Comunicazione ai sensi dell'art. 9 della Legg Regionale n. 7 del 21/5/2019 del 6/7/2022 con la quale il Comune di San Cipirello ha avviato “il procedimento Dichiarazione di “DECADENZA” dalla Assegnazione Opificio – Convenzione per la concessione Rep. 1671 del 27/10/2008 e Rep. 1681 del 30/4/2009” notificato il 06/06/2022;
- del REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE del Comune di San Cipirello, pubblicato il 22/05/2021, non notificato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Cipirello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.7.2022, la AIMA s.r.l. società unipersonale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione e con domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per l’impossibilità di completare l’esecuzione delle commesse:
a) l’Ordinanza sospensione attività n. 15 del 5 luglio 2022 prot. 12120, notificata il 6 luglio 2022 emessa Responsabile dell’Area 3 Tecnica del Comune di San Cipirello, con la quale è stata ordinata la sospensione dell’attività artigiana di lavorazione di metalli e affini, costruzione di arredamenti INOX della ricorrente, per il mancato pagamento di tributi locali e segnatamente della TARI per importi considerevoli;
b) il Regolamento per il miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate del Comune di San Cipirello (art. 3), pubblicato il 22/05/2021 e alla cui stregua l’ordinanza di sospensione predetta è stata adottata.
Contro gli atti in questione è insorta la ricorrente, articolando i seguenti motivi di censura: 1) Violazione dell’art. 15 ter del D.L. 30/4/2019 n. 34 conv. Con L. 58/19. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente motivazione;2) Violazione dell’art. 3 della L.R. Sic. 7/19. Difetto di motivazione;3) Illegittimità per violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 15 ter del D.L. 34/19 conv. L. 58/19. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per manifesta ingiustizia nonché per travisamento dei fatti.
Con ordinanza n. 545 del 12.09.2022, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell’ordinanza impugnata.
Il Comune di San Cipirello, costituitosi in giudizio il 21 febbraio 2023, ha dedotto con successiva memoria l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;la Curatela fallimentare della Aiello s.r.l., invece, è rimasta contumace.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo, la ricorrente assume che l’Ordinanza n. 12120 del 05/07/22 sia illegittima siccome fondata sull’erroneo presupposto che vi sia un rapporto diretto tra AIMA S.r.l. ed il Comune di San Cipirello. La Aima s.r.l. gestisce, infatti, due opifici, messi a disposizione della società Aiello s.r.l. (dante causa dell’odierna ricorrente, oggi in fallimento) in virtù di un contratto di locazione stipulato con il Comune il 27.10.2008 e nel quale la società ricorrente è subentrata giusta il contratto del 7.8.2014 di affitto di ramo d’azienda.
Ebbene, nonostante con deliberazione n. 17 dell’08/04/2014 la Giunta Comunale deliberasse di approvare il N.O. all’affitto del ramo d’azienda ai fini del subentro di AIMA nel contratto di locazione, non seguiva la formale presa d’atto della cessione e la voltura degli immobili oggetto di concessione in favore dell’odierna ricorrente, con la conseguenza che alla stessa non sarebbe oggi opponibile l’irregolarità fiscale riscontrata.
Il motivo è palesemente infondato.
L’ordinanza di sospensione dell’attività oggetto di impugnazione trova, invero, la sua giustificazione nel mancato pagamento di tributi locali e segnatamente della TARI per considerevoli importi, come comunicato dall’Ufficio Tributi in ultimo con nota Prot. 7223 del 27/4/22.
La tassa per i rifiuti (o TARI), istituita dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 ss.), ha come presupposto “ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ” (comma 641). Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga i locali o le aree che costituiscono presupposto del tributo (comma 642).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la AIMA s.r.l., come dalla stessa peraltro dichiarato in ricorso, abbia la disponibilità dei locali adibiti a opificio in virtù delle vicende contrattuali prima ricordate e che, quindi, sia soggetto passivo del tributo, né rileva – ai fini di una diversa imputazione soggettiva del debito tributario – il fatto che non sia stato eventualmente tuttora concluso l’iter amministrativo per la presa d’atto, da parte del Comune, della cessione del ramo di azienda e la connessa voltura del contratto di locazione.
Con il secondo motivo, la società ricorrente si duole che l’ordinanza n. 12120 del 05/07/22 sia motivata con un rinvio ad atti esterni a loro volta contenenti informazioni e motivazioni non conosciute dall’odierna ricorrente, in violazione delle regole giuridiche sulla motivazione per relationem enunciate dall’art. 3, L. 241/1990 e della L.R. Sic. 7/19. In particolare, la società rileva che la sospensione dell’attività è stata disposta poiché “ A seguito di verifiche e sulla scorta di quanto comunicato dall’Ufficio Tributi di questo Comune – in ultimo con nota Prot. 7223 del 27/4/22, la ditta risulta non in regola con il pagamento dei tributi locali per considerevoli importi dovuti ” e tanto le verifiche quanto la nota predette non sarebbero state notificate o portate a conoscenza dell’odierna ricorrente.
Il motivo è pretestuoso, poiché la ricorrente ha dimostrato di essere venuta comunque a conoscenza del debito tributario contestatole dal Comune e della sua entità, al punto da proporre istanza di rateizzazione del debito, ancorché successivamente non onorata, come risulta chiaramente dal ricorso e dalla documentazione allegata.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione della norma primaria su cui si fonda l’esercizio del potere, vale a dire dell’art. 15 ter del d.l. 34/19, sia da parte del Regolamento comunale (art. 3) sia da parte dell’ordinanza di sospensione dell’attività, entrambi oggetto di impugnazione.
L’art. 15 ter del D.L. 34/19 stabilisce infatti che “ 1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”.
In tesi della ricorrente, l’art. 15 ter presuppone che vi sia stato un accertamento definitivo da cui si evinca l’irregolarità del pagamento (la qual cosa non si evince invece dall’impugnata ordinanza di sospensione, nella quale non vi sarebbe alcun riferimento né al tipo di tributo di cui si contesta la regolarità né all’importo dell’omesso pagamento);inoltre, nel rimandare al Regolamento dell’Ente, la norma primaria non contempla la possibilità che il Comune possa prevedere la sospensione dell’attività produttiva come misura cautelare.
Gli spiegati profili di censura sono entrambi infondati.
Invero, quanto al primo profilo, si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, l’art. 15 ter cit. non richiede un accertamento definitivo del debito tributario. Dal canto suo, l’ordinanza di sospensione precisa la tipologia del tributo evaso (TARI), mentre la esplicitazione dell’importo del debito nel provvedimento impugnato non è richiesta dalla norma, a tal fine essendo sufficiente il rinvio alle verifiche precedentemente effettuate.
Quanto al secondo profilo di censura (riguardante la disciplina regolamentare), come già osservato in sede cautelare, l’art. 3 del Regolamento per il miglioramento delle capacità di riscossione delle entrate approvato dal Comune di San Cipirello risulta conforme al paradigma normativo di cui all’art. 15 ter del D.L. 34/19 anche nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzatori nell’attesa dell’adozione del provvedimento definitivo di revoca, tenuto conto, da un lato, dell’ampiezza della locuzione legislativa avuto riguardo alla espressa subordinazione della “ permanenza in esercizio … alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ” (che è tale da ricomprendere, come il più sta al meno, tanto la revoca delle licenze quanto la sospensione temporanea delle stesse) e, dall’altro, la generalità del potere di sospensione cautelativa dei provvedimenti a opera della stessa amministrazione emanante in forza dell’art. 21 quater, l. 241/1990.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase decisionale;non si procede alla liquidazione delle fasi precedenti, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.