TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2016-04-07, n. 201600452
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N. 00452/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00724/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati E C e G I, presso lo studio del quale, in Palermo, via Oberdan n. 5, è elettivamente domiciliato.;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la Provincia di Palermo, Direzione didattica statale I Circolo “G. Bagnera” di Bagheria (PA), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Del provvedimento del Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale I Circolo G. Bagnera di Bagheria (PA) con il quale è stata disposta l’assegnazione al minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno (attualmente 12,30 ore settimanali);
Dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno assegnato all’Istituto scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso tale Istituto Scolastico;
Di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali;
NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno.
ED ALTRESI PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all’assegnazione, a favore del minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (ossia per 25 ore settimanali) sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all’approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno .
NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO del diritto del minore e dei suoi genitori al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno;
ED ALTRESI PER LA CONDANNA del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo e di Direzione Didattica Statale i Circolo "G.Bagnera" di Bagheria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il dott. G T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il periculum in mora è immanente all’esigenza di tutela del disabile;
- il fumus boni juris è comprovato dai numerosissimi precedenti della sezione in merito all’obbligo di assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 per disabili gravi da parte del resistente Ministero, nonché dalla documentazione individuale in atti (estratto verbale