TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2021-08-18, n. 202101940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2021-08-18, n. 202101940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101940
Data del deposito : 18 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2021

N. 01940/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00751/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 116 - 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

per l’accesso

alla relata di notifica in ordine all'avviso di addebito n. -OMISSIS-,

nonché per l’annullamento

del silenzio-rigetto formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso agli atti presentata il -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 maggio 2021, -OMISSIS- ha chiesto la condanna dell’ente pubblico convenuto a consentirle l’accesso alla relata di notifica di cui all’avviso di addebito descritto in epigrafe.

Si è costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 26 c.p.a..

L’Istituto resistente ha in particolare evidenziato, nella sua memoria di costituzione, che la documentazione richiesta dalla ricorrente sarebbe liberamente accessibile all’utente tramite una opportuna e mirata attività di consultazione del sito istituzionale.

Ha inoltre segnalato che l’avviso di addebito per cui è causa, dell’importo pari a € 9.167,28, e relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione commercianti per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2012, è stato notificato in data 07.02.2014 mediante A/R indirizzata alla Sig.ra -OMISSIS-, con notificazione che risultava aver avuto esito positivo per compiuta giacenza.

Nel corso dell’udienza di discussione è peraltro emerso che l’INPS, nelle more del giudizio, ha pienamente aderito alla richiesta di accesso della ricorrente;
la causa è stata quindi definitivamente trattenuta in decisione in data 13 luglio 2021.

Preliminarmente, occorre respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS, sul semplice rilievo che le tre domande di accesso proposte con distinti atti processuali di introduzione del giudizio afferiscono in effetti a tre documenti diversi, e non possono dunque rappresentare di per sé un abuso del diritto, in assenza di ulteriori elementi che depongano per tale abuso, sussistendo tra l’altro soltanto una connessione soggettiva tra le cause.

Nel merito, la materia del contendere è da considerarsi cessata, in relazione all’avvenuta trasmissione del documento richiesto dalla ricorrente, di cui ha dato atto il suo difensore in udienza.

Occorre in ogni caso accertare la legittimità o meno del rifiuto opposto dall’Istituto resistente ai fini della domanda di condanna ex art. 26 c.p.a. dallo stesso proposta e della liquidazione delle spese processuali.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la domanda di accesso fosse fondata. L’acquisizione di copia del documento richiesto dalla ricorrente è necessaria per difendere i suoi interessi giuridici sia in chiave procedimentale che, eventualmente, in chiave processuale.

Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, l’interessata ha necessità, nel verificare la correttezza del piano di rateizzazione richiesto, di verificare se sia intervenuta o meno una prescrizione parziale rispetto alla complessiva pretesa creditoria dell’amministrazione, e le risulta a tale scopo indispensabile controllare se gli atti interruttivi della prescrizione stessa, tra cui, appunto, l’avviso di addebito in questione, siano stati correttamente notificati.

L’ottenimento della suddetta informazione, come detto, è necessariamente connesso all’esame della relata di notifica del singolo avviso astrattamente pregiudizievole sulla posizione debitoria della ricorrente e non può essere negato, rispetto al diritto azionato (che è una declinazione del principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione), con considerazioni afferenti all’accessibilità informatica dei dati di utenza o ad eventuali infondatezze delle pretese principali a cui si ricollega l’accesso difensivo – le cui questioni di merito non hanno rilievo nella presente controversia -, posto che un’eventuale contestazione di falso deve necessariamente “passare” attraverso un vaglio formale del relativo documento.

La soccombenza virtuale dell’Istituto resistente esclude pertanto la sussistenza di una lite temeraria o dei presupposti per una condanna della ricorrente ex art. 26 c.p.a., né, come detto, tre distinte domande di accesso su tre distinti documenti possono costituire di per sé, in considerazione della particolarità del diritto azionato e delle possibili diverse ricostruzioni dei fatti sottostanti, la spia di una mala fede processuale.

Le spese del giudizio sono in ogni caso da compensare tra le parti, in relazione alla peculiarità e parziale novità della questione esaminata, oltre che con riguardo all’esito della controversia, salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente, in relazione alla ritenuta soccombenza virtuale dell’amministrazione.

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