TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300306
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03632/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3632 del 2018, proposto dal Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“ Autostrade Meridionali ” S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Guccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Corso D'Italia, 45;
per l'accertamento
dell’inadempimento della convenzione stipulata il 28 luglio 2009 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade Meridionali S.p.A., riguardante la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A3 Pompei-Salerno e le connesse opere di viabilità ordinaria
nonchè
per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Autostrade Meridionali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che :
- con ricorso ritualmente proposto, il comune di Torre del Grevo agiva per far accertare il preteso inadempimento della “ Autostrade Meridionali ” (di seguito “SAM”) agli obblighi derivanti, in suo favore, dalla Convenzione Unica stipulata tra il predetto concessionario e ANAS s.p.a. il 28.7.2009, divenuta efficace il 29.11.2010 e, successivamente, novata soggettivamente nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito “MIT”), successore ex lege di ANAS in tutte le convenzioni di concessione, controllo e gestione delle autostrade in essere al 1.10.2012.
Premessa la perdurante efficacia della predetta Convenzione Unica e degli obblighi da essa discendenti nei confronti del concessionario autostradale, il comune ricorrente sosteneva che, tra i lavori di ampliamento e adeguamento dell’autostrada A3, rientrerebbe anche la realizzazione di talune nuove opere attinenti alla viabilità ordinaria della città di Torre del Greco.
Gli interventi in questione conoscevano una esecuzione non tempestiva a causa della risoluzione del contratto con l’impresa affidataria, tanto da indurre il MIT, nel dicembre 2012, a chiedere alla SAM lo sviluppo di un programma di messa in sicurezza per la linearizzazione dell’asse autostradale.
Successivamente, nel marzo 2013, su richiesta del comune ricorrente, veniva attivato presso la Prefettura di Napoli un ‘tavolo operativo’ che conduceva, il 17 aprile 2013, alla stesura di un verbale contenente un elenco di interventi ritenuti prioritari dal comune di Torre del Greco che SAM avrebbe dovuto realizzare con urgenza e già rientranti nel progetto, sì da risultare, ad avviso del ricorrente, immediatamente eseguibili e consegnabili entro il 30 settembre 2013.
A fronte