TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2014-04-14, n. 201400626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2014-04-14, n. 201400626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201400626
Data del deposito : 14 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00438/2014 REG.RIC.

N. 00626/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2014, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso Rosetta Profiti in Catanzaro, via Mario Greco,66;

contro

Comune di Capistrano, rappresentato e difeso dall'avv. O D, con domicilio eletto presso Mario Garofalo in Catanzaro, via Milano, 20;
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca della licenza commerciale per l'esercizio di tipo b


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capistrano e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 10 aprile 2014 il dott. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato

- che la revoca della licenza commerciale per motivi connessi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici si inserisce in un procedimento di carattere discrezionale, in relazione al quale devono trovare necessariamente applicazione le norme di garanzia di partecipazione procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990;

- che tali garanzie di partecipazione sono state, nel caso di specie, palesemente violate, giacché il Comune di Capistrano ha notificato comunicazione di avvio del procedimento lo stesso giorno della notificazione del provvedimento di revoca della licenza commerciale e ciò nonostante il fatto che la Prefettura avesse esplicitamente invitato il Comune ad effettuare la previa comunicazione dell’avvio del procedimento;

- che l’accoglimento della censura inerente la violazione delle garanzie procedimentali assorbe ogni altro motivo di legittimità, in quanto attiene alla regolarità del procedimento in sé e, quindi, all’idoneità dello stesso a perseguire le finalità alle quali la legge lo preordina (

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