TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-28, n. 202300695
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 00695/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2023, proposto dall’ex Assistente Capo della Polizia di Stato -OS-, rappresentato e difeso dall’avv. A C, PEC casulli.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico in Potenza Via Pienza n. 60;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
della nota prot. n. 255 del 9.3.2023 (notificata l’11.3.2023), con la quale il Dirigente del Reparto Prevenzione della Basilicata della Polizia di Stato, ha consegnato all’ex Assistente Capo della Polizia di Stato -OS- la “risposta esplicativa dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Potenza” alla sua istanza del 9.2.2023, volta ad ottenere il “pagamento del congedo ordinario e degli eventuali recuperi riposo, maturati alla data del 4.7.2022”, cioè dalla data in cui è stato sospeso dal servizio (con successivo provvedimento prot. n. 333 del 30.11.2022 il Capo della Polizia di Stato ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del DPR n. 737/1981), che aveva richiamato l’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012 (cfr. precedente nota del Vicario del Questore di Potenza prot. n. 2624 del 14.2.2023);
nonché per la condanna
del Ministero dell’Interno al pagamento delle predette somme, previo accertamento del relativo diritto;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento prot. n. 333 del 30.11.2022 (notificato il 12.12.2022) il Capo della Polizia di Stato, Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo aver richiamato la Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Potenza del 28.2.2022, ha irrogato la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, del DPR n. 737/1981 all’Assistente Capo della Polizia di Stato -OS- (il Ric. n. 92/2023 averso tale provvedimento è stato respinto da questo Tribunale con la Sentenza n. 144 dell’8.3.2023, appellata con Ric. n. 4801/2023, la cui istanza cautelare è stata respinta dalla II^ Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 2633 del 28.6.2023), il quale con istanza del 9.2.2023 ha chiesto il “pagamento del congedo ordinario e degli eventuali recuperi/riposo, maturati alla data del 4.7.2022”, cioè alla data in cui è stato sospeso dal servizio.
Il Dirigente del Reparto Prevenzione della Basilicata della Polizia di Stato con nota prot. n. 140 del 9.2.2023, dopo aver precisato che il -OS-, alla data del 4.7.2022, aveva maturato 76 giorni di congedo ordinario (precisamente: 8 giorni nel 2020; 45 giorni nel 2021 e 23 giorni nel 2022) e 2 giorni di