TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-06-18, n. 202401516
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2024
N. 01516/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2020, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F C, F L, F V, Jacopo D'Auria, M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola della Scala, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agcom, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 36 del 5.5.2020, con la quale il Sindaco del Comune di Isola della Scala, in applicazione del principio di precauzione, ha ordinato il divieto a chiunque dell'attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Premette la società ricorrente di essere un operatore di TLC che fornisce e gestisce il servizio di telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale e di avere acquisito in esito allo svolgimento di apposita asta pubblica, unitamente ad altre compagnie telefoniche, il diritto d’uso esclusivo nazionale delle radiofrequenze per l’avvio dei sistemi 5G, il nuovo standard tecno-logico di comunicazione che permette di trasmettere grandi quantità di dati con tempi di latenza molto brevi.
Espone inoltre la ricorrente che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto specifici obblighi di copertura a carico degli aggiudicatari delle frequenze citate da adempiere entro i termini espressamente indicati nel disciplinare (da 24 a 48 mesi), con contestuale obbligo di rendicontazione annuale, pena l’applicazione di gravi sanzioni comportanti anche la revoca delle licenze rilasciate. Per far fronte agli obblighi assunti la ricorrente, così come gli altri operatori, ha quindi pianificato una serie di interventi su tutto il territorio nazionale al fine di programmare le attività di installazione e di modifica degli impianti esistenti per essere in grado di rispettare gli obblighi di copertura imposti dal MISE e dall’Agcom.
2. Con ordinanza n. 36 del 5.05.2020, il Sindaco del Comune di Isola della Scala, nella qualità di Ufficiale di Governo e massima Autorità Sanitaria locale, ha disposto la “ il divieto a chiunque dell’attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto: - fino alla emanazione della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione sancito dall’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell’uomo; - fino alla emanazione della metodologia per le valutazioni preventive definite da ISPRA/ARPA. 2) La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'attivazione sul territorio Comunale di impianti con tecnologie 5G e sue varianti, quali 4G+, 4GPlus, 4G Evoluto, fino all'emanazione degli atti sopra indicati”.
3. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, puntualizzando di aver interesse all’annullamento di tale provvedimento in quanto le impedisce di adempiere agli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G.
Lamenta la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- Violazione dell’art. 191 del TFUE. Violazione della L. n. 36/2001, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/03 e del DPCM 8.7.2003. Violazione dell’art. 32 Cost. e 41 Cost.; violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità,