TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202201447
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Pubblicato il 26/09/2022
N. 01447/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1213 del 2017, proposto da:
- V D F, rappresentata e difesa dall’Avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al viale Michele De Pietro 23;
contro
- il Ministero dell’Interno, la Questura Lecce e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, rappresentati e difesi,
ope legis
, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. L A, con domicilio eletto presso il Municipio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce prot. gen. n. 138125 del 15/09/2017, Reg. Ord. n. 1326, nella parte in cui ordina “ 1. Il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana essi avvengano ”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della Questura di Lecce Cat.A. 4/2017/Gab./V del 6 settembre 2017;
- per la condanna, previa declaratoria di responsabilità, del Comune di Lecce e, in solido, del Ministero dell’Interno, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi in conseguenza dell’ordinanza sindacale impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Vista la nota in data 11 luglio 2022 con cui la difesa della ricorrente chiedeva che fosse ‘ dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio ’.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione del difensore della ricorrente in data 11 luglio 2022.
- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.