TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202201447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-09-26, n. 202201447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201447
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2022

N. 01447/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01213/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 1213 del 2017, proposto da:
- V D F, rappresentata e difesa dall’Avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce al viale Michele De Pietro 23;

contro

- il Ministero dell’Interno, la Questura Lecce e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. L A, con domicilio eletto presso il Municipio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce prot. gen. n. 138125 del 15/09/2017, Reg. Ord. n. 1326, nella parte in cui ordina “ 1. Il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana essi avvengano ”;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusa la nota della Questura di Lecce Cat.A. 4/2017/Gab./V del 6 settembre 2017;

- per la condanna, previa declaratoria di responsabilità, del Comune di Lecce e, in solido, del Ministero dell’Interno, al risarcimento di tutti danni subiti e subendi in conseguenza dell’ordinanza sindacale impugnata.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Vista la nota in data 11 luglio 2022 con cui la difesa della ricorrente chiedeva che fosse ‘ dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese di giudizio ’.

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 settembre 2022 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.


FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione del difensore della ricorrente in data 11 luglio 2022.

- le spese debbono essere compensate, per la natura e le ragioni della decisione adottata.

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