TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-02-18, n. 201100372

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2011-02-18, n. 201100372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201100372
Data del deposito : 18 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01481/2010 REG.RIC.

N. 00372/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01481/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2010, proposto da:


Snam Rete Gas Spa, rappresentato e difeso dall'avv. F T nel cui studio in Milano, p.zza Velasca, 4 è elettivamente domiciliata;


contro

Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, ivi domiciliata per legge nel suo ufficio di via Freguglia 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione dell'AEEG n. ARG/com. 57/10, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 28 aprile 2010 recante ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato n.699/09, 701/09, 702/09, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09, e 1191/09, in materia di separazione amministrativa e contabile. Integrazioni e modificazioni delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07 del relativo allegato A, nonchè di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Per L'Energia Elettrica e il Gas;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Riservata al merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza del potere dell’Autorità di dare attuazione alla Direttiva CE n. 2009/73, ai fini della presente fase cautelare appare preminente il prospettato periculum in ordine al diritto d’uso del marchio che, nelle more della decisione sul merito, potrebbe subire un pregiudizio grave ed irreparabile.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi