TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-07, n. 201600891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2016-04-07, n. 201600891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600891
Data del deposito : 7 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00383/2013 REG.RIC.

N. 00891/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
U.M.R. Unità di Medicina della Riproduzione Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. S P, M P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N G sito in Palermo, Via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Assessorato Regionale per la Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
A.O. Cannizzaro di Catania, Arnas Garibaldi di Catania, Cra Srl di Catania, Azienda Policlinico P. Giaccone di Palermo, A.O. Villa Sofia-Cervello di Palermo, Centro di Biologia della Riproduziione - C.B.R. di Palermo, Centro Genesi di Palermo, A.O. Papardo Piemonte di Messina, A.O. Sant'Elia di Caltanissetta, non costituiti;
Policlinico V.E. di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Torrisi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, Via Butera, 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Antinoro, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Ufficio Legale, sito in Palermo, Via Pindemonte N.88;

nei confronti di

Cento Ambra-Nuova Casa di Cura Demma di Palermo, Centro Andros Srl di Palermo, non costituiti;

per l'annullamento

A)-quanto al ricorso introduttivo:

- del D.A. 26 ottobre 2012 avente ad oggetto “Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana;

B)-quanto ai motivi aggiunti depositati il 12/05/2014 e 21/05/2014:

- del D.A. 29 gennaio 2014 avente ad oggetto: Integrazione e modifica del decreto 26 ottobre 2012 concernente Riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel territorio della Regione Siciliana;

C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 13/07/2015:

del Decreto dell'Assessore della Salute del 15 aprile 2015 pubblicato sulla

GURS

30 aprile 2015 recante: "Modiche ed integrazioni del decreto 28 gennaio 2015 concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione" e, ove occorra del decreto 28 gennaio 2015 concernente tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di compartecipazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata nonché del Policlinico V.E. di Catania e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La Società Cooperativa U.M.R. – Unità di Medicina della Riproduzione opera nel settore della medicina della riproduzione. Con ricorso introduttivo, notificato il 29/01/2013 e depositato il 21/02 successivo, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il D.A. n. 2283 del 26/10/2012 (pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 30/11/2012) sul riordino e razionalizzazione dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) nel territorio della Regione siciliana.

1.1- Con detto decreto sono stati individuati i centri pubblici e privati, da accreditate ed inserire in un Network, con i quali istaurare un regime di copayment per le prestazioni erogabili. Il decreto individua inoltre nel parametro di 200 cicli annui il criterio per essere inseriti nel “Network”.

Con lo stesso decreto l’Assessorato ha altresì determinato le tariffe per le prestazioni di procreazione per i centri inseriti nel Network, chiarendo che le valorizzazioni per le prestazioni “ costituiranno sempre la tariffa, anche dopo l’esaurimento del finanziamento assegnato per i cicli in copayment ”, per il cui finanziamento rinvia ai fondi di cui all’art. 18 L.40/2004 (stanziando la somma di Euro 1.900.000,00). Il decreto, pur ribadendo la definizione di una tariffa unica per tutti i cicli, stabilisce altresì i criteri di sostegno alle coppie (per abbattimento del costo della tariffa stessa), e le prestazioni ammissibili in regime di copayment: inoltre distribuisce le risorse tra le differenti strutture sanitarie inserite nel network istituendo, infine, un comitato permanente di monitoraggio.

2.- Col ricorso si articolano i seguenti dieci motivi di gravame riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere:

1) Violazione di legge relativamente alle modalità di accreditamento di cui agli art. 8- quater del Dlgs 502/1992 e art. 8 del Dlgs 229/1999 come modificato dal Dlgs 254/2000, nonché del rispetto dei termini di cui alla Legge 10/2011: fatto un brevissimo inciso sulle modalità e tempistica di emanazione del decreto impugnato, con detta censura parte ricorrente contesta che si sia proceduto ad individuare le strutture da ricomprendere nel neo istituito Network senza previa analisi e verifica dei mezzi e delle competenze delle singole strutture individuate, alle quali per altro è stato assegnato il relativo budget, considerato che i requisiti per l’accreditamento saranno definiti con successivo e separato provvedimento;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- ter del Dlgs 502/1992 e dell’art. 8 del D.lgs. 229/1999 e successive modifiche circa l’individuazione dei soggetti da accreditare: il Decreto, come già evidenziato, istituisce il Network e assegna il relativo budget di spesa coperto dal servizio sanitario regionale a centri che non posseggono in assoluto alcun requisito, in quanto ancora da costituire (“di nuova istituzione”);
per detti nuovi centri manca la preventiva verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge;
sussisterebbe inoltre anche la violazione dell’art. 10 della Legge 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita;

3) Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 502/1992 e D.lgs. 299 del 1999, del Piano sanitario regionale, in relazione alla determinazione dei bisogni e alla quantificazione della spesa pubblica, avendo anche riguardo alla ricognizione delle risorse a disposizione e dei criteri per l’erogazione di fondi e per l’accreditamento di strutture pubbliche e private: mancherebbe, in tesi di parte ricorrente, una seria ricognizione circa il fabbisogno e in merito alla spesa sanitaria regionale;

4) Violazione e falsa applicazione della legge oltre che illogicità manifesta in ordine alla determinazione della quantità di cicli inseriti nel copayment , ai sensi dell’art. 3 della Costituzione e ai principi di cui al Piano sanitario regionale: a fronte di un fabbisogno individuato in 5000 cicli, illegittimamente il decreto ritiene di finanziarne solo 2000 cicli, riducendo il sostegno a meno della metà dei cicli previsti;
scelta che inciderebbe indirettamente sullo stesso bilancio regionale atteso il prevedibile aumento delle “migrazioni” ospedaliere presso altri centri di altre regioni;

5) Violazione e falsa applicazione di legge in merito ai criteri di selezione e individuazione dei centri secondo i cicli effettuati in un anno, ai sensi del Decreto 229/99 e dell’accordo Stato-Regioni del 2012 “linee guida per l’accreditamento”: illegittimo appare il criterio di selezione dei centri di procreazione assistita (pubblici e privati) da inserire nel Network come individuato nel decreto, corrispondente a 200 cicli effettuati dalle strutture accreditande;

6) Violazione e falsa applicazione D.lgs. n. 502/1992 e n. 517/93, nonché art. 97 della Cost. e del Piano sanitario regionale in ordine alla genericità e indeterminatezza delle prestazioni incluse nel sostegno del S.S.R.: la descrizione delle prestazioni garantite risulta generica e non esaustiva;

7) Violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla predisposizione di una tariffa bloccata e all’impossibilità di tariffe inferiori anche per prestazioni fuori dal sostegno regionale ai sensi dell’art. 3, art. 32 e art. 41 della Costituzionale: l’introdotta tariffa unica per le prestazioni de quo impone un prezzo a tutti i centri inseriti nel network. Tale scelta - se risponde certamente alla esigenza espressa dal Piano sanitario regionale e in premessa al Decreto di “calmierare” i costi per le coppie - impedisce ai centri di porre tariffe inferiori e quindi di rispondere a un principio peraltro cardine sia della normativa in ambito sanitario sia della stessa legge 40 del 2004 che disciplina il settore e cioè quello di favorire l’accesso alle cure relative alla infertilità e sterilità;
inoltre sarebbe in tal modo violato il principio di libertà di iniziativa economica previsto dall’art. 41 della Costituzione senza che, per contro, ricorrano quelle ragioni di interesse generale che, a mente degli commi 2 e 3 dello stesso articolo 41 costituiscono l’unico limite;

8) Violazione e falsa applicazione del Piano sanitario regionale in ordine alla razionalizzazione della spesa sanitaria e illogicità manifesta in merito alla scelta delle modalità di sostegno delle prestazioni di PMA: le modalità di copayment non rispettano i principi e gli obiettivi predisposti dal Piano sanitario regionale e alle norme richiamate con riguardo in particolare all’obbligo di fornire garanzie ponderate di efficienza che evitino inutili sperperi di risorse;

9) Eccesso di potere, Violazione art. 32 della Costituzione cosi come interpretata dalla Corte costituzionale nella pronuncia 151/2009 nonché violazione e falsa applicazione della normativa

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