TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-01-25, n. 202100216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-01-25, n. 202100216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100216
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2021

N. 00216/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01375/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2020, proposto da A C, rappresentato e difeso dall'avv. C V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Augusta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv.L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- C A, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell’obbligo di provvedere sull'istanza di diffida per presunti abusi ed irregolarità edilizie connesse all'esercizio di attività commerciale ed inviata al Comune di Augusta in data 17 giugno 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Augusta;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, il dott. Giuseppe La Greca;
nessuno presente per le parti;

Considerato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione formatosi sull’istanza nella stessa epigrafe indicata;

- che si è costituito in giudizio il Comune di Augusta il quale ha evidenziato l’originaria infondatezza dell’avversaria domanda;

- che con atto depositato il 3 dicembre 2020 e notificato alla controparte parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;

Ritenuto che, alla luce di tale circostanza, debba dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione delle spese processuali in ragione degli specifici profili della controversia.

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