TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202302470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202302470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302470
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 02470/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01849/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M L e D C', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Comando Militare della Capitale dell'Esercito Italiano ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento con cui gli è stata inflitta-OMISSIS- “ Violazione degli artt. 717 – 725 – 727 e 732 del T.U.O.M. poiché in particolare in data -OMISSIS-nella figura di -OMISSIS- ”.

2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha dedotto avverso l’indicato provvedimento le seguenti censure:

1) violazione dell'art. 1370 del D. Lgs. n. 66/2010 per la mancata corrispondenza tra la contestazione degli addebiti - nella quale si fa esclusivo riferimento alla violazione dell’art. 725 del TUOM “Doveri propri dei superiori” - e le violazioni indicate nel provvedimento conclusivo del -OMISSIS-(nonché nel provvedimento che ha deciso il ricorso gerarchico), ove si fa riferimento invece alla “Violazione degli artt. 717, 725, 727 e 732 del T.U.O.M.”;

2) violazione del principio devolutivo, in quanto il superiore gerarchico, nel confermare la decisione del Comandante di Corpo, ha indicato altri addebiti mai contestati prima, integrando i motivi e le circostanze che fondano la decisione disciplinare;

3) violazione dell'art. 1400 del D. Lgs. 66/2010, in quanto i-OMISSIS-

4) eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza ed evidente sproporzione, in quanto i fatti posti a fondamento del provvedimento non troverebbero rispondenza negli atti istruttori, fondandosi la decisione su una ricostruzione erronea e/o contraddittoria e/o illogica;

5) violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 - omessa o insufficiente istruttoria preventiva e/o motivazione idonea e/o logica. La sanzione disciplinare è stata irrogata prendendo esclusivamente in considerazione la relazione di servizio, senza aver mai ascoltato in qualità di testimoni gli altri commilitoni.

2. Si è costituita l’Amministrazione intimata che ha depositato memoria di stile, opponendosi all’accoglimento del gravame.

3. All’udienza pubblica in data odierna la causa è

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