TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-08-09, n. 202313223
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 09/08/2023
N. 13223/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09618/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9618 del 2018, proposto da
C A, O A, C B, G B, F C, M C, L C, F C, Alfredo Culle', A D S, C D, A D, F D, M R E, C F, A G, A M, C M, S M, C M, M M, E V N, B P, A P, A P, C R, L S, V T, F V, P Z, rappresentati e difesi dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Uffici Scolastici Regionali Usr Nazionali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A. Del D.M. 506 del 19.06.2018 avente ad oggetto l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento provinciali, nella parte in cui:
- consente solo ai soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva di presentare, entro il 9 luglio 2018 di conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva, escludendo, però, gli odierni ricorrenti quali docenti laureati in possesso di laurea e dei 24 Cfu in settori formativi psico-antropo-pedagogici o nelle metodologie didattiche, non possono, invece, aggiornare il relativo punteggio acquisito con l'effettivo servizio prestato, stante il possesso del titolo abilitante ex se e ricorrenti diplomati Afam, Itp, docenti A66, Diplomati Isef e abilitati all'estero in attesa del riconoscimento del titolo;
e nella parte in cui prevede, all'articolo 4, quale modalità di presentazione delle domande, esclusivamente la modalità telematica;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale ivi incluso il D.M. 400/2017 anche non conosciuto.
- E per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno
- del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti, anche con riserva in attesa del definitivo riconoscimento del titolo ovvero ad essere ammessi a presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, come da D.M. impugnato in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;
e per la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 laddove prevede quali titoli di accesso ai successivi concorsi l'abilitazione all'insegnamento e palesa una disparità di trattamento rispetto ai docenti in possesso di titolo di accesso ai concorsi ex art. 5 D.Lgs 59/2017 (laurea e 24 Cfu) rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – alcuni docenti ITP, alcuni docenti della classe A066, alcuni diplomati Isef, alcuni diplomati Afam, altri, infine, docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo – hanno impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, nella parte in cui li esclude dall’inserimento a pieno titolo nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto.
1.1 Il Ministero resistente si è costituito con atto formale.
1.2 All’udienza di smaltimento del 14 luglio 2023, fatto avviso ex art. 73 c.p.a. di una possibile inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti per il ricorso collettivo, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza dei presupposti per l'impugnazione collettiva degli atti indicati in epigrafe.
2.1 Come ampiamente precisato dapprima con la sentenza n. 12242/2020, nonché con molteplici pronunce successive di uguale tenore (sentenze n. 4509/2021, n. 4319/2021, n. 3556/2021), di questo Tribunale la formulazione di un ricorso collettivo, per poter essere ammissibile nel processo amministrativo, deve rispondere ad una serie di requisiti attentamente individuati dalla giurisprudenza amministrativa.
Come evidenziato nelle succitate decisioni, che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi dell'art. 74 c.p.a., “Come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (v. artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo, occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363;sez. VI, sent. 18 luglio 1997, n. 1129;Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671;Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928). Pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri;i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990). Occorre, innanzi tutto, precisare che l'affermazione secondo la quale il ricorso collettivo deve essere inteso come una "deroga" al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, non significa che principio generale del processo amministrativo (e del processo in generale) sia l'esercizio "singolare" del diritto di azione da parte di ciascun titolare di una posizione giuridica per la quale si richiede tutela giurisdizionale.
Ed infatti, non vi sono norme che ciò prescrivono né nel codice del processo amministrativo, né nel codice di procedura civile, deponendo anzi in senso (tendenzialmente) contrario le norme in tema di connessione, presenti in ambedue i Codici (artt. 31-36, art. 40 c.p.c.;art. 70 Cpa).
Ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di "vocatio" - assumendo "collettivamente" la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità di posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela: in questo senso, più titolari in comunione di un diritto reale potranno agire "collettivamente" in giudizio per la tutela del loro diritto da aggressioni e/o compromissioni ovvero per il risarcimento del danno eventualmente subito, così come più titolari di un medesimo diritto di credito con un solo atto processuale potranno richiedere la condanna del debitore all'adempimento della propria obbligazione.
Tale situazione, tuttavia, più che "derogatoria" di un principio generale, costituisce una ipotesi ordinaria di esercizio del potere di azione, proiezione in sede processuale di una situazione sostanziale identica, accomunante tutti gli attori o ricorrenti. È in questo contesto che la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, "identità di situazioni sostanziali e processuali", individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta:
- per un verso, la "identità" della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per "identità" non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;
- per altro verso, la "identità" del tipo di pronuncia richiesto al giudice;
- per altro verso ancora, la "identità" degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano "comuni" a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di "identiche" posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l'identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel "tipo" di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, "identità" di atti impugnati;
- infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall'esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa.
L'identità di posizione giuridica sostanziale, per la quale si richiede la tutela giurisdizionale (costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data dalla identità del momento genetico, rappresentato dall'atto di esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell'esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale, ferma la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti, il che - lo si ribadisce - comporta identità del provvedimento richiesto al giudice, identità degli atti lesivi impugnati e medesimi motivi di ricorso.
Ed infatti l'eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio” (sent. 12242 del 2020)
2.2 Per quanto precede, il Collegio con riferimento al caso di specie non può non rilevare il difetto di identità della posizione giuridica sostanziale dei ricorrenti e conseguentemente anche dei diversi motivi di doglianza.
Taluni ricorrenti difatti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non consente ai docenti in possesso provvisti del titolo di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico di essere inseriti nelle GAE, altri invece lamentano a tal fine l'illegittimità del mancato inserimento dei docenti con diplomi previsti dalla Tabella A di cui al Dpr 19/2016 e segnatamente facenti parte della classe A66, altri ancora l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomi Isef, altri ancora l’illegittimità del mancato inserimento dei diplomi Afam, infine altri ancora l’illegittimità del mancato inserimento in quanto i titoli di abilitazione conseguiti all’estero sono in attesa di riconoscimento da parte del Miur.
Da quanto sopra rileva che seppur è vero che tutti i docenti ritengono di essere abilitati e quindi di aver diritto ad essere ineriti nelle graduatorie è anche vero che le loro motivazioni investono tutte posizioni diverse con diversi motivi di censura.
2.3 Per tale ragione il ricorso collettivo in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un'impugnazione cumulativa.
3. Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.