TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-09, n. 201500982
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N. 00982/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2014, proposto da:
S.M.E.S. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F M S, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia - Bari, in Bari, Piazza Massari, come per legge (art. 25 c.p.a.);
contro
ARCA Capitanata, rappresentata e difesa dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Angelo Bracciodieta, in Bari, Via Principe Amedeo, 82/A;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
nei confronti di
N.E.C.;
per l'annullamento
- della nota prot. 26084/14 del 24 luglio 2014, notificata il 24 luglio 2014 in via telematica, inerente la revoca della gara " Lavori di manutenzione straordinaria del lotto IACP n. 513 sito alla Via San Cristoforo 13 nel Comune di Sannicandro Garganico (FG) ";
- di ogni altro atto conseguente o presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARCA Capitanata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti F M S e A B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 22 settembre 2014 e depositato in data 6 ottobre 2014, la SMES S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento:
1) della nota prot. 0026084/2014 del 24 luglio 2014, notificata il 24 luglio 2014 in via telematica, inerente la revoca della aggiudicazione della gara “ Lavori di manutenzione straordinaria del lotto IACP n. 513 sito alla Via San Cristoforo 13 nel Comune di Sannicandro Garganico (FG) ”;
2) di ogni atto conseguente, presupposto o connesso, con espresso, ma non esclusivo, riferimento alla nota I.N.P.S. 16 luglio 2014, inerente il rifiuto di correggere un errore materiale sul DURC 29 aprile 2014 richiesto dalla ricorrente, al rifiuto espresso/tacito di correzione di errore materiale relativo al DURC della ricorrente, ad ogni altro atto o comunicazione conseguente o connesso con detti provvedimenti, incluso l’atto di aggiudicazione definitiva alla controinteressata della gara de qua ;
3) del silenzio serbato sul preavviso di ricorso notificato alla Stazione appaltante resistente.
Con la “ lettera d’invito a gara appalto mediante procedura ristretta semplificata ”, avente numero di protocollo 0011897/2014 del 26 marzo 2014, l’Istituto Autonomo della case popolari di Foggia (oggi Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare - ARCA Capitanata) invitava la ditta SMES S.r.l. a presentare offerta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria su complessivi n. 24 alloggi ERP del lotto IACP n. 513, sito in via San Cristoforo n. 13, nel Comune di Sannicandro Garganico (FG), insieme ad altre 19 imprese, ritenute idonee ed inserite nell’elenco annuale relativo alle “procedure ristrette semplificate” predisposto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, era pari ad euro 295.512,50.
La lettera d’invito prevedeva, a pena di esclusione dalla gara, che le imprese interessate a partecipare presentassero, entro le ore 12:00 del 17 aprile 2014, l’“offerta economica”, di cui al modulo “A”, e la “Documentazione”, costituita dal modulo “B”, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti generali, presa visione del progetto, dei luoghi e degli altri moduli “C”, “D” ed “E”, contenenti le altre dichiarazioni previste dalla legge.
Perveniva presso la sede dell’Amministrazione resistente il plico presentato dalla società SMES S.r.l., con l’offerta economica e la documentazione amministrativa recante, tra le altre, la dichiarazione “ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e di essere in regola con i versamenti contributivi alla data di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla presente gara ”.
L’appalto veniva aggiudicato provvisoriamente alla SMES S.r.l., sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero inferiore a quello posto a base di gara, laddove, al secondo posto, si classificava l’impresa Tucci Costruzioni S.r.l..
In data 29 aprile 2014, l’Istituto richiedeva alle Casse Edili competenti il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come previsto dalla lettera d’invito, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria e della seconda classificata.
Con DURC emesso il 3 giugno 2014 la Cassa edile accertava che l’impresa SMES S.r.l. “ non risultava regolare con il versamento dei contributi al 17 aprile 2014 ”. Parimenti risultava irregolare anche il DURC della seconda classificata.
Con nota dell’8 giugno 2014, prot. ARCA n. 21438 del 9 giugno 2014, la SMES invitava l’I.N.P.S., sede di Foggia, a rimettere in autotutela la certificazione del DURC richiesta dallo IACP di Foggia con la dizione “regolarità contributiva”.
Con nota prot. 0026084/2014, notificata via p.e.c. in pari data, veniva comunicata alla società SMES S.r.l. l’esclusione dalla gara e, conseguentemente, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per “ la mancanza del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero la mancanza del DURC regolare alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta ”.
Con la successiva deliberazione del Commissario straordinario n. 119 del 15 settembre 2014, l’Istituto procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’impresa NEC S.r.l., con sede in Bari.
In data 26 luglio 2014 la Società SMES S.r.l. trasmetteva via p.e.c. ad ARCA Capitanata il preavviso di ricorso ex art. 243- bis D.Lgs. n. 163/2006 avverso la nota di ARCA Capitanata prot. 26084/14 del 24 luglio 2014 ed il tentativo di conciliazione introdotto presso l’I.N.P.S., sede di Foggia, entrambi tuttavia rimasti privi di esito positivo.
Insorgeva in giudizio la ricorrente avverso la disposta revoca dell’aggiudicazione, deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione dell’art. 97 Cost.;violazione dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;violazione degli artt. 1-3 L. n. 241/1990;eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento.
Con tale motivo di ricorso, la SMES S.r.l. evidenziava come il comportamento tenuto dalla Stazione appaltante fosse da considerarsi illegittimo in relazione al presupposto del mancato controllo sulle dichiarazioni rese dall’I.N.P.S., sede di Foggia, alla luce delle risultanze documentali presentate dalla ricorrente.
In particolare, sosteneva quest’ultima che l’unica ragione che poteva ostare all’emissione di un DURC pienamente regolare era da attribuirsi a causa ad essa non imputabile, essendo detta causa riconducibile ad un problema informatico determinatosi presso l’ufficio del proprio consulente del lavoro.
2) violazione dell’art. 97 Cost.;violazione dell’art. 1 e 2 D.Lgs. n. 163/2006;violazione degli artt.