TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-04, n. 202305677

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-04, n. 202305677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305677
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 05677/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06350/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6350 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 23 marzo 2017.


isti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore l’avv. D T nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1 Nel presente giudizio è controversa la legittimità del diniego indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in data 21 marzo 2013.

L’Amministrazione ha ritenuto ostative alla concessione dello status di cittadino una serie di circostanze, delle quali solo alcune indicate nel preavviso di diniego ex art. 10 bis l. n. 241/1990 del 10 maggio 2016.

Più precisamente, nel ridetto preavviso sono stati evidenziati i seguenti procedimenti penali a carico del richiedente:

- sentenza del Tribunale di -OMISSIS-dell’8 febbraio 2011 di condanna all’ammenda di euro 1.300,00 per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del codice della strada, in relazione al fatto commesso in -OMISSIS-

- iscrizione di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., giusta comunicazione della notizia di reato dalla Questura di -OMISSIS-in data 25 gennaio 2013;

- segnalazione per furto da parte dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-diverse generalità, a seguito di riscontro AFIS (Sistema Automatizzato d’Identificazione delle Impronte), con sviluppi sconosciuti;

Si evidenzia, inoltre, che il fratello del ricorrente risulta gravato da numerosi procedimenti penali in materia di produzione e traffico di stupefacenti con conseguenti misure di custodia cautelare in carcere.

Nel diniego impugnato vengono indicate le seguenti ulteriori circostanze ostative:

- deferimento all’A.G. da parte della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-) in data 8 dicembre 2006 per i reati di minaccia (612 c.p.) e lesione personale (582 c.p.);

- deferimento all’A.G. da parte del Commissariato di -OMISSIS- in data 27 novembre 2007 per il reato di lesione personale (582 c.p.);

- deferimento all’A.G. da parte dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 5 dicembre 2007 per i reati di minaccia (612 c.p.) e molestia o disturbo alle persone (660 c.p.);

- arresto in data 7 luglio 2012 per il reato di rapina (628 c.p.).

1.2 Avverso il predetto diniego insorge la parte ricorrente, censurando il difetto di motivazione in relazione al giudizio di non meritevolezza del beneficio richiesto nonché l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

I precedenti penali indicati solo nel provvedimento finale, oltre a integrare gli estremi della violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 (in quanto non indicati nel preavviso di rigetto), sarebbero il frutto di uno scambio di persona; la condanna per guida in stato di ebbrezza sarebbe di lieve entità; il procedimento per maltrattamenti in famiglia non avrebbe avuto alcun risvolto penalmente rilevante e comunque essi non sarebbero idonei a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto essendo, invece, necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale.

Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

L’istanza cautelare, presentata in via incidentale della parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 3973 del 3 agosto 2017.

Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 gennaio 2023.

2. In primis , rileva il Collegio che l’Amministrazione, in questa sede, nulla ha dedotto e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi