TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-09-29, n. 201601160

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-09-29, n. 201601160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601160
Data del deposito : 29 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2016

N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01695/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2015, proposto da:
Octopus Consorzio Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M D C.F. DNGMHL78P15A662N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Beata Elia San Clemente N. 220;

contro

Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato I L C.F. LGRGNZ69P14G942M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 15;

nei confronti di

Soc. S.C.E.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G N C.F. NRDGNN69E30A662Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

per l'annullamento

- della determinazione del 17.11.2015 n. 612 del Reg. Gen. di aggiudicazione definitiva della gara indetta dal Comune di Margherita di Savoia " per l'affidamento mediante finanza di progetto in concessione per la riqualificazione progettazione, costruzione dell'ampliamento e gestione del cimitero comunale " ricevuta in data 23 mnovembre 2015 perchè trasmessa a mezzo della nota prot .n.21698 del 23 novembre 2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Margherita di Savoia e di Soc. S.C.E.P. S.r.l.;

Visto le memorie difensive;

RILEVATO che con atto del 30.3.2016, depositato il successivo 4.4.2016 la ricorrente ha rinunciato al ricorso;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto di tale rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio;

VALUTATO che sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio;

Visto gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il Pres. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi