TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-09-09, n. 201511116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-09-09, n. 201511116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201511116
Data del deposito : 9 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07962/2012 REG.RIC.

N. 11116/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07962/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7962 del 2012, proposto da:
Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. A C e P Z, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Meridiana Fly Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Persiani, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Toscana, 10;

e con l'intervento di

ad opponendum:
EasyJet Airline Company Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro D'Andria, Gabriele Accardo e Luigi Patricelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale D’Andria in Roma, piazza del Popolo,18;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della nota 28.9.2012, prot. n. 55297 con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto ad Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. il rilascio di quattro coppie di slot sullo scalo di Milano Linate, equamente suddivise tra la fascia del mattino e quella della sera, al fine di ottemperare al Provvedimento dell'Autorità n. 23.496 dell'11.4.2012 adottato in esito al procedimento C/9812B ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 per la finalità dell'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 134/2008;

- della nota del 28.9.2012, prot. n. 55294, con cui l'AGCM ha indicato alla società Nexia International cui la Compagnia aveva affidato il mandato di svolgere la procedura di assegnazione degli slot in questione i tempi, le modalità e i criteri in base ai quali Nexia dovrebbe svolgere la suddetta procedura nonché

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale e, segnatamente, delle note dell’

AGCM

25 luglio 2012, prot. n. 47.335 e 13 settembre 2012, prot. n. 53.656.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e della Meridiana Fly Spa, con i relativi allegati;

Visto l’atto di intervento “ad opponendum” della EasyJet Airline Company Ltd, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 giugno 2015 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In seguito all’adozione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del provvedimento 11 aprile 2012, con il quale era accertata una posizione di monopolio non contendibile in seguito ad operazioni di acquisto di rami d’azienda e di controllo di società operanti nel settore del volo aereo, sulla rotta Milano Linate-Roma, da parte di Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa (Alitalia), ed era indicato il termine del 28 ottobre 2012 per rimuovere la posizione di monopolio come riscontrata, il vettore aereo interessato presentava una proposta “in ottemperanza” concernente la cessione di due coppie di “slot”, una nella fascia mattutina e una in quella serale, da effettuarsi anche mediante il ricorso ad un “monitoring trustee” e rappresentando la necessità di pervenire anche a compensazione monetaria a carico dei vettori individuati.

Seguiva il riscontro dell’AGCM che reputava in modo parzialmente negativo la proposta, ritenendo necessario aumentare a sei le coppie di “slot” giornaliere da cedere, parimenti divise tra fascia mattutina e serale, evidenziando che una compensazione monetaria poteva essere presa in considerazione in via unicamente residuale, e a parità degli altri requisiti, quale parametro selettivo in presenza di più richieste da parte di vettori concorrenti.

Alitalia ribadiva successivamente la sua posizione, ritenendo sufficiente la cessione, peraltro a titolo non definitivo, delle due coppie originariamente indicate, individuando due soggetti ritenuti idonei a svolgere il compito di allocazione e insistendo sulla necessaria compensazione monetaria.

Su riscontro dell’AGCM del settembre 2012, che individuava nella cessione di quattro coppie di “slot” a titolo definitivo la soluzione più idonea, fermo quanto dedotto sulla compensazione monetaria nella precedente comunicazione, Alitalia individuava con nota del 17 settembre 2012 le quattro coppie da cedere, precisando che il “monitoring trustee” dovesse anche tenere conto del criterio del prezzo, e indicava, con successiva nota del 26 settembre 2012, il soggetto prescelto.

Con nota del 28 settembre 2012, l’AGCM prendeva atto della disponibilità comunicata in tal senso da Alitalia, rimarcando che l’individuazione dell’esatto orario degli “slot” da cedere era legata alle caratteristiche tecniche e operative dei vettori richiedenti e non individuabile “ex ante”, secondo quanto sarebbe stato valutato dal “monitoring trustee” - nello specifico la Nexia International Secretariat e Audirevi srl (Nexia) – cui pure con nota in pari data era trasmesso il contenuto di tali valutazioni con ulteriori relative indicazioni.

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, Alitalia chiedeva l’annullamento, previa sospensione, delle due lettere del 28 settembre 2012 sopra ricordate, lamentando, in sintesi, quanto segue.

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co 10, del DL 28 agosto 2008, n. 134, come convertito con modificazioni in L. dall’art.1, co 1, della L. 27 ottobre 2008, n. 166, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-quinquies nell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39. Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, per erroneità e difetto di presupposti e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità.”

Alitalia riteneva che fosse stata violata la normativa in rubrica, che aveva conformato in modo differente dalla normativa generale il controllo della “concentrazione”, anche con riguardo ai rimedi configurabili in esito all’eventuale accertamento di posizioni di monopolio - sia per la peculiarità della fase economica in essere nel 2008 sia in relazione allo specifico servizio pubblico espletato dalle imprese coinvolte - al fine di realizzare un equo bilanciamento tra le esigenze di apertura del mercato e di tutela di un corretto assetto concorrenziale e le ragioni di “utilità sociale” di cui all’art. 41 Cost. La conseguenza era quella per la quale la deroga al periodo triennale riconosciuto all’Autorità di settore per la valutazione delle operazioni di concentrazione riguardava soltanto l’eliminazione di eventuali situazioni di monopolio createsi a seguito della “concentrazione” ma non la riduzione di eventuali “posizioni dominanti” non coincidenti con un monopolio, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali e le esigenze strategiche dell’economia nazionale legate al ruolo dell’azienda interessata.

In tal senso la valutazione negativa sul “pacchetto” di misure proposte da Alitalia ad opera dell’AGCM non teneva conto di quanto evidenziato, non specificando perché la misura doveva essere inerente solo alla cessione di ulteriori “slot” da parte di Alitalia e non anche sulla riallocazione, almeno parziale, di quelli di cui altri vettori già erano in possesso sullo scalo e utilizzati su altre rotte.

La stessa AGCM, infatti, non aveva disposto direttamente misure compensative ma aveva richiesto solo l’obbligo di essere informata delle misure adottate per ottemperare alla delibera dell’11.4.2012 all’origine del contenzioso, implicante “semplicemente” la possibilità per il consumatore di incrementare la scelta di un servizio andata-ritorno in giornata combinabile anche con mezzi di trasposto alternativi, quale era da considerare ormai il treno ad “alta velocità” Roma-Milano.

La nuova struttura tariffaria proposta e la cessione dei due “slot” indicati erano quindi misure più che idonee ad ottemperare al provvedimento sopra ricordato e proporzionali allo scopo.

“2) Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere sotto tutti i profili e, segnatamente, per sviamento, illogicità manifesta ed erroneità dei presupposti. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 1, comma 4, della L. 287/90”.

Il principio di proporzionalità risultava violato anche sotto altri profili, in quanto l’imposta cessione a titolo definitivo e non temporaneo degli “slot” non teneva conto della rapida evoluzione del mercato a seguito dell’introduzione dell’”alta velocità” ferroviaria per le fasce orarie interessate, del mattino e della sera, come riconosciuto dalla stessa Autorità al punto 167 del provvedimento dell’aprile 2012, e della progressiva marginalizzazione che avrebbe subito in tale contesto il trasporto aereo sulla rotta Roma-Milano Linate a partire proprio dal 2012. Né rispondeva a logica l’imposizione contestata che consentiva al vettore subentrante di poter comunque modificare la destinazione d’uso dopo solo sei stagioni IATA, in virtù dell’assunzione dei diritti di “grandfather” riconosciuti.

Tale conclusione contrastava anche con la prassi della Commissione europea, ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. n. 287/90, che considerava, appunto, come idonea in casi analoghi la cessione temporanea di “slot”, proprio in virtù dell’evoluzione dello scenario concorrenziale, peraltro nel caso di specie “certa” e non meramente preventivabile.

In relazione alla richiesta di Alitalia di cessione a titolo “oneroso”, la ricorrente evidenziava che una Comunicazione della Commissione europea già nel 2008 aveva precisato che il Reg. (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18.1.93, richiamato dall’AGCM, non vietava il rilascio a tale titolo se avvenuto in modo trasparente, ferma restando la vigenza di una proposta di modifica proprio del Regolamento in questione che risultava formalmente avviata.

La compensazione onerosa avrebbe consentito di valorizzare ciò che costituisce per un vettore aereo un “asset” fondamentale e sarebbe stata in linea anche con la prassi della stessa Commissione europea in materia di “remedies” relativi alla cessione di “slot” tra compagnie aeree e con una decisione di questo TAR in argomento (Sez. III ter, n. 1967/09).

La dismissione di ulteriori “slot”, inoltre, avrebbe comportato la diminuzione di “forza-lavoro” e anche in altri settori rilevanti, come quello bancario, Alitalia osservava che la cessione di “asset” strategici avviene normalmente a titolo oneroso.

Infine, l’acquisizione di “slot” da parte della “nuova” Compagnia Alitalia dalla “vecchia” era avvenuta a titolo oneroso e se la stessa AGCM aveva comunque indicato che la compensazione monetaria avrebbe potuto, in via residuale, costituire un parametro selettivo, in realtà, non risultava affatto che Nexia avesse proceduto in tal senso.

Da ultimo, la ricorrente contestava anche che l’imposizione di un intervallo di 20 minuti per l’individuazione di “slot”alternativi a quelli richiesti o comunque già indicati da Alitalia non teneva conto delle necessità operative della Compagnia e del vettore richiedente.

Si costituivano in giudizio l’AGCM e la Meridiana Fly spa (Meridiana), depositando specifiche memorie per la camera di consiglio ove chiedevano il rigetto del gravame.

Proponeva rituale intervento “ad opponendum” la Easyjet Airline Company Ltd, insistendo per il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.

Rinviata la trattazione cautelare a quella del merito, che era fissata alla data del 21 novembre 2012, in prossimità di questa Alitalia e Easyjet depositavano memorie. Era poi disposto rinvio dell’udienza a data da destinare, su istanza di parte.

Successivamente, uno degli originali difensori di Easyjet depositava un atto di rinuncia al mandato e, in prossimità della nuova udienza pubblica fissata al 17 giugno 2015, depositavano ancora memorie illustrative AGCM, Easyjet e Alitalia, quest’ultima anche di replica.

Il 17 giugno 2015, quindi, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel primo motivo di ricorso Alitalia fa riferimento essenzialmente all’art. 4, comma 4-quinquies, d.l. n. 347/03, conv. in l. n. 39/04, il quale prevede quanto segue: “ Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
”.

Ebbene, la ricorrente sostiene che la deroga al periodo triennale riconosciuto all’Autorità di settore per la valutazione delle operazioni di concentrazione riguardava soltanto l’eliminazione di eventuali situazioni di monopolio createsi a seguito della “concentrazione” ma non la riduzione di eventuali “posizioni dominanti” non coincidenti con un monopolio, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali e le esigenze strategiche dell’economia nazionale legate al ruolo dell’azienda interessata. Inoltre, non sarebbe stata considerata la riallocazione, almeno parziale, di “slot” di cui altri vettori già erano in possesso sullo scalo e utilizzati su altre rotte, e la nuova struttura tariffaria proposta, per cui tale struttura tariffaria e la cessione dei due “slot” indicati erano quindi misure più che idonee ad ottemperare al provvedimento dell’AGCM, di cui si chiedeva l’ottemperanza, nonchè proporzionali allo scopo.

Sul punto il Collegio rileva la sostanziale inammissibilità delle prime doglianze, perché evidentemente orientate avverso l’ambito dei poteri dell’AGCM come esercitati con il provvedimento dell’11.4.2012, oggetto di precedente e distinto gravame e non censurabile nella presente sede, fermo restando anche quanto evidenziato in merito alla relativa impugnativa decisa in primo grado dalla sentenza n. 8614/12 di questa Sezione, che aveva comunque riconosciuto la sussistenza di una posizione di monopolio sulla rotta aerea presa in considerazione e non di costituzione o rafforzamento di posizione dominante.

Per quel che riguarda, più propriamente, il contenuto degli atti impugnati nella presente sede, quali le “note” dell’AGCM del 28.9.2012, il Collegio osserva che non appare nessuna illogicità nella conclusione dell’Autorità che non ha considerato rilevante, ai fini dell’ottemperanza al proprio provvedimento dell’aprile 2012, il riferimento alla nuova conformazione tariffaria, dato che – come condivisibilmente osservato nelle difese dell’AGCM in questa sede – una misura prettamente comportamentale, quale è l’indicazione di tariffa, non appare sufficiente a scalfire la posizione strutturale di accertato monopolio, attesa l’assenza di indicazione da parte di Alitalia di elementi oggettivi che ne avrebbero imposto il mantenimento nel tempo. In effetti, come evidenziato nel suddetto provvedimento dell’aprile 2012, la rimozione della situazione di monopolio poteva aversi unicamente, sotto il profilo strutturale, mediante l’ingresso di altro vettore sulla linea considerata e per gli orari di maggior frequenza. Per tale logica ragione l’attenzione dell’AGCM si è quindi incentrata solo sul soppesare l’effettiva valenza del numero di “slot” da cedere, non ponendo alcun rilevanza sull’ambito tariffario proposto, in assenza di situazione di abuso di posizione dominante in mercato già occupato da altri vettori.

La valutazione sostanziale soffermatasi sul numero di “slot”, inoltre, è stata approfondita nel corso della fase istruttoria dalla stessa AGCM, che risultava aver meglio quantificato e bilanciato gli interessi delle parti – proprio ai sensi della normativa ritenuta invece violata da Alitalia e richiamata nella rubrica del primo motivo – riducendo comunque a quattro le coppie di “slot” giornaliere in luogo delle sei coppie originariamente configurate ad Alitalia con la nota del 25.7.2012.

Il Collegio quindi osserva che manca un sostegno probatorio convincente alla tesi di Alitalia per la quale l’aggiunta di due coppie di “slot” ulteriori rispetto alle due da lei originariamente proposte, secondo la conclusione dell’AGCM, comporterebbe la violazione del principio di proporzionalità, atteso che la stessa AGCM nelle sue difese ha efficacemente rappresentato che comunque Alitalia ha conservato una quota percentuale rilevante sul mercato costituito sulla rotta in esame, bilanciando così con l’aspetto quantitativo il profilo qualitativo legato alla specifica fascia oraria in cui è richiesta la cessione.

Per quel che riguarda, sempre in riferimento al primo motivo di ricorso, la censura in merito alla mancata considerazione della soluzione alternativa consistente nella eventuale riallocazione, anche solo parziale, di “slot” detenuti da altri vettori sullo scalo e utilizzati su altre rotte, il Collegio osserva che l’intervento dell’AGCM era incentrato sulla rimozione di una posizione di monopolio di Alitalia e la conseguente operatività in tal senso non poteva che riguardare la stessa Compagnia oggetto dell’intervento e non Compagnie terze di cui non si era constatata alcuna posizione simile.

Se, per quanto illustrato, infondato appare il primo motivo di ricorso, ad analoga conclusione deve pervenirsi per il secondo.

Per quanto riguarda la invocata sufficienza della “temporaneità” della cessione, il Collegio non può che ribadire quanto dedotto in precedenza: l’intervento dell’AGCM, legittimamente in linea con la previsione di cui all’art. 4, comma 4-quinquies, d.l. cit., era incentrato sulla riscontrata situazione di monopolio e solo una misura strutturale, quale la cessione definitiva, poteva configurarsi come logicamente aderente ad una corretta ottemperanza ai fini della rimozione di tale situazione.

In ordine, poi, alla ritenuta mancata considerazione della sostanziale concorrenza a cui il trasporto ferroviario “veloce” avrebbe dato luogo già dal 2012, il Collegio rileva che ciò non poteva influire sulla situazione comunque di monopolio – e non di posizione dominante – riscontrata e che questo Tribunale ha già evidenziato, nel definire il contenzioso avverso il provvedimento dell’aprile 2012, che non risultava conformata una completa sostituibilità del trasporto ferroviario con quello aereo per la rotta in questione, atteso che i dati relativi non confermavano tale conclusione e una buona parte di clientela – essenzialmente c.d. “business” - che si avvaleva delle fasce orarie considerate permaneva legata alla modalità di trasporto aereo.

Che poi il trasporto ferroviario “veloce” abbia avuto un’evoluzione posteriore all’adozione del provvedimento impugnato che sia andata ad incidere in modo effettivo e sostanziale nella concorrenzialità con il trasporto aereo è questione che riguarda l’intero mercato di riferimento e coinvolge anche le Compagnie che comunque hanno beneficiato della cessione degli “slot” in questione, e ciò anche se fossero stati i soli due proposti da Alitalia.

Così pure non risulta chiarito come la cessione temporanea, pure invocata da Alitalia, avrebbe consentito di evitare la paventata concorrenzialità del trasporto ferroviario “veloce” nel tempo.

In sostanza, non si riscontra anche in questo caso alcun elemento oggettivo che sia idoneo a corroborare, sotto i profili ora esaminati, la tesi della ricorrente per la quale la cessione di due coppie di “slot” in più rispetto a quelle proposte avrebbe comportato una violazione dei principi di proporzionalità, sanciti anche a livello europeo.

Per quel che riguarda il limite delle sei stagioni IATA imposto al vettore subentrante, il Collegio riscontra che esso appare un termine congruo al fine del rispetto del principio di sostanziale concorrenzialità e in linea con altre decisioni della Commissione europea, come richiamate nelle difese dell’AGCM (dec. 30.3.12, M.6447, IAG/BMI;
28.8.09, M.5440 Lufthansa/Austrian Airlines;
11.2.04, M.3280, air France/KLM), che prevedono il legittimo esercizio del c.d. “Grandfather rule” alla scadenza del periodo di vincolo.

Così pure, la invocata prassi della Commissione europea in argomento, che ha consentito la temporaneità della cessione, risulta in realtà collegata ad accordi di “joint venture” aziendali e non a situazioni di monopolio accertato, rilevando in quello come in altri casi la transitorietà della situazione di partenza, che nel caso di specie, come detto, non è stata invece riscontrata dall’AGCM, con provvedimento non delibabile nuovamente nella presente sede.

In ordine alla mancata considerazione di oneri compensativi sulla cessione, il Collegio rileva che la relativa conclusione è riconducibile non a determinazione discrezionale dell’AGCM, che infatti ha illustrato chiaramente nelle sue comunicazioni che tale condizione poteva essere considerata dal “monitoring trustee” se in conformità della normativa comunitaria vigente, ma alla stessa regolamentazione comunitaria, di cui si richiama l’art. 8 ter del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, come sostituito dal Regolamento (CE) n. 793/04, il quale prevede che i trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo, prescrivendo, sotto la rubrica “Divieto di compensazione”, che: “ La titolarità a serie di bande orarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non legittima nessuna richiesta di compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo. Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come queste sono assegnate in forza del diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.

Ciò, ad opinione del Collegio, è confermato dalle stesse argomentazioni della ricorrente, che fanno riferimento alla pendenza del procedimento di modifica di tale Regolamento che però, al momento di adozione del provvedimento impugnato, risultava pienamente in vigore relativamente ad aeroporti in cui non vige il regime del c.d. “secondary trading” degli “slot”, come per l’aeroporto di Londra-Heatrow, oggetto di precedenti richiamati negli scritti difensivi della ricorrente.

Per quanto dedotto, quindi, non appaiono rilevanti le argomentazioni ulteriori della ricorrente, secondo cui gli “slot” costituiscono “asset” aziendali strategici, a suo tempo oggetto di acquisto, normalmente circolanti a titolo oneroso, perché – come più volte evidenziato – nel caso di specie si è dovuto porre rimedio ad una situazione di monopolio e di conseguente vantaggio acquisito da Alitalia che non poteva, conseguentemente, lucrare su tale posizione, differentemente dall’ipotesi in cui simili “asset” trovano una libera circolazione, anche se regolamentata.

La circostanza, poi, che Nexia non abbia valutato l’elemento di raffronto ulteriore relativo alla presenza di un’offerta di prezzo è circostanza che esula dal contenuto delle note impugnate, perché posteriore, ed è quindi irrilevante nella presente sede.

In relazione alla necessità di valutare gli effetti del provvedimento sulla entità della forza-lavoro e sullo sviluppo di azienda, il Collegio non può che richiamare i principi generali comunitari, secondo cui prevalgono le esigenze di evitare concentrazioni e situazioni di monopolio, non riscontrandosi dalle note impugnate un impedimento all’azienda ad orientare in altro modo le risorse fino a qual momento utilizzate per la riscontrata situazione di monopolio.

Da ultimo, per quel che riguarda il contestato intervallo di 20 minuti per l’individuazione di “slot” alternativi a quelli richiesti o già indicati da Alitalia, il Collegio rileva la genericità della contestazione, non supportata da elementi oggettivi di raffronto, e la conformità dell’indicazione alla prassi comunitaria in ordine al termine di tolleranza per aeroporti metropolitani con intenso traffico per voli a corto raggio (Commissione UE, M.5335, Lufthansa/SN AirHoldings).

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite possono comunque eccezionalmente compensarsi per la complessità e peculiarità della fattispecie.

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