TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-08-28, n. 201701347

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-08-28, n. 201701347
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701347
Data del deposito : 28 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2017

N. 01347/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01445/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2007, proposto da:
R N, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio eletto in Salerno, corso Garibaldi, 181;

contro

Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto in Salerno, via L. Guercio, 319;

quanto al ricorso originario:

per l'annullamento del provvedimento n. 21346/2007 del Comune di Mercato San Severino, di accertamento dell’inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 76/2007 e contestuale applicazione delle sanzioni ex art. 31, co. 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001;

e per il risarcimento dei danni;

quanto ai motivi aggiunti:

per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 255/2007;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento n. 21346 del 6 settembre 2007, il Comune di Mercato San Severino - constatata l’inottemperanza, da parte dell’odierna ricorrente, all’ordinanza di demolizione n. 76 del 20 aprile 2007 - disponeva l’acquisizione automatica della proprietà dell’opera abusiva e dell’area di sedime nello stesso atto indicata.

Ricorreva la sig.ra R N, rilevando che:

a) a seguito della predetta ordinanza n. 76/2007, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, ancora pendente;

b) l’abuso (un deposito per attrezzi in lamiera coibentata) riguarderebbe opere soggette a d.i.a. e dunque al diverso regime sanzionatorio di cui all’art. 37, d.P.R. n. 380/2001.

Con ordinanza n. 955/2007, questo Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione « considerato che l’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità rende improcedibile l’originario procedimento sanzionatorio, per cui l’atto impugnato … deve ritenersi emesso in carenza del necessario presupposto ».

Con successiva ordinanza n. 255 del 30 ottobre 2007, il Comune di Mercato San Severino, preso atto dell’ordinanza cautelare e « considerato che l’istanza di accertamento di conformità … era già stata rigettata e che comunque le opere abusive per la loro natura, entità e non precarietà non sono assentibili », ingiungeva la demolizione del container monoblocco in lamiera coibentata e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’emanazione della nuova ordinanza di demolizione, che sostituisce e supera la precedente, rende improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso originario (la domanda di risarcimento risultando del tutto inarticolata).

Con ricorso per motivi aggiunti, la sig.ra Napoli censurava l’ordinanza n. 255/2007 per:

a) la mancata previa definizione della domanda di accertamento di conformità proposta;

b) carenza di motivazione in ordine all’esatta individuazione delle norme violate e della tipologia di abuso;

c) illegittima applicazione della sanzione demolitoria, dato il tipo di intervento, soggetto a d.i.a.;

d) omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Con ordinanza n. 1148/2007, questo Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione, onde giungere alla definizione della questione re adhuc integra.

Il ricorso è infondato.

Sul primo motivo, come rappresentato dal Comune resistente:

- l’odierna ricorrente presentava, in data 7 giugno 2007, prot. n. 13994, una richiesta di permesso in sanatoria, relativamente al bene oggetto dell’ingiunta demolizione;

- con nota n. 17747 del 17 luglio successivo, il Comune comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis , legge n. 241/1990, che « l’istanza in sanatoria non può essere accolta in quanto le opere abusive realizzate, … “installazione di un container monoblocco in lamiera coibentata delle dimensioni in pianta di mt 5.00 x mt 2,50 circa ed altezza di mt 2,00 circa poggiante su massetto in calcestruzzo”, per la loro natura, entità e non precarietà, non rientrano nell’ambito di quelle realizzabili senza il preventivo e prescritto permesso di costruire »;
la sig.ra Napoli non presentava controdeduzioni;

- a ciò seguivano: il provvedimento n. 21346 del 6 settembre 2007, impugnato con il primo ricorso;
l’ordinanza di demolizione n. 255 del 30 ottobre 2007, impugnata con motivi aggiunti.

Tanto premesso, e considerato che ai sensi del richiamato art. 36, co. 3, d.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente al tempo degli impugnati provvedimenti, « sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata », al momento della emanazione dell’ordinanza n. 255 del 30 ottobre 2007, sulla domanda presentata dalla sig.ra Napoli doveva ritenersi formato il tacito diniego (decorsi sessanta giorni dal 27 luglio 2007, scadenza del termine per controdedurre alla nota n. 17747 del 17 luglio).

Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, si richiama quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa:

« Il Collegio ritiene, quanto alla violazione delle regole in tema di partecipazione al procedimento per omessa comunicazione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/90, che, in caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorra la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, L. n. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, in ordine al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr, ex multis, Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470) » (Cons. di Stato, IV, sent. n. 4204/2016).

Quanto alla asserita mancata individuazione della tipologia di abuso, nel preavviso di rigetto (nota n. 17747/2007), il Comune aveva già rappresentato che le opere realizzate necessitavano di permesso di costruire « per la loro natura, entità e non precarietà ».

Benché non indichi in modo specifico le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, pertinenti e applicabili alla fattispecie, deve dunque ritenersi che il Comune definisca adeguatamente la tipologia di abuso, classificandola correttamente come nuova costruzione non precaria soggetta a previo rilascio del p.d.c.

Al riguardo, l’art. 3, co. 1, lett. e.5, d.P.R. n. 380/2001 (anche nel testo all’epoca vigente) considerava infatti « interventi di nuova costruzione » « l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ».

Per tale ragione, il Consiglio di Stato ha affermato che « i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo… » (Cons. di Stato, VI, sent. n. 2842/2014;
in termini, TA.R. Napoli, VI, sent. n. 4561/2015).

La realizzazione di un « container monoblocco in lamiera coibentata delle dimensioni in pianta di mt 5.00 x mt 2,50 circa ed altezza di mt 2,00 circa poggiante su massetto in calcestruzzo » deve quindi ritenersi soggetta al previo rilascio del permesso di costruire. Conseguentemente, è legittima, in caso di violazione, l’applicazione della più grave sanzione demolitoria.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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