TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-08-02, n. 201002602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-08-02, n. 201002602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201002602
Data del deposito : 2 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00232/2005 REG.RIC.

N. 02602/2010 REG.SEN.

N. 00232/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 232 del 2005, proposto da:
A D, rappresentato e difeso dall'avv. P M G, con domicilio eletto presso Annamaria Battistella in Brescia, via Bonizzoli, 6;

contro

Prefetto di Cremona, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici della stessa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Prefetto della Provincia di Cremona prot. n. 893/12B15 del 16 novembre 2004, con cui è stata respinta la richiesta di nomina a guardia particolare giurata nei confronti del ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Cremona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con nota del 26 marzo 2004 il titolare dell’Istituto di vigilanza privata “Corpo Vigile dell’Ordine” ha chiesto il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata a favore del sig. A D.

A seguito degli accertamenti effettuati e del ricevimento delle informazioni acquisite presso i competenti organi di Polizia il Prefetto della Provincia di Cremona ha respinto tale istanza valorizzando:

- la condanna ad un mese di reclusione per minaccia aggravata dall’uso della pistola, percosse e minacce e furto di autovettura;

- la nota del Comando provinciale dei Carabinieri che ha espresso l’avviso che l’interessato non fosse in possesso dei requisiti di legge;

- la nota della Questura di Cremona che ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione per carenza del requisito di cui all’art. 138, comma 1, nr. 5 del T.U.L.P.S..

Sulla scorta di tali circostanze, infatti, il Prefetto ha ritenuto che il sig. A non fosse in possesso del necessario requisito della buona condotta e quindi della piena affidabilità richiesta per la concessione della nomina richiesta.

Il sig. A ha censurato tale provvedimento deducendo la violazione dell’art. 138 del R.D. n. 773/1931. Ciò in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che lo stesso ha riportato una sola condanna, risalente al 1993, per la minaccia aggravata dall’uso delle armi, ma non anche per il reato di percosse alla moglie e per il presunto furto dell’auto (risalenti il primo al 1994 e il secondo al 1996) per i quali la denuncia non ha avuto seguito. Inoltre tali circostanze non hanno impedito il rilascio, nel 2003, del porto d’arma lunga per l’esercizio del tiro a volo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, evidenziando che l’istanza è stata rigettata per due ragioni concorrenti e cioè l’intervenuta condanna per un delitto (nonostante il nr. 4 del primo comma dell’art. 138 del TULPS richieda quale requisito necessario l’assenza di condanne per delitto), nonché il giudizio di non affidabilità ricavato dall’imputazione al sig. A di altri fatti delittuosi che, sebbene non abbiano condotto alla condanna, ben possono assumere rilevanza a tal fine.

In vista della pubblica udienza il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti per sopravvenuta carenza di interesse, notificata a controparte, la quale ha accettato la compensazione delle spese del giudizio.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Alla luce della sopra ricordata dichiarazione con cui parte ricorrente ha, da ultimo, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia e della correlata accettazione di parte resistente sul proposto riparto delle spese del giudizio, al Collegio non rimane che dare atto dell’improcedibilità del ricorso, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio.

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