TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000709
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 00709/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M C, rappresentata e difesa dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Rausei n. 38;

contro

Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico D'Agostino e M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Reggio Calabria (fraz. Catona), via Statale 18, IV Trav. n. 50;

So.Ge.R.T. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria (fraz. Catona), via Statale 18, IV Trav. n. 50;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

-del provvedimento di diniego del Comune di Villa San Giovanni, Settore Tecnico-Urbanistico, prot. n. 4163 del 24.03.2015, notificato alla ricorrente in data 25.03.2015, recante rigetto dell’istanza di condono prot. 13741 del 03.10.1986 e consequenziale ingiunzione a demolire;

-in via subordinata ed ove occorra:

per l’annullamento dell’atto di imposizione dei canoni per l’occupazione abusiva dell’area (asseritamente) demaniale individuata al NCT del Comune di Villa S. Giovanni, al foglio 5, particella n. 422 (ex n. 334);

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla sig.ra A M C il 04.11.2015:

-del provvedimento del Comune di Villa San Giovanni, Settore Tecnico- Urbanistico, prot. n. 14184 del 29 Luglio 2015 (qui allegato), notificato alla ricorrente in data 29 Luglio 2015, recante accertamento di inottemperanza all’ingiunzione a demolire (già impugnata) e consequenziale acquisizione gratuita del diritto di proprietà delle opere (asseritamente) abusive oggetto di demolizione al Patrimonio Comunale insistente su proprietà privata, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e\o comunque connesso;

e per la condanna:

-al risarcimento dei danni ingiustamente patiti dalla ricorrente, qualora i provvedimenti impugnati siano portati ad esecuzione;

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunto proposto dalla sig.ra A M C il 19.04.2016:

-di tutti gli atti già impugnati con il ricorso originario e con i primi motivi aggiunti, nonché del provvedimento del Comune di Villa San Giovanni, Settore Tecnico- Urbanistico, prot. n. 5826 del 3 marzo 2016, notificato alla ricorrente in data 9 marzo 2016, recante ingiunzione di pagamento della somma di € 20.000 (ventimila) quale sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire (già impugnata);

- in via subordinata ed ove occorra: della Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2015 con cui, tra l’altro, viene dato indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune di Villa San Giovanni di irrogare nella misura massima di € 20.000 la sanzione pecuniaria per le opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e\o comunque connesso;

Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla sig.ra A M C il 30.09.2016:

-di tutti gli atti già impugnati con il ricorso originario, con i primi e con i secondi motivi aggiunti;

-dell’ingiunzione fiscale prot. 14343 n. 2016/23 dell’08/06/2016, adottata dalla SO.GE.R.T. S.p.a., nella qualità di concessionaria del pubblico servizio di riscossione del Comune di Villa San Giovanni (RC), notificata alla ricorrente in data 18/07/2016, recante ingiunzione di pagamento delle somme già irrogate a titolo di sanzione amministrativa con provvedimento del Comune di Villa San Giovanni, Settore Tecnico- Urbanistico, prot. n. 5826 del 03/03/2016 (già precedentemente impugnato);

-di ogni altro atto presupposto, consequenziale e\o comunque connesso.

nonché per la condanna

-al risarcimento dei danni ingiustamente patiti dalla ricorrente, qualora i provvedimenti impugnati siano portati ad effettiva esecuzione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villa San Giovanni e di So.Ge.R.T. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.Con ricorso notificato nelle forme e nei termini legge, la sig.ra Celi Anna Maria, in qualità di proprietaria dell’immobile situato in Comune di Villa San Giovanni (località Cannitello) e catastalmente distinto al F. n. 5, sez. B, part. n. 335, n. 336, n. 225 e n. 422 (ex n. 334), ha chiesto l’annullamento del provvedimento –meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi– con il quale è stata rigettata l’istanza di condono di alcune opere abusive, consistenti nella realizzazione di un capannone-deposito, di un mini appartamento, di un box auto, di una tettoia e di una veranda scoperta insistenti sulle particelle suindicate a fianco di via Italia e del torrente Zagarella.

La domanda di condono è stata presentata in data 03.10.1986 dal sig. Francesco Capua, dante causa dell’odierna ricorrente, ai sensi della Legge n. 47 del 1985.



2. In punto di fatto, l’interessata precisa di aver acquistato i 13/15 del compendio immobiliare dagli eredi Capua con tutti i diritti derivanti dalla suesposta domanda di condono, divenendo esclusiva proprietaria del terreno di cui alle particelle n.335 e n.336 per averlo acquistato dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2003 n. 143, convertito in L. n. 212/2003, mentre la particella n. 422 (già n. 334), risulterebbe catastalmente intestata al Demanio (marittimo), pur trovandosi da sempre all’interno del sedime di proprietà ex Capua, ora Celi.



3. Documentando di aver richiesto, già nel 2007, al Comune di Villa S. Giovanni il rilascio della concessione demaniale marittima sulla particella n. 422 ai sensi degli artt. 36 e 55 cod. nav., la stessa ricorrente evidenzia che il relativo procedimento sarebbe ancora pendente presso l’amministrazione comunale, nonostante l’avvenuta acquisizione di una serie di pareri e/o atti, tutti ad essa favorevoli, rilasciati, a diverso titolo, dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero delle Infrastrutture-Ufficio del Genio Civile Opere Marittime per la Calabria, dall’Agenzia delle Dogane e dalla Provincia di Reggio Calabria (“nulla osta paesaggistico ambientale” n. 1300 del 24 settembre 2003 e “nulla osta idraulico” prot. 366803 del 29.12.2014).

Rileverebbero, sempre nell’ottica della ricorrente, le plurime note endoprocedimentali, tutte di tenore positivo, dello stesso Comune di Villa S. Giovanni, soprattutto quella del 21.04.2008 in cui l’amministrazione comunale riconosceva che “ non si evincono elementi ostativi urbanisticamente per quanto previsto dalla Legge 28/02/1985 n. 47 e quanto realizzato è compatibile con le previsioni del vigente PRG ”.

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