TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-27, n. 202102905

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-12-27, n. 202102905
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202102905
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 02905/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01315/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P C, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, L C, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, largo Dogana Regia, 15;

contro

Comune di San Valentino Torio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, piazza della Libertà, 17;

per l'annullamento

del provvedimento di immissione in possesso prot. n. 9005 del 26 settembre 2017, della determina n. 236 del 1° settembre 2017 recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014, del provvedimento inibitorio del 29 agosto 2017, prot. n. 8100 e della nota del 1° febbraio 2019.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, Casanova Pietro (in appresso, C. P.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - il provvedimento del 26 settembre 2017, prot. n. 9005, col quale il Responsabile Area Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Valentino Torio aveva disposto l’immissione in possesso degli immobili ubicati in San Valentino Torio, alla via S. Vincenzo, n. 30/38, e censiti in catasto al foglio 8, particella 1505, sub 7, 16 e 17;
- la determina del Responsabile del Servizio SUE – SUAP – Manutenzione del Comune di San Valentino Torio n. 236 del 1° settembre 2017, preannunciata dalla nota comunale prot. n. 6670 dell’11 luglio 2017 e recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014 (prot. n. 12005) e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili anzidetti;
- il provvedimento del 29 agosto 2017, prot. n. 8100, col quale il Responsabile del Servizio SUE – SUAP – Manutenzione del Comune di San Valentino Torio aveva inibito i lavori previsti dalla SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840;
- la nota comunale del 14 agosto 2017, prot. n. 7833;
- le note della Polizia Municipale di San Valentino Torio prot. n. 6355 del 30 giugno 2017 e prot. n. 7699 del 9 agosto 2017;

- gli abusi accertati in relazione agli immobili attinti dai suindicati provvedimenti ablatori e inibitori, nonché contestati con l’inottemperata ordinanza di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014 (resistita al ricorso proposto dal C. e iscritto a r.g. n. 347/2015, respinto da questa Sezione con sentenza n. 2662 del 15 dicembre 2016), erano consistiti nelle seguenti opere, eseguite in difformità dalla concessione edilizia (c.e.) n. 8 del 7 luglio 1995, presso l’edificio ubicato in San Valentino Torio, alla via S. Vincenzo, n. 30/38, e censito in catasto al foglio 8, particella 1505: - ampliamento del piano terra ad uso commerciale (sub 16 e 17), mediante chiusura di parte dell’antistante porticato;
- trasformazione del piano sottotetto (sub 7), avente destinazione non abitativa, in una unità immobiliare residenziale;

- a sostegno dell’esperito gravame, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014 si sarebbe determinata senza colpa del destinatario, siccome impedito dalla causa di forza maggiore costituita dalla propria situazione di infermità e di inabilità totale;
b) la contestata inottemperanza neppure sarebbe stata sussistente, in quanto, prima dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, l’interessato avrebbe sgomberato il sottotetto ed avrebbe presentato la SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840, volta alla rimozione delle tramezzature interne al sottotetto anzidetto e delle tompagnature di chiusura perimetrale del porticato al piano terra dell’edificio;
cosicché i provvedimenti ablatori e inibitori adottati dall’amministrazione comunale intimata sarebbero risultati inficiati da erroneità, difetto di istruttoria e del presupposto, perplessità, irragionevolezza e sviamento;
c) tanto, per di più, in violazione delle garanzie partecipative di contraddittorio in sede di esame delle osservazioni presentate dall’interessato e di esecuzione del sopralluogo;
d) inoltre, l’amministrazione comunale intimata avrebbe imputato alla SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840, una funzione meramente dilatoria dell’esecuzione del precetto ripristinatorio, trattandosi, invece, di adempimento tecnico-progettuale propedeutico e necessario a quest’ultima;
e) del tutto irragionevolmente e sproporzionatamente, avrebbe disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio dell’intero piano terra e dell’intero piano sottotetto, anziché delle sole relative parti abusive;
f) non avrebbe, poi, esattamente individuato il dies a quo rispetto al quale sarebbe spirato il termine per ottemperare all’ingiunzione di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014;
g) trattandosi di ipotesi di difformità parziale, sanzionabile ai sensi dell’art. 34 del d.p.r. n. 380/2001, avrebbe dovuto, comunque, disporre non già l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio, bensì la fiscalizzazione degli abusi accertati, non essendo possibile il ripristino dello status quo ante senza pregiudizio delle parti legittime dell’edificio;
h) ancora, nell’adottare le misure ablatorie, avrebbe pretermesso la posizione della comproprietaria degli immobili de quibus, in persona di Ammaturo Grazia, coniuge del C.;
i) il provvedimento del 29 agosto 2017, prot. n. 8100, inibitorio della SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840, non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
l) esso si baserebbe, in ogni caso su presupposti erronei, non essendo i lavori di ripristino ingiunti con l’ordinanza di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014 eseguibili senza la redazione di un preventivo progetto, non imponendosi, per essi, siccome riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia, il rilascio del permesso di costruire, attingendo gli stessi un fabbricato non già abusivo, bensì legittimato giusta concessione edilizia n. 8 del 7 luglio 1995, e non rivestendo portata invalidante le irregolarità formali rilevate dall’ente locale intimato;

- in esito alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017, la proposta domanda cautelare era accolta con ordinanza n. 596/2017, anche al fine di consentire al ricorrente «di dare seguito alla proposta SCIA, limitata al mero ripristino conforme ai titoli edilizi legittimamente acquisiti, bene inteso in tempi ragionevolmente compatibili con il risalente ordine demolitorio»;

- successivamente, in data 19 dicembre 2018 (prot. n. 12761), il C. comunicava al Comune di San Valentino Torio la fine dei lavori di cui alla SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840, consistiti nella rimozione delle tramezzature interne al sottotetto anzidetto e delle tompagnature di chiusura perimetrale del porticato al piano terra dell’edificio;

- all’indomani dell’esecuzione dei suindicati interventi, il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica – SUE del Comune di San Valentino Torio, sulla scorta delle risultanze della relazione dell’8 gennaio 2019, prot. n. 167, rilevava, nella nota del 1° febbraio 2019, che lo stato dei luoghi post-ripristino non corrispondeva, dal punto di vista plano-volumetrico, a quello assentito giusta c.e. n. 8 del 7 luglio 1995;

- in dettaglio, rilevava che: - al piano terra, a fronte di una superficie pari a mq 117,55 e di una cubatura di mc 440,81, così come indicate nella Tav. n. 6 (“Calcolo plano-volumetrico”), a corredo del progetto approvato con la c.e. n. 8 del 7 luglio 1995, figuravano tuttora sussistenti una superficie pari a mq 130,47 ed una cubatura pari a mc 489,26, entrambe esuberanti rispetto alle prime (a nulla rilevando l’incidenza del vano scala su di esse);
- al piano sottotetto, permanevano difformità plano-volumetriche e morfologiche in confronto al manufatto assentito con la c.e. n. 8 del 7 luglio 1995;

- tale atto era impugnato dal C. con motivi aggiunti, essenzialmente incentrati sull’assunto che il ripristino eseguito in forza della SCIA del 14 agosto 2017, prot. n. 7840, avrebbe restituito la porzione immobiliare al piano terra, contestata con l’ordinanza di demolizione n. 4 del 22 dicembre 2014, alla consistenza legittimata giusta c.e. n. 8 del 7 luglio 1995 (dovendosi scorporare dalla volumetria residuata quella corrispondente al vano scala), mentre la diversa conformazione del piano sottotetto non avrebbe formato oggetto di contestazione in sede di adozione del citato provvedimento repressivo-ripristinatorio, e che, quindi, quest’ultimo sarebbe stato regolarmente ottemperato;

- costituitosi l’intimato Comune di San Valentino Torio, eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo, nonché l’infondatezza dello stesso e dei relativi motivi aggiunti;

- nelle more del giudizio, il C. depositava la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e SUE – Governo del Territorio del Comune di San Valentino Torio prot. n. 13201 dell’8 novembre 2021;

- in tale atto si acclarava, segnatamente, che: - quanto al piano terra, «gli interventi di ripristino sono stati effettuati solamente sulle unità immobiliari sub 16 e sub 17 senza intervenire sul volume tecnico della scala condominiale non oggetto dell’ordinanza n. 4/2014 … pertanto … sono state ripristinate le superfici ed i volumi assentiti con la c.e. n. 8/1995;
anche se le disposizioni dei volumi e delle superfici differiscono in pianta rispetto alla concessione originaria esse tuttavia risultano conformi ai grafici allegati alla SCIA prot. n. 7840»;
- quanto al piano sottotetto, «lo stato attuale post ripristino è diverso da quanto assentito con c.e. n. 8/1995 ma conforme ai grafici contenuti nella SCIA prot. n. 7840;
gli interventi effettuati risultano idonei ad assicurare il ripristino della destinazione d’uso non residenziale visto che sono stati eliminati gli impianti, le finestre sono state chiuse al fine di rendere idonei il rapporto di aeroilluminazione e visto che l’altezza media è inferiore a quanto consentito per l’abitabilità»;

- di qui, dunque, la rimozione in autotutela – disposta con la citata nota dell’8 novembre 2021, prot. n. 13201 – dei provvedimenti ablatori e inibitori in precedenza adottati;

- all’udienza pubblica del 10 novembre 2021, la causa era trattenuta in decisione.

Ritenuto, quindi, che:

- stante l’effetto satisfattivo, derivante dalla disposta rimozione in autotutela dei provvedimenti impugnati, va dato atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

- appare equo compensare le spese di lite, con imputazione del solo contributo unificato a carico del Comune di San Valentino Torio;

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