TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-16, n. 202414446
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2024
N. 14446/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03595/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3595 del 2020, proposto da
M D, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. F L in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della salute, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dell’istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Marialucia Milite, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del d.m. 2 maggio 2019, n. 859 per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all’allegato 1, riordinate e accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402 e dei relativi allegati nella parte in cui dispone una sessione straordinaria di scorrimento priva di taluni posti resi vacanti pur se inizialmente riservati a talune categorie, ma poi dalle stesse non occupate e comunque resi vacanti successivamente senza essere ivi inseriti;
- del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo «Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368» (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. serie generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
- della graduatoria definitiva, approvata con d.d. 1403/2019, e successivi scorrimenti, relativa all’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al d.m. 2 maggio 2019 n. 859, nei limiti in cui non si è proceduto all’assegnazione di tutti i posti messi a bando nemmeno a seguito dell’espletamento della procedura straordinaria, secondo quanto previsto dal successivo d.m. di definizione dei posti n. 617 dell’08 luglio 2019;
- del provvedimento di chiusura della graduatoria di merito per l’accesso alle scuole di specializzazione medica, con il termine della fase dell’assegnazione ordinaria nella parte in cui parte ricorrente non si è utilmente collocata; - del provvedimento di chiusura degli scaglioni straordinari con il quale si è tentato di riassegnare invano i posti vacanti nella parte in cui non sono stati riassegnati i posti banditi e abbandonati dai candidati successivamente all’immatricolazione;
- dell’art. 6, comma 2, del bando di concorso n. 859/2019 nella parte in cui prevede che «i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all’allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto»;
- dell’art. 9 del d.m. n. 859/2019, e nello specifico nella parte in cui non obbliga i candidati assegnati ad immatricolarsi prima dell’apertura dello scaglione successivo, ma anzi dà la possibilità a coloro che risultano assegnati nelle sedi prescelte di immatricolarsi «entro e non oltre il termine ultimo per il perfezionamento delle immatricolazioni che è comunicato ai candidati con la pubblicazione dello sviluppo temporale degli ulteriori ed ultimi scaglioni di scelta e comunque con un anticipo di almeno una settimana rispetto alla data individuata quale termine ultimo per l’immatricolazione» (i.e. entro il 25 settembre 2019);
- dell’art. 9, comma 4, del d.m. n. 859/2019 nella parte in cui prevede che «con riferimento al funzionamento della graduatoria e all’individuazione, nell’ambito dei vari scaglioni, delle relative assegnazioni alle Scuole, si considerano le scelte effettuate dai candidati in ragione della collocazione in graduatoria. Dette scelte avvengono in rapporto alle tipologie e alle sedi ancora disponibili al momento della scelta, secondo il concatenarsi dell’ordine di preferenza “tipologia-sede” da essi stessi liberamente e preventivamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta relative ai diversi scaglioni. Il candidato che al termine delle operazioni di assegnazione relative al proprio scaglione di appartenenza non risulta assegnato ad alcuna delle Scuole previamente scelte nell’ambito di quel dato scaglione, viene recuperato